§ 1.3.16 – L.R. 24 novembre 1995, n. 84.
Definizione dei compiti e delle funzioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Integrazione della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:24/11/1995
Numero:84


Sommario
Art. 1.      1. I Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio [...]
Art. 2.      1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo ai Presidenti dei Gruppi consiliari viene corrisposto un assegno integrativo mensile
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato, se [...]


§ 1.3.16 – L.R. 24 novembre 1995, n. 84.

Definizione dei compiti e delle funzioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Integrazione della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10.

(B.U. 20 novembre 1995, n. 82).

 

     Art. 1.

     1. I Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei Gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.

     2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:

     a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 16 ottobre 1972, n. 12 e successive modificazioni e presentano ogni anno all'Ufficio di Presidenza, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale citata, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77 e sostituito dalla legge regionale 16 maggio 1994, n. 14, una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al Gruppo nell'anno precedente;

     b) gestiscono il personale distaccato presso il Gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei Gruppi dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 e 14 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche.

 

     Art. 2.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo ai Presidenti dei Gruppi consiliari viene corrisposto un assegno integrativo mensile.

     [1].

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato, se necessario, con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.


[1] Modifica il 2° comma dell'art. 1 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.