Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.9 atti amministrativi |
Data: | 30/12/2009 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Recepimento della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) |
Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41) |
Art. 11. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33) |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54) |
Art. 13. (Attività di acconciatore) |
Art. 13 bis. (Attività di tintolavanderia) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2) |
Art. 17. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38) |
Art. 19. (Accordi tra pubbliche amministrazioni) |
Art. 20. (Norma finale) |
Art. 21. (Disposizione transitoria) |
Art. 22. (Abrogazioni) |
Art. 23. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.9.14 - L.R. 30 dicembre 2009, n. 38.
Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.
(B.U. 7 gennaio 2010, n. 1)
Titolo I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Recepimento della
1. La Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, adegua la normativa regionale in materia di turismo, attività di estetista ed acconciatore, artigianato, commercio, attività nautiche e concessioni demaniali alla
2. La Regione, nel rispetto della
Titolo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Capo I.
STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla
1. L'articolo 7 della
"Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3." .
2. L'articolo 9 della
"Art. 9 (Sospensione e cessazione dell'attività)
1. L'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, la cessazione dell'attività medesima.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività.
5. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio." .
3. L'articolo 12 della
"Art. 12 (Chiusura temporanea o definitiva)
1. Il titolare del complesso che intende procedere alla sua chiusura temporanea o definitiva ne dà preventivo o, se ciò non è possibile, contemporaneo avviso al comune e all'autorità di pubblica sicurezza.
2. Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi.".
4. Al comma 2 bis dell'articolo 16, come inserito dall'articolo 4 della
5. Il comma 1 dell'articolo 18 della
"1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.".
6. Il comma 3 dell'articolo 18 della
"3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00." .
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della
"3 bis. La violazione dell'articolo 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.".
8. Dopo l'articolo 18 della
"Art. 18 bis (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, che introita i relativi proventi.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al primo comma dell'articolo 2 della
2. L'articolo 5 bis della
"Art. 5 bis. (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze)
1. Le associazioni e gli enti che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della
2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, inclusi gli accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.
3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al comune, sul cui territorio insiste l'immobile da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
4. Per la gestione dell'attività nelle strutture di cui al comma 2, il soggetto interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere),qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
6. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 3 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5.
7. Le attività sono organizzate per periodi di durata non superiore a venti giorni.
8. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:
a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;
c) dotazione di un'idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;
e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;
f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.".
3. Al secondo comma dell'articolo 6 della
4. Il terzo comma dell'articolo 6 della
"3. Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.".
5. L'articolo 9 della
"Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intende gestire un rifugio alpino o un rifugio escursionistico presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.".
6. Al terzo comma dell'articolo 13 della
7. L'articolo 15 della
"Art. 15. (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intendae esercitare l'attività di affittacamere presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.".
8. L'articolo 18 della
"Art. 18. (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intende gestire case e appartamenti per le vacanze secondo le modalità di cui all'articolo 15 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.".
9. L'articolo 18 ter della
"Art. 18 ter (Gestione alloggi vacanze)
1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'articolo 18 bis è affidata:
a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici;
b) alle piccole e medie imprese, nonché agli imprenditori individuali operanti nel settore del turismo.
2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.
3. I proprietari degli alloggi, possono utilizzare gratuitamente per non più di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dal comma 1, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 18 quinquies, come inserito dall'articolo 5 della l.r. 22/2002.".
10. L'articolo 18 quater della
"Art. 18. quater (Dichiarazione di inizio attività)
1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, l'affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione in forma indiretta degli alloggi vacanze nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi.
2. La gestione degli alloggi vacanze è soggetta a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia a, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.
6. Il controllo sulla gestione è affidato alle aziende turistiche locali (ATL) in conformità alle procedure stabilite con il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 ''Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18''), che consentono alle medesime di promuovere la capacità ricettiva, controllare la qualità delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione.
7. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta.".
11. L'articolo 21 della
"Art. 21. (Sospensione e cessazione dell'attività)
1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 27 bis, la cessazione dell'attività medesima.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.
4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.
5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività' deve darne preventivo o, se ciò non è possibile, contestuale avviso al comune.
6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 sei mesi, prorogabili dal comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.".
12. Dopo l'articolo 27 della
"Art. 27 bis (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia di inizio attività)
1. Chiunque gestisce una delle strutture di cui alla presente legge senza aver presentato dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro 6.000,00.
2. La violazione dell'articolo 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
3. La gestione di uno dei complessi di cui al comma 1, in violazione dell'obbligo di cui agli articoli 5 bis, 9 comma 4, 15 comma 4, 18 comma 4 e 18 quater comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.".
13. L'articolo 29 della
"Art. 29. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 bis e 28 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, il quale introita i relativi proventi.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.".
2. L'articolo 7 della
"Art. 7. (Denuncia di classificazione)
1. Per l'attribuzione della classificazione alberghiera si applicano le procedure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della
2. La denuncia è presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.
3. Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività.".
3. L'articolo 8 della
"Art. 8 (Sanzioni)
1. Chiunque gestisce un'azienda alberghiera senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2. La gestione di un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 2 bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.".
Art. 5. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 6 dell'articolo 2, le parole: "domanda di autorizzazione all'apertura", sono sostituite dalle seguenti: "dichiarazione di inizio attività";
b) al comma 8 dell'articolo 6 le parole: "dell'autorizzazione di esercizio", sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività".
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6. (Dichiarazione di inizio attività)
1. Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
2. Possono esercitare l'attività:
a) coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) dei requisiti previsti dal
c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
d) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.
6. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività.".
Art. 7. (Modifiche alla
1. Alla lettera c) del comma 4, dell'articolo 83, della
Capo II.
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO
Art. 8. (Modifiche alla
1. L'articolo 3 della
"Art. 3 (Apertura delle agenzie di viaggio e turismo)
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività presentata al comune in cui ha sede l'agenzia, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
2. Le attività indicate all'articolo 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste.
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal
4. La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia.
6. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di inizio attività, è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 5.
7. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, bensì a comunicazione al comune ove sono ubicati.".
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della
3. L'articolo 8 della
"Art. 8. (Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare:
a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.
2. Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.
4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del
5. In mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 29 del
6. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività.
7. Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.
8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste dal
4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della
5. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r.15/1988 le parole: "di cui uno designato dall'Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa", sono soppresse.
6. Al comma 6 dell'articolo 9 della
7. L'articolo 10 della
"Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attività)
1. L'apertura o l'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell'attività medesima.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all'articolo 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.
4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.".
8. Al comma 1 dell'articolo 13 della
9. Al comma 1 dell'articolo 14 della
10. Al comma 1 dell'articolo 15 della
11. Al comma 1 dell'articolo 18 della
12. Al comma 3 dell'articolo 18 della
13. Il comma 4 dell'articolo 18 della
"4. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 l'esercizio può essere sospeso o chiuso.".
Capo III.
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA
Art. 9. (Modifiche alla
1. Al comma 5, dell'articolo 9 della
2. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14 della
3. Alla lettera g) del comma 1, dell'articolo 14 della
4. Il comma 2 dell'articolo 14 della
"2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco.".
5. Il comma 3 dell'articolo 14 della
"3. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.".
Art. 10. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della
"3 bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al
3. Il comma 2 dell'articolo 17 della
"2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell'ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.".
4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della
5. Il comma 5 dell'articolo 17 della
"5. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti.".
Capo IV.
PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 11. (Modifiche e integrazioni alla
1. Il comma 6 dell'articolo 3, della
"6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della
"6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.".
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della
"1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.
1 ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica.
1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995.".
Titolo III.
Disciplina delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia [4]
Art. 12. (Modifiche alla
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.".
3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 6 della
"d) le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio dell'attività e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede".
4. L'articolo 7 della
"Art. 7. (Dichiarazione di inizio attività)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del
2. La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettro meccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.
6. La Giunta regionale disciplina , con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.".
5. L'articolo 8 della
"Art. 8 (Sospensione e cessazione dell'attività)
1. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabiliti dal regolamento comunale.
2. Se al termine del periodo previsto dal regolamento di cui al comma 1 l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.
3. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.".
6. Al comma 1 dell'articolo 10 della
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
"1 bis. In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attività.".
Art. 13. (Attività di acconciatore)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del
2. La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore, nonché alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.
3. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.
4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.
6. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale.
7. Se al termine del periodo previsto dal regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.
8. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.
9. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Art. 13 bis. (Attività di tintolavanderia) [5]
1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla
2. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, nella SCIA di cui al comma 1, è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della
3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, della
4. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.
Titolo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 14. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della
"3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.".
2. [Al comma 2 dell'articolo 26 della
Titolo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI
Art. 15. (Modifiche alla
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della
Titolo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ NAUTICHE
Art. 16. (Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 19 della
2. La lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della
Titolo VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 17. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) [7]
1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:
a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del
b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del
c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del
d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del
3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Art. 18. (Modifiche alla
1. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 8 della
2. [Il comma 8 dell'articolo 8 della
"8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
3. [Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della
"8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA."] [9].
Titolo VIII.
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 19. (Accordi tra pubbliche amministrazioni)
1. La Regione può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per rendere efficace l'esercizio delle funzioni di controllo sulle dichiarazioni di inizio attività.
Art. 20. (Norma finale)
1. Gli enti locali adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria normativa alle disposizioni di cui ai precedenti titoli.
Art. 21. (Disposizione transitoria)
1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, volti al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti titoli, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.
Art. 22. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l'articolo 8 ed il comma 2 ter dell'articolo 16 della
b) [il comma 2 dell'articolo 2, l'articolo 4, gli articoli 19 e 20, l'articolo 22, l'articolo 27, il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 28 della
c) gli articoli 4, 5 e 6, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7, il comma 4 dell'articolo 9, l'articolo 11, il comma 4 dell'articolo 12 della
d) il comma 2 dell'articolo 2, le lettere a) e c) del comma 1, i commi 4 e 5 dell'articolo 14, l'articolo 15 e il comma 2 dell'articolo 16 della
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 5, le lettere b), c) ed e) del comma 5 e il comma 6 dell'articolo 6 e l'articolo 12 della
f) la lettera f) dell'articolo 5, l'articolo 12, la lettera a) del comma 3 e il comma 4 dell'articolo 17 della
g) [l'articolo 7 della
h) il comma 6 dell'articolo 5 e l'articolo 11 della
i) il comma 6 dell'articolo 27 della
2. [Dalla data di entrata in vigore della presente legge è disapplicato l'articolo 4 del regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R ((Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 "Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18")] [12].
Titolo IX.
ENTRATA IN VIGORE
Art. 23. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[2] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[4] Rubrica così sostituita dall'art. 34 della
[5] Articolo inserito dall'art. 34 della
[6] Comma abrogato dall'art. 24 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[8] Comma abrogato dall'art. 68 della
[9] Comma abrogato dall'art. 68 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 28 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 21 della
[12] Comma abrogato dall'art. 28 della