Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 turismo |
Data: | 26/11/2001 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Specializzazione e specialità. Definizione delle figure professionali). |
Art. 2 bis. (Guida turistica nazionale) |
Art. 3. (Abilitazione professionale). |
Art. 4. (Programmi dei corsi e degli esami). |
Art. 5. (Commissioni d’esame). |
Art. 6. (Aggiornamento professionale). |
Art. 7. (Elenchi professionali). |
Art. 8. (Esercizio delle professioni). |
Art. 9. (Limiti di applicazione della legge). |
Art. 10. (Organizzazione dei servizi turistici). |
Art. 11. (Tariffe professionali). |
Art. 12. (Ingresso gratuito). |
Art. 13. (Sanzioni amministrative). |
Art. 14. (Funzioni di vigilanza e controllo). |
Art. 15. (Modifiche all’ordinamento della professione di maestro di sci). |
Art. 16. (Modifiche all’ordinamento della professione di guida alpina). |
Art. 17. (Norma transitoria). |
Art. 18. (Abrogazione di norme). |
§ 4.6.39 - L.R. 26 novembre 2001, n. 33.
Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).
(B.U. 5 dicembre 2001, n. 49).
CAPO I.
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione disciplina le attività professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell’utente, la valorizzazione delle risorse turistiche e lo sviluppo dell’economia turistica, nel rispetto dell’ambiente.
Art. 2. (Specializzazione e specialità. Definizione delle figure professionali).
1. In relazione alle caratteristiche tecniche, all’evoluzione e alle esigenze del mercato, le figure professionali possono caratterizzarsi in specializzazioni o articolarsi in specialità.
2. Si intende per specializzazione l’arricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti una determinata area, o attrattiva, o tecnica o tipologia di utente.
3. Si intende per specialità l’articolazione della figura professionale di base in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attività, le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.
4. Le specializzazioni e le specialità professionali sono definite con deliberazioni della Giunta regionale.
5. Le figure professionali sono individuate a seguito di un’indagine di rilevazione dell’esigenza di specifiche professionalità nell’ambito di programmi di sviluppo turistico. Tali figure professionali sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 2 bis. (Guida turistica nazionale) [1]
1. L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 3. (Abilitazione professionale).
1. L’abilitazione all’esercizio delle professioni relative alle figure di cui all’articolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.
2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla
3. I requisiti per l’ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell’abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando l’obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.
4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 5, la Provincia riconosce altresì, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
5. L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale.
6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all' articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al
6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio [3].
6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi [4].
6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter [5].
Art. 4. (Programmi dei corsi e degli esami).
1. I programmi dei corsi di qualificazione e le modalità ed i criteri degli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni previste dalla presente legge, nonché delle specializzazioni e specialità, sono approvati dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 stabiliscono anche i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.
3. I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di cui alla
4. I corsi di aggiornamento hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.
5. I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province dove si svolgono effettivamente.
Art. 5. (Commissioni d’esame).
1. Le commissioni d’esame sono nominate dalla Provincia.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilita la composizione delle commissioni d’esame per ciascuna delle professioni individuate, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d’esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso [6].
3. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d’esame.
4. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.
5. I compensi ai Presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposti ai sensi della
6. [Ai componenti delle commissioni provinciali previste dall’articolo 8 della
Art. 6. (Aggiornamento professionale).
1. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attività e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto termine comporta la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all’articolo 7.
2. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento.
Art. 7. (Elenchi professionali).
1. Coloro che hanno conseguito l’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell’interessato. La cancellazione dagli elenchi è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell’interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.
1 bis. L'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale [8].
2. La Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all’esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialità, le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresì annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l’attività [9].
3. La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l’iscrizione, l’abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialità.
4. La Provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, di cui al capo III della
Art. 8. (Esercizio delle professioni).
1. L’esercizio delle professioni di cui all’articolo 2, comma 5, è riservato a coloro che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi dell’articolo 3 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui all’articolo 7.
1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale [10].
1 ter. [In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica] [11].
1 quater. [Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995] [12].
Art. 9. (Limiti di applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero che operano, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche e nei limiti di cui all'articolo 5 del
c) alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado [13].
2. E’ fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attività disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui all’articolo 2, comma 5.
Art. 10. (Organizzazione dei servizi turistici).
1. Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge, al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale, sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla Provincia.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano organico, strutture ed attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attività che intendono svolgere.
3. La domanda per l’iscrizione nell’elenco deve essere presentata alla Provincia e deve indicare: i servizi turistici prestati, l’elenco dei soggetti professionali che fanno parte dell’organismo richiedente, la sede, le modalità di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l’attività.
4. La Provincia rilascia agli organismi iscritti nell’elenco un attestato di iscrizione.
Art. 11. (Tariffe professionali). [14]
[1. Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla presente legge per le prestazioni dei servizi turistici di competenza sono liberamente definite dai soggetti stessi.
2. Per la definizione delle tariffe sono di norma prese come riferimento le tariffe annualmente indicate di concerto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella Regione.
3. Le tariffe sono comunicate, a fini di informazione ai turisti, alle Agenzie di accoglienza e informazione turistica locali di cui al capo III della
Art. 12. (Ingresso gratuito).
1. Le guide turistiche e gli accompagnatori naturalistici nell’esercizio della propria attività professionale sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche di proprietà della Regione e degli enti locali, purché rientranti negli ambiti della propria competenza professionale.
Art. 13. (Sanzioni amministrative).
1. Chi svolge le attività riservate alle figure professionali di cui all’articolo 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516 euro) a lire 5 milioni (2.582 euro).
2. Gli operatori del settore turistico che, per le attività di cui all’articolo 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro).
3. L’uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro) da parte di ciascun componente dell’organismo.
4. L’applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258 euro) a lire 2 milioni (1.032 euro).
5. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206 euro) a lire 2 milioni 500 mila (1.291 euro).
6. L’accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla
Art. 14. (Funzioni di vigilanza e controllo).
1. Ferme restando le competenze dell’autorità di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di cui all’articolo 2, comma 5, sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
CAPO II
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI
DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA
Art. 15. (Modifiche all’ordinamento della professione di maestro di sci).
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f bis) della
2 Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
(Omissis).
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della
(Omissis).
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della
(Omissis).
5. Il comma 2 dell’articolo 7 della
(Omissis).
6. Il comma 3 dell’articolo 7 della
(Omissis).
7. Al comma 5 dell’articolo 9 della
(Omissis).
8. Sono delegificate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti, che vengono disciplinati con atti amministrativi della Giunta regionale:
a) modalità per l’iscrizione alla professione, di cui all’articolo 4 della
b) procedure di accertamento dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 della
c) composizione e durata in carica della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all’articolo 6 della
Art. 16. (Modifiche all’ordinamento della professione di guida alpina).
1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite dall’articolo 83, comma 3, lettera e) della
2. Dopo il comma 8, dell’articolo 7 della
(Omissis).
3. Sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all’articolo 7, commi 7 e 8 della
CAPO III.
NORME TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 17. (Norma transitoria).
1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all’articolo 7, coloro che erano già iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all’articolo 4 della
2. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 4 e 5, i corsi di qualificazione e le relative prove di accertamento sono organizzati con riferimento ai programmi e alle modalità approvati dalla Giunta regionale ai sensi della
3. Le figure di guida e accompagnatore turistico, così come individuate dall’articolo 2 della
Art. 18. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
2. Sono abrogate a decorrere dall’entrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi rispettivamente degli articoli 15, comma 8, e 16 comma 3, le seguenti norme:
a) articolo 4, articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e articolo 6 della
b) articolo 7, commi 7 e 8 della
INDICE
CAPO I.
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 1. Finalità
Art. 2. Specializzazione e specialità. Definizione delle figure professionali
Art. 3. Abilitazione professionale
Art. 4. Programmi dei corsi e degli esami
Art. 5. Commissioni d’esame
Art. 6. Aggiornamento professionale
Art. 7. Elenchi professionali
Art. 8. Esercizio delle professioni
Art. 9. Limiti di applicazione della legge
Art. 10. Organizzazione dei servizi turistici
Art. 11. Tariffe professionali
Art. 12. Ingresso gratuito
Art. 13. Sanzioni amministrative
Art. 14. Funzioni di vigilanza e controllo
CAPO II.
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI
DI MAESTRODI SCI E DI GUIDA ALPINA
Art. 15. Modifiche all’ordinamento della professione di maestro di sci
Art. 16. Modifiche all’ordinamento della professione di guida alpina
CAPO III.
NORME TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 17. Norma transitoria
Art. 18. Abrogazione di norme.
[1] Articolo inserito dall'art. 19 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[3] Comma inserito dall'art. 11 della
[4] Comma inserito dall'art. 11 della
[5] Comma inserito dall'art. 11 della
[6] Comma così modificato dall'art. 11 della
[7] Comma abrogato dall'art. 22 della
[8] Comma inserito dall'art. 19 della
[9] Comma così modificato dall'art. 19 della
[10] Comma inserito dall'art. 11 della
[11] Comma inserito dall'art. 11 della
[12] Comma inserito dall'art. 11 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[15] Comma così sostituito dall'art. 13 della