§ 1.2.14 – L.R. 9 novembre 1981, n. 37.
Indennità di missione a favore dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e provvedimenti per il Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:09/11/1981
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1981
Art. 5.      Nei seguenti stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni


§ 1.2.14 – L.R. 9 novembre 1981, n. 37.

Indennità di missione a favore dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e provvedimenti per il Consiglio regionale.

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

     Al Presidente della Giunta ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del proprio ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un'indennità giornaliera di missione nella misura secondo le modalità spettanti ai membri del Consiglio regionale, a seconda che la trasferta sia effettuata nel territorio della Regione, nella restante parte del territorio nazionale o all'estero.

 

     Art. 4.

     Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1981.

     Con effetto della stessa data è abrogata la l.r. 18 aprile 1975, n. 23.

 

     Art. 5.

     Nei seguenti stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).


[1] Integra l'art. 1 della L.R. 19 aprile 1977, n. 14.

[2] Aggiunge l'art. 1 bis alla L.R. 7 aprile 1966, n. 2.

[3] Per l’abrogazione dell’indennità di missione o trasferta di cui al presente articolo, vedi l’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.