Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 24/11/1995 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. 1. I Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio [...] |
Art. 2. 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo ai Presidenti dei Gruppi consiliari viene corrisposto un assegno integrativo mensile |
Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato, se [...] |
§ 1.3.16 – L.R. 24 novembre 1995, n. 84.
Definizione dei compiti e delle funzioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Integrazione della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10.
(B.U. 20 novembre 1995, n. 82).
1. I Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei Gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della
b) gestiscono il personale distaccato presso il Gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei Gruppi dalla
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo ai Presidenti dei Gruppi consiliari viene corrisposto un assegno integrativo mensile.
[1].
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato, se necessario, con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.
[1] Modifica il 2° comma dell'art. 1 della