Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 21/01/2016 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 1.2 della l.r. 10/1972) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 1. 3 della l.r. 10/1972) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12) |
Art. 5. (Modifiche in materia di indennità di fine mandato) |
Art. 6. (Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39) |
Art. 7. (Modifica alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25) |
Art. 8. (Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28) |
Art. 9. (Destinazione dei risparmi) |
Art. 10. (Norma transitoria) |
Art. 11. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 1.3.38 - L.R. 21 gennaio 2016, n. 1.
Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica.
(B.U. 22 gennaio 2016, n. 3 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Modifica all'articolo 1. 1 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1.1 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 1.2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1.2 della
a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;
b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;
c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;
d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite, è determinata in 750,00 euro;
e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 600,00 euro. ".
Art. 3. (Modifica all'articolo 1. 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1.3 della
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione:
a) provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale;
b) individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonché le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attività istituzionale.
2. L'Ufficio di Presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni istituzionali, ivi compresa la comunicazione istituzionale, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso. ".
Art. 5. (Modifiche in materia di indennità di fine mandato)
1. L'articolo 11 della
1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.
3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato. ".
2. L'articolo 1.4 della
Art. 6. (Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 7. (Modifica alla
1. Il comma 4 dell'articolo 12 della
Art. 8. (Modifica alla
1. L'articolo 3 della
1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni. ".
Art. 9. (Destinazione dei risparmi)
1. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono destinati a finanziare politiche inerenti la coesione sociale, il servizio civile, il terzo settore e le politiche per la famiglia.
Art. 10. (Norma transitoria)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, della
a) relativamente all'anno 2016, l'importo di 3.132.694,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 751.736,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;
b) dal 1 gennaio 2017, l'importo di 2.800.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 675.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;
c) [dal 1 gennaio 2018, l'importo di 2.500.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 600.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale] [1].
2. [Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, è possibile derogare il limite di cui all'articolo 1, commi 5 e 5 bis, della
2 bis. [Nel caso di deroga di cui al comma 2, non è possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura] [3].
Art. 11. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° febbraio 2016, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 entrano in vigore a decorrere dalla XI legislatura.
[1] Lettera abrogata dall'art. 99 della
[2] Comma modificato dall'art. 18 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 18 della