Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 20/03/2000 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 si applicano anche ai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. |
§ 1.3.19 - Legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10"Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 manzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri".
(B.U. 22 marzo 2000, n. 12).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della
[1] Sostituisce l'art. 1 della
[2] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 3 della