Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 alberghi |
Data: | 30/09/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31). |
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 31/1985). |
Art. 4. (Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 31/1985). |
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 31/1985). |
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 31/1985). |
Art. 7. (Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 31/1985). |
Art. 8. (Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 31/1985). |
Art. 9. (Integrazione di ulteriori norme della l.r. 31/1985). |
Art. 10. (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18). |
Art. 11. (Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34). |
§ 4.7.11 - L.R. 30 settembre 2002, n. 22.
Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18.
(B.U. 3 ottobre 2002, n. 40).
1. La Regione Piemonte, in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti, favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacità turistica extralberghiera.
2. Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge alloggi vacanze.
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 18 bis nella
1. Dopo l’articolo 18 della
(Omissis).
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 18 ter nella
1. Dopo l’articolo 18 bis della
(Omissis).
Art. 4. (Inserimento dell’articolo 18 quater nella
1. Dopo l’articolo 18 ter della
(Omissis).
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 18 quater della
(Omissis).
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 18 sexies nella
1. Dopo l’articolo 18 quinques della
(Omissis).
Art. 7. (Inserimento dell’articolo 18 septies nella
1. Dopo l’articolo 18 sexies della
(Omissis).
Art. 8. (Inserimento dell’articolo 18 octies nella
1. Dopo l’articolo 18 septies della
(Omissis).
Art. 9. (Integrazione di ulteriori norme della
1. Il quinto trattino del primo comma dell’articolo 1 della
(Omissis).
2. La rubrica del Titolo VI della
(Omissis).
Art. 10. (Modifica dell’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
(Omissis).
Art. 11. (Integrazione dell’articolo 2 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 21 della