| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Sardegna | 
| Materia: | 2. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 2.13 formazione professionale | 
| Data: | 13/06/1989 | 
| Numero: | 42 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. 1. L'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è abrogato. | 
| Art. 4. 1. La Regione, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale, determina la spesa entro cui effettuare le attività di formazione professionale da programmare a valere [...] | 
| Art. 5. 1. Le norme previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall'anno formativo 1989-1990. | 
| Art. 6. 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno apportate le conseguenti modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1982, [...] | 
| Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. | 
§ 2.13.16 - L.R. 13 giugno 1989, n. 42.
Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7.
     1. L'articolo 7 della 
1. La Regione, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale, determina la spesa entro cui effettuare le attività di formazione professionale da programmare a valere sui fondi propri ed a valere su finanziamenti della Comunità economica europea e dello Stato.
2. L'importo complessivo di tale spesa è fissato sulla base dell'ammontare complessivo dello stanziamento dell'anno precedente a valere sui fondi propri e dei finanziamenti comunitari e statali conseguiti nell'anno medesimo, decrementato o maggiorato entro il 10 per cento.
     3. Entro l'importo in tale modo fissato, la Regione è tenuta all'attuazione del proprio piano di formazione professionale non appena approvato ai sensi della 
4. Per la parte eccedente, la Regione è tenuta all'attuazione del piano predetto solo in dipendenza dell'accertamento dell'entrata delle assegnazioni comunitarie e/o statali.
NORME TRANSITORIE
1. Le norme previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall'anno formativo 1989-1990.
     1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno apportate le conseguenti modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 6 della 
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce l'art. 5 della 
[2] Sostituisce l'art. 6 della