§ 17.2.19 – L. 10 gennaio 1952, n. 9.
Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/01/1952
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e nell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, [...]
Art. 2.      Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle [...]
Art. 3.      La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuiti ai Provveditorati alle opere pubbliche e al Magistrato alle acque
Art. 4.      I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge
Art. 5.      Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi [...]
Art. 6.      Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede fino alla concorrenza di 20 miliardi
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della entrata, nello stato di previsione [...]


§ 17.2.19 – L. 10 gennaio 1952, n. 9.

Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania.

(G.U. 19 gennaio 1952, n. 16).

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e nell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania:

     a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

     b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

     c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria già consegnate ai Consorzi stessi, salvo ricupero del 30 per cento della spesa a carico degli interessati;

     d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali e provinciali che allacciano i Comuni al capoluogo o alla stazione ferroviaria o all'approdo più vicino;

     e) alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;

     f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà di Provincie, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo escluso il recupero per quegli enti i cui bilanci risultino deficitari;

     g) al ripristino delle strade comunali e provinciali riconosciute necessarie, salvo ricupero della metà della spesa nei modi di cui alla precedente lettera f);

     h) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ripartizione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

     i) La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare la somma di lire 7.000.000 [1].

     Detti contributi saranno commisurati:

     1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, riferito al catasto del 1943;

     2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 100.000;

     3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 150.000.

     Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle lire 150.000, sarà, in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al precedente numero 3).

     Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di lire 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente numero 1) e di lire 200.000 a vano per gli altri; nè, complessivamente, potrà superare la somma di lire 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga;

     l) al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per la illuminazione elettrica e del cimitero.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera l) siano da consolidare o trasferire.

     Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche o dal Magistrato alle acque, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

 

          Art. 3.

     La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuiti ai Provveditorati alle opere pubbliche e al Magistrato alle acque.

     E' facoltà dei Provveditorati stessi e del Magistrato alle acque, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, semprechè questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso i Provveditorati e il Magistrato alle acque, a mezzo degli Uffici del genio civile, esercitano la vigilanza sulle opere e provvedono alla conferma e al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

     Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

     Per l'esecuzione di tutti gli altri lavori inerenti alla presente legge si provvederà con gare di appalto o a licitazione privata. Solo in casi eccezionali, riconosciutane la necessità, il Ministro potrà autorizzare, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la trattativa privata o la esecuzione in economia in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 4.

     I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 5.

     Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

     Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

     Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede fino alla concorrenza di 20 miliardi:

     per 8 miliardi di lire, mediante prelevamento dal fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

     per 12 miliardi di lire con le entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento dell'addizionale alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, mano morta, registro, ipotecarie, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, aumento disposto con la legge 2 gennaio 1952, n. 1.

     Per le altre eventuali occorrenze si provvederà con il ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della entrata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

     Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 12 aprile 1973, n. 168.