Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 09/01/2015 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1 . Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione |
Art. 2 . Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi |
Art. 3 . Disposizioni in materia di personale |
Art. 4 . Entrata in vigore |
§ 1.4.103 - L.R. 9 gennaio 2015, n. 1.
Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione.
(B.U. 15 gennaio 2015, n. 3)
Art. 1. Soppressione dell'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione
1. L'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, istituita dall'articolo 7 della
Art. 2. Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi
1. Le competenze dell'Agenzia in materia di coordinamento delle attività di promozione economica, di sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni e di attrazione degli investimenti, sono attribuite all'Amministrazione regionale. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi della
2. Le competenze dell'Agenzia in materia di promozione e coordinamento turistico sono attribuite all'Assessorato competente in materia.
3. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia Sardegna Promozione è titolare alla data della cessazione della stessa, in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.
4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.
Art. 3. Disposizioni in materia di personale
1. Il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia, in servizio alla data di entrata in vigore della
2. Per i restanti rapporti di lavoro la Presidenza della Regione succede nelle relative titolarità fino alla scadenza del termine previsto da ciascun contratto.
3. Per la variazione e l'aggiornamento delle dotazioni organiche conseguenti alla soppressione dell'Agenzia si applicano gli articoli 15, 15 bis e 16 della
4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).