§ 2.1.51 – L.R. 13 febbraio 1995, n. 15.
Disciplina del trattamento di missione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:13/02/1995
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Missione.
Art. 3.  Autorizzazione alla missione.
Art. 4.  Trattamento economico di missione.
Art. 5.  Indennità di trasferta.
Art. 6.  Indennità di trasferta per missioni all'estero.
Art. 7.  Rimborso spese.
Art. 8.  Rimborso delle spese di viaggio.
Art. 9.  Indennità supplementare.
Art. 10.  Uso del mezzo proprio e indennità chilometrica.
Art. 11.  Rimborso delle spese di alloggio e vitto.
Art. 12.  Rientro.
Art. 13.  Anticipazioni e liquidazioni.
Art. 14.  Lavoro straordinario.
Art. 15.  Trattamento economico per la partecipazione a corsi indetti dalla Regione.
Art. 16.  Trattamento economico di trasferimento.
Art. 17.  Indennità di prima sistemazione e rimborso spese.
Art. 18.  Adeguamento dei benefici.
Art. 19.  Missioni dei Consiglieri regionali.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Norma finale.
Art. 22.  Abrogazione di norme.


§ 2.1.51 – L.R. 13 febbraio 1995, n. 15.

Disciplina del trattamento di missione.

(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) disciplina il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della Regione Piemonte.

     2. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.), delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.), dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.), degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario nonché delle Agenzie Territoriali per la Casa.

 

     Art. 2. Missione.

     1. Viene considerato in missione il dipendente che svolge attività lavorativa in via temporanea fuori dall'abituale sede di servizio, in località distanti non meno di 10 km. da quest'ultima.

     2. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è assegnato o dove di fatto presta servizio.

     3. Si tiene conto, per ciò che attiene alla distanza dei chilometri, della sede di servizio, di cui al comma 2, ovvero dell'abituale dimora in base alla dichiarazione rilasciata sotto propria responsabilità dal dipendente nell'apposita tabella di missione.

     4. Nel caso di missioni effettuate in luoghi compresi tra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze si computano dalla località più vicina al luogo di missione a prescindere dalla sede di partenza e di arrivo della missione medesima.

 

     Art. 3. Autorizzazione alla missione.

     1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della dirigenza le missioni compiute dal personale fino alla ottava qualifica funzionale sul territorio regionale sono preventivamente autorizzate dal responsabile di Servizio competente e quelle compiute sul restante territorio nazionale dal responsabile di Settore competente.

     2 . Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della dirigenza le missioni compiute dai dirigenti sul territorio regionale sono autorizzate dal responsabile di Settore competente e sul restante territorio nazionale dall'Amministratore competente.

     3. La missione compiuta all'estero è preventivamente autorizzata dall'Amministratore competente, previa intesa, in quanto occorra, con le Autorità governative.

     4. Il giorno, la località e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

     5. Per il personale di altre Amministrazioni, che presta servizio in posizione di comando presso la Regione Piemonte, la missione è disposta o autorizzata secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4.

     6. Per il personale regionale, che presta servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, le missioni sono disposte secondo la normativa prevista dai rispettivi ordinamenti.

     7. Per recarsi in missione il personale regionale può servirsi, con le modalità previste dalla presente legge:

     a) di mezzi ferroviari ordinari, speciali ed anche prenotazione obbligatoria;

     b) di altri mezzi di linea di trasporto su gomma;

     c) di mezzi di trasporto marittimo;

     d) di automezzi e di unità di navigazione in dotazione della Regione;

     e) di mezzi aerei;

     f) di automezzo in dotazione alla Regione;

     g) di automezzo proprio;

     h) di mezzo noleggiato;

     i) di mezzo gratuito.

 

     Art. 4. Trattamento economico di missione.

     1. Il trattamento economico di missione comprende:

     a) l'indennità di trasferta;

     b) l'indennità supplementare;

     c) il rimborso delle spese.

     2. Il trattamento di missione cessa dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

     3. Agli effetti del comma 1, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi continuativi non superiori a sessanta giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in trenta giorni consecutivi si superano complessivamente duecentoquaranta ore.

     4. Il trattamento di missione cessa comunque, se il dipendente effettua missione continuativa nella medesima località per l'intero orario settimanale nell'arco di trenta giorni consecutivi.

     5. Al personale spetta il trattamento economico di missione relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui la missione stessa è effettuata. Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.

     6.Il personale inviato in missione sul territorio nazionale al seguito e per collaborare con il personale appartenente a qualifica più elevata, o facente parte di delegazione ufficiale dell'Ente, fruisce dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il personale di grado più elevato, ferma restando la misura dell'indennità di trasferta spettante per la qualifica posseduta, la sussistenza delle condizioni per usufruire di tali agevolazioni è espressamente indicata nel provvedimento di autorizzazione.

 

     Art. 5. Indennità di trasferta.

     1. Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, il personale regionale ha diritto all'indennità di trasferta (diaria) alle condizioni e nella misura stabilita dal comma 4. Per le frazioni residuali di missione spettano le indennità orarie, di cui al comma 2.

     2. Per le missioni rese sul territorio nazionale di durata inferiore alle ventiquattro ore al personale regionale compete un'indennità per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennità oraria) pari ad un ventiquattresimo della diaria.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le frazioni di ora non inferiori a trenta minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono trascurate.

     4. Le misure dell'indennità di trasferta (diaria) sono stabilite come segue:

     a) personale appartenente alla qualifica funzionale dirigenziale ed alle qualifiche funzionali ottava, settima e sesta Lire 39.600;

     b) rimanente personale Lire 28.800.

     5. In presenza di missioni di durata pari o superiori alle otto ore l'indennità di trasferta viene comunque ridotta del settanta per cento, fatto salvo il diritto ai rimborsi spettanti ai sensi dell'articolo 11. Ai fini del computo delle otto ore si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata, anche se effettuati in località diverse.

     6. L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

     a) per un periodo di tempo inferiore alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata, anche se effettuati in località diverse;

     b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di dieci chilometri dalla sede ordinaria di servizio;

     c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio è reso normalmente come compito di istituto da parte del personale di vigilanza o di custodia;

     d) nelle località distanti meno di dieci chilometri dalla sede comunale, ovvero dall'ufficio dove il dipendente presta servizio, se quest'ultimo è ubicato in località isolata.

     7. L'indennità di trasferta è ridotta del trenta per cento per le missioni effettuate oltre la quindicesima, quando il personale regionale è inviato in missione per più di quindici volte in un mese.

     8. Ai fini dell'applicazione della riduzione, di cui al comma 7, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquista titolo all'indennità di trasferta.

     9. Per il personale che per ragioni di servizio è soggetto a rischio di gravi disagi, per ispezioni o visite in miniera, in cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie e pericolose e in zone alluvionate, l'indennità di missione, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti, è maggiorata del 60 per cento, a norma della legge 13 luglio 1967, n. 565 (Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione ). Tale maggiorazione è effettuata previa motivata attestazione da parte del dirigente competente circa la sussistenza delle particolari condizioni di rischio e grave disagio.

 

     Art. 6. Indennità di trasferta per missioni all'estero.

     1. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al personale spetta l'indennità giornaliera stabilita, paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, con decreto del Ministro del Tesoro per il personale statale.

     2. Le qualifiche funzionali del personale sono equiparate, ai fini del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile dello Stato secondo lo schema seguente:

 

 

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a) Gruppi previsti dal                   Corrispondenti qualifiche

decreto ministeriale                           funzionali            24

maggio 1990                          della Regione Piemonte

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Gruppo 4                                 dirigenti

Gruppo 5                                 8ª qualifica funzionale

Gruppo 5                                 7ª qualifica funzionale

Gruppo 6                                 6ª qualifica funzionale

Gruppo 7                                 5ª qualifica funzionale

Gruppo 8                                 4ª qualifica funzionale

Gruppo 9                                 3ª qualifica funzionale

Gruppo 10                                2ª  qualifica funzionale

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     3. Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede di servizio per missione fuori dal territorio nazionale ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, ii personale ha diritto all'indennità di trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilita dai commi 1 e 2. Per le frazioni orarie eccedenti le ventiquattro ore spettano le indennità, di cui al comma 4.

     4. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale di durata inferiore alle ventiquattro ore al personale compete un'indennità, per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennità oraria) pari ad un ventiquattresimo della diaria. Le frazioni di ora non inferiori ai trenta minuti sono arrotondate ad ora intera; le altre sono trascurate.

     5. Quando il dipendente espleta incarichi di missione in due diverse nazioni, o nell'ambito della stessa nazione in due località per le quali è prevista una diversa indennità, viene corrisposta la diaria più favorevole.

     6. Al dipendente inviato in missione all'estero è data facoltà di scegliere fra il rimborso della spesa di albergo per il solo pernottamento, previa presentazione di regolare fattura della direzione alberghiera o dell'agenzia di viaggio fornitrice del servizio, e il pagamento dell'indennità di missione. Nel primo caso l'indennità di missione è ridotta di un terzo.

     7. Se il dipendente fruisce gratuitamente del pernottamento l'indennità di missione è ridotta di un terzo. Nel caso di fruizione gratuita del vitto l'indennità viene ridotta della metà. Nel caso di fruizione gratuita del vitto e del pernottamento l'indennità viene ridotta di due terzi.

     8. La riduzione, di cui al comma 7, viene applicata sulla sola indennità giornaliera ed oraria che si riferiscono a periodi di ventiquattro ore e frazioni durante i quali vi è stato un pernottamento in albergo con esibizione della relativa fattura.

     9. Se il dipendente fa parte di delegazione della Regione in missione all'estero con l'onere di soggiorno (vitto ed alloggio) a carico della Regione o di Enti ed organismi, l'indennità di missione viene ridotta ad un terzo. Tale condizione risulta dal provvedimento di autorizzazione.

 

     Art. 7. Rimborso spese.

     1. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio, secondo le disposizioni degli articoli 8, 10 e 11.

     2. Allo stesso personale compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'uso del telefono, fax, telegrafo solo se l'uso stesso risulta effettuato per ragioni d'ufficio e quando tali spese sono debitamente documentate.

     3. La sussistenza delle ragioni d'ufficio per il rimborso, di cui al comma 2, deve essere indicata in specifica dichiarazione rilasciata dal dipendente e vistata dal dirigente che ha disposto la missione.

 

     Art. 8. Rimborso delle spese di viaggio.

     1. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto per missioni effettuate a mezzo ferrovia o con altri mezzi di linea di trasporto su gomma, nonché con mezzi di trasporto marittimo, nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni come segue:

     a) prima classe per il personale dirigente e per l'ottava qualifica;

     b) seconda classe per il rimanente personale.

     2. Al personale dirigente compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente all'ottava, settima e sesta qualifica funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso della cuccetta.

     3. In caso di missioni di cui all'articolo 4, comma 2. è ammesso il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea, se più vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio.

     4. Per il viaggio compiuto su mezzi aerei spetta il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato, da effettuare in classe turistica o equivalente.

     5. Per i viaggi di durata di volo effettivo continuativo superiore a sei ore è riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima.

     6. In caso di missione effettuata con l'uso di mezzi aerei è dovuto il rimborso della spesa dell'assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo comprensivo dell'indennità integrativa speciale, all'indennità di funzione, all'assegno perequativo pensionabile o altro assegno annuo pensionabile, moltiplicato per il coefficiente dieci, nei soli casi di morte o di invalidità permanente.

     7. Al personale munito di patente di guida può essere consentito, quando ciò risulta opportuno ed economicamente conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.

     8. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani strettamente necessari per raggiungere il luogo di missione.

     9. Se il personale è autorizzato a trasportare al seguito attrezzature dell'Amministrazione, sono rimborsabili le relative spese.

     10. In caso di comprovata necessità, è rimborsata la spesa per l'uso dell'automezzo noleggiato, ivi compreso il servizio taxi. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva, ovvero, in casi di urgenza, convalidato da chi ha disposto la missione.

     11. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo devono essere documentate da parte del personale inviato in missione.

     12. I rimborsi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli indicati al comma 10, competono anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

 

     Art. 9. Indennità supplementare.

     1. Al personale inviato in missione spetta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, di cui all'articolo 8, l'indennità supplementare nella misura stabilita come segue:

     a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea ferroviaria, di trasporto su gomma o con mezzi di trasporto marittimo:

     1) indennità pari al 10 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;

     b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo:

     1) indennità pari al 5 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;

     c) per i viaggi compiuti gratuitamente o con automezzo dell'Amministrazione:

     1) indennità pari a lire 10 per chilometro di percorso.

     2. L'indennità supplementare prevista al comma 1 non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su qualsiasi altro supplemento in aggiunta al prezzo del biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso a norma di legge.

     3. Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea, o da noleggio, è corrisposta un'indennità pari a lire 207 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 310 a chilometro.

     4. L'indennità supplementare spetta per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio, anche se il personale inviato in missione non acquista titolo all'indennità di trasferta.

 

     Art. 10. Uso del mezzo proprio e indennità chilometrica.

     1. Il personale può essere autorizzato all'uso dell'autovettura propria solo se specifiche e motivate esigenze di servizio lo consigliano o quando è verificata l'indisponibilità degli automezzi di proprietà della Regione.

     2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria è rilasciata, di volta in volta, contestualmente all'autorizzazione alla missione. Nell'autorizzazione vanno indicate le esigenze di servizio che impongono detto uso.

     3. Restano ferme le disposizioni sulla copertura assicurativa del personale in missione, di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988/1990).

     4. Al personale cui sono state assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria può essere consentito, su motivata richiesta dell'interessato, dal competente responsabile di Settore con atto a validità annuale.

     5. Al personale autorizzato all'uso del mezzo proprio spettano un'indennità chilometrica pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina super nell'importo vigente al 1° gennaio di ogni anno corrispondente al prezzo praticato dalla compagnia AGIP ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.

     6. L'indennità ed il rimborso, di cui al comma 5, competono anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

     7. L'indennità chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nella località sede di missione nonché per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato.

 

     Art. 11. Rimborso delle spese di alloggio e vitto.

     1. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore al personale compete il rimborso della spesa, documentata mediante fattura o ricevuta fiscale, sostenuta per il pernottamento in albergo, nei limiti previsti dal comma 7.

     2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore compete il rimborso della spesa per uno o due pasti giornalieri nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

     3. Le spese per la consumazione dei pasti, di cui al comma 2, sono ammesse al rimborso previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività di ristoro.

     4. Ai fini del rimborso, di cui al comma 3, è ammesso il rimborso di una sola fattura o ricevuta fiscale per le missioni di durata da otto a dodici ore e di due fatture o ricevute fiscali per missioni di durata superiore.

     5. Nel caso di rimborso delle spese, indicate ai commi 1, 2, 3 e 4, l'indennità di trasferta è ridotta del 70 per cento. Non è ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennità di trasferta oraria o giornaliera, in misura intera.

     6. Per le missioni di durata inferiore ad otto ore l'indennità di trasferta viene corrisposta in misura intera.

     7. Ai dirigenti spetta il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria (a quattro stelle). Per il rimanente personale spetta il rimborso per il pernottamento in alberghi e pensioni di categoria inferiore.

     8. Non è ammesso il rimborso per pernottamenti in alberghi di lusso (cinque stelle e cinque stelle lusso).

     9. Quando non è possibile reperire alberghi della categoria spettante disponibili nella località sede di missione, il personale può avvalersi di alberghi in località viciniore con diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i necessari spostamenti.

     10. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico alberghiera, se ciò risulta economicamente più conveniente per l'Amministrazione Regionale rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.

     11. Resta fermo lo speciale trattamento previsto dall'articolo 21 della L.R. 36/1990 per le categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro.

     12. La sussistenza delle condizioni, di cui ai commi 8 e 10, è espressamente indicata con dichiarazione resa dall'interessato e vistata da chi ha disposto la missione.

     13. Al fine di ottenere il rimborso delle spese, di cui al presente articolo, i dipendenti in missione sono tenuti a produrre ricevuta fiscale o fattura rilasciate a norma di legge. E' consentito altresì il rimborso di regolare fattura rilasciata da agenzia operante nel settore, purché contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.

     14. E' consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di qualunque categoria, quando, in virtù di convenzioni o di intese specifiche intervenute con la Regione, con Enti o istituzioni, vengono applicate tariffe più basse di quelle praticate dall'albergo di categoria spettante al dipendente in base alla qualifica ricoperta e reperibile nello stesso Comune sede di missione.

 

     Art. 12. Rientro.

     1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, è tenuto a rientrare giornalmente in sede, se la natura del servizio lo consente e la località di missione non dista più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

 

     Art. 13. Anticipazioni e liquidazioni.

     1. Al personale inviato in missione può essere corrisposta, su richiesta dell'interessato, l'anticipazione di una somma pari al 75 per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione.

     2. Al termine della missione l'Amministrazione Regionale provvede alla liquidazione delle indennità e delle spese, previa presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, controfirmata da chi ha autorizzato la missione e corredata della relativa documentazione.

     3. Il recupero degli anticipi economali è disposto anche tramite ritenuta sulle competenze stipendiali anche oltre il limite del quinto stipendiale.

 

     Art. 14. Lavoro straordinario.

     1. Al personale in missione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e con esclusione del tempo occorrente per il viaggio sia di andata che di ritorno.

     2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono, con quelle prestate in sede, al raggiungimento dei limiti individuali stabiliti nei piani di settore. Le ore stesse possono essere recuperate cori il riposo compensativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di orario di servizio.

     3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestata da apposita dichiarazione dell'interessato, controfirmata da chi ha autorizzato la missione.

 

     Art. 15. Trattamento economico per la partecipazione a corsi indetti dalla Regione.

     1. Al personale regionale che si reca fuori dalla ordinaria sede di servizio, di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di partecipare a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, compete il trattamento economico di missione secondo le modalità previste dalla presente legge.

     2. Tale trattamento spetta soltanto se è debitamente documentata l'effettiva partecipazione ai corsi, di cui al comma 1.

 

     Art. 16. Trattamento economico di trasferimento.

     1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d'ufficio, fissa la propria dimora abituale nel Comune ove è situata la nuova sede di servizio quando l'effettivo trasferimento è avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento, spetta il trattamento economico di trasferimento comprendente i seguenti benefici:

     a) indennità di prima sistemazione;

     b) il rimborso delle spese.

     2. Il personale di cui al comma 1, che per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio trasferisce la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento, quando la distanza dalla casa municipale del Comune viciniore alla nuova sede di servizio non supera i trenta chilometri.

     3. Il trattamento economico di trasferimento non è dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.

 

     Art. 17. Indennità di prima sistemazione e rimborso spese.

     1. L'indennità di prima sistemazione compete nella misura di Lire 200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

     2. Tale indennità è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisce di alloggio gratuito.

     3. Il rimborso delle spese comprende:

     a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea sostenute dal dipendente trasferito per sé e i familiari o conviventi a carico;

     b) le spese sostenute per il trasloco nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

     4. Se il trasferimento è effettuato con autovettura di proprietà, compete un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, stabilito secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 5.

 

     Art. 18. Adeguamento dei benefici.

     1. Le misure delle indennità e dei benefici previsti dalla presente legge sono aggiornate con provvedimento della Giunta Regionale sulla base delle determinazioni assunte con decreto del Ministro competente.

 

     Art. 19. Missioni dei Consiglieri regionali. [1]

     [1. L'indennità di missione e i rimborsi per spese di trasferta dei Consiglieri regionali che si recano in missione per lo svolgimento dei compiti attinenti alle funzioni pubbliche ad essi assegnate, sono liquidati in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica, di cui al punto 1) della tabella allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) come modificato dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).

     2. Agli stessi compete il rimborso delle spese per l'uso dell'automezzo noleggiato, come previsto dall'articolo 8, comma 10, nonché il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il ricovero della autovettura presso parcheggi e autorimesse, come previsto dall'articolo 10, comma 5.

     3. Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i Consiglieri hanno facoltà di chiedere la liquidazione della diaria facendo riferimento al Gruppo 3 di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1990 (Determinazione delle diarie per le missioni all'estero).]

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 10250 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1995 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci degli esercizi successivi.

 

          Art. 21. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme che disciplinano il trattamento di missione per gli impiegati civili dello Stato.

     2. Le norme della presente legge, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano fino alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro disciplinante la materia e cessano in ogni caso di produrre effetto dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo previsto dal decreto sopra citato.

 

     Art. 22. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 (Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26 luglio 1978, n. 417. Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14);

     b) legge regionale 5 dicembre 1978, n. 75 (Modifica alla legge regionale recante norme sul «Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla legge 26 giugno 1978, n. 417 e modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33 e 26 giugno 1973, n. 14»).


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.