Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 31/07/2023 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Nomina dei sottosegretari) |
Art. 2. (Trattamento economico e stato giuridico dei sottosegretari) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/2008) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10) |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 1.3.43 - L.R. 31 luglio 2023, n. 15.
Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
(B.U. 31 luglio 2023, n. 30 - S.O. n. 5)
Art. 1. (Nomina dei sottosegretari)
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i sottosegretari, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della
2. I sottosegretari sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Art. 2. (Trattamento economico e stato giuridico dei sottosegretari)
1. Ai sottosegretari non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutta la durata dell'incarico, un trattamento economico pari a quello previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 1.1, dall'articolo 1.3, comma 1, e dall'articolo 3 della
2. Ai sottosegretari non consiglieri si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri in quanto compatibili, comprese quelle sulla pubblicità dei dati di cui alla
3. Il consigliere regionale nominato sottosegretario mantiene il trattamento economico previsto per i componenti del Consiglio, senza indennità aggiuntive.
4. I sottosegretari non consiglieri, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata della carica.
Art. 3. (Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 3 dell'articolo 15 della
2. Il comma 4 dell'articolo 15 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 1.3 della
1. All'articolo 1.3, comma 1, della
Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 2024 in euro 132.200,00, trovano copertura nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi Istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, attraverso la seguente modalità:
a) per euro 108.000,00 con le risorse già iscritte in tale missione;
b) per euro 24.200,00 previa integrazione della stessa missione e contestuale riduzione della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
2. Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 2025 in euro 264.400,00, trovano copertura nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi Istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, attraverso la seguente modalità:
a) per euro 108.000,00 con le risorse già iscritte in tale missione;
b) per euro 156.400,00 previa integrazione della stessa missione e contestuale riduzione della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'inizio della XII legislatura e, comunque, in via subordinata all'entrata in vigore della deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 2023 (Modifiche all'articolo 50 della