§ 3.1.116 - L.R. 12 gennaio 2002, n. 3.
Istituzione dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - ERSAF.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:12/01/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto).
Art. 2.  (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF)
Art. 3.  (Funzioni e attività).
Art. 4.  (Statuto, organizzazione e contabilità).
Art. 5.  (Raccordo con altri soggetti pubblici e privati).
Art. 6.  (Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Entrata in vigore).


§ 3.1.116 - L.R. 12 gennaio 2002, n. 3. [1]

Istituzione dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - ERSAF.

(B.U. 15 gennaio 2002, n. 3 - S.O. 1).

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto).

     1. Al fine del miglioramento, dell’ammodernamento e dell’incremento dell’efficienza dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e al territorio rurale, la presente legge disciplina il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste.

     2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 ed in applicazione della legge regionale 4 luglio 1998 n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), la Regione, nell’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori agricolo ed agroalimentare, ed in raccordo con le politiche comunitarie e nazionali, istituisce l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e ne definisce le modalità di raccordo con l’azione regionale, assicurando la massima coerenza ed integrazione dell’attività dello stesso con la programmazione della Regione.

     3. L’ERSAF nell’ambito degli indirizzi definiti annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale supporta il sistema agricolo ed agroalimentare lombardo con riguardo ai temi della competitività sui mercati nazionali ed internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca — anche in rapporto con le università italiane ed europee - e del trasferimento dell’innovazione tecnologica nonché della qualità e salubrità dei prodotti, anticipando ed accompagnando l’evoluzione della politica agricola. L’esercizio di tali funzioni avviene privilegiando, ovunque possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali nonché l’integrazione degli obiettivi legati alla redditività con quelli legati alla gestione attiva dell’ambiente rurale.

     4. La presente legge disciplina altresì le modalità di raccordo e di interazione tra l’ERSAF, la Giunta ed il Consiglio regionale, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo di tale ente strumentale.

 

     Art. 2. (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF)

     1. L’ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale in Lombardia.

     2. L’ERSAF ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti di cui alla presente legge.

     3. L’ERSAF, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale in Lombardia, nonché a favore di altri enti pubblici.

     4. La Giunta regionale, per assicurare la coerenza dell’azione dell’ente con gli indirizzi definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale,  entro quindici giorni dalla sua approvazione, impartisce le direttive cui l’ERSAF deve uniformarsi nella predisposizione degli atti di programmazione.

     5. Sono atti di programmazione dell’ERSAF il piano triennale e il programma annuale, da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.

     6. Il piano triennale dell’ERSAF, aggiornabile annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi. Il piano deve essere presentato, entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del piano precedente, alla Giunta regionale che lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

     7. Il programma annuale dell’ERSAF indica, in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati. Il programma è presentato alla Giunta regionale per l’approvazione entro il termine stabilito, per la presentazione del bilancio annuale di previsione, dall’articolo 78, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

 

     Art. 3. (Funzioni e attività).

     1. Le funzioni dell’ERSAF, in riferimento al settore agricolo, comprendono la formazione specialistica, l’assistenza tecnica, lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole ed alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l’agricoltura biologica, nonché il sostegno all’agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette.

     2. Le funzioni dell’ERSAF, in riferimento al settore forestale ed al territorio rurale, comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale e le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione ed utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all’agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l’agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona [2].

     3. L’ERSAF sviluppa le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche in collaborazione con le altre realtà pubbliche e private.

     4. L’ERSAF fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, agroalimentare ed agroforestale.

     5. L’ERSAF può svolgere attività a favore di soggetti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell’ente; le predette attività sono remunerate secondo apposito tariffario.

 

     Art. 4. (Statuto, organizzazione e contabilità).

     1. L’ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli organi e le loro modalità di funzionamento, compresi l’adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all’organizzazione e alla contabilità dell'ente. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione.

     2. Sono organi dell’ERSAF:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori.

     3. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) e successive modificazioni; è composto da sette membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni. Uno dei membri è nominato su proposta dell’Unione delle Province Lombarde [3].

     4. Per le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della L.R. 14/1995 e successive modificazioni.

     5. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell’ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; è il rappresentante legale dell’ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

     6. L’indennità di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale.

     7. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

     8. Il collegio dei revisori è nominato, ai sensi della L.R. 14/1995 e successive modificazioni, dal Consiglio regionale, che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni. L’incarico è revocabile dal Consiglio regionale e può essere rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.

     9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale [4].

     10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di prolungata inattività o riscontrata inefficienza dell’ente, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può procedere, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione è sciolto; lo scioglimento è dichiarato con decreto del presidente della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell’ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari, che deve avvenire entro sessanta giorni.

     11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso ed il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e trasmessi al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui agli articoli 78 e 79 della L.R. 34/1978 e successive modificazioni.

     12. Il piano triennale è deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale. Il regolamento organizzativo, il regolamento di contabilità, il programma annuale e il tariffario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti all’approvazione della Giunta regionale; i predetti atti si intendono approvati decorsi quarantacinque giorni dalla loro ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni. La relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente è trasmessa per la presa d’atto alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

     13. Al personale e all’attività gestionale dell’ERSAF è preposto un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.

     14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

     15. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, ed è a tempo pieno. Il contenuto del contratto è definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e successive modificazioni, per i direttori generali della Giunta regionale [5].

     16. L’incarico di direttore è incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti, con cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche derivanti da designazioni di carattere politico, nonché con ogni attività di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia dipendente pubblico, l’incarico è subordinato al collocamento nella posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza o, in mancanza, in quella prevista dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite da  norme di legge, di statuto o di regolamento in connessione con l’incarico di direttore.

     17. La struttura organizzativa dell’ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo, che articola la struttura in due dipartimenti:

     a) dipartimento dei servizi all’agricoltura;

     b) dipartimento dei servizi al territorio rurale ed alle foreste. Il regolamento organizzativo definisce altresì la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale, l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni; il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Nella predisposizione della proposta di regolamento organizzativo il direttore si attiene agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola e forestale.

     18. Per lo svolgimento delle attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l’esecuzione di attività strumentali o accessorie, l’ERSAF può costituire o partecipare a società o fondazioni  aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le deliberazioni concernenti la costituzione di società o fondazioni, l’acquisizione di partecipazioni societarie  o la partecipazione a fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

     19. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell’ERSAF si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

     19 bis. Per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l’ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. [6]

     20. La Regione e l’ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.

     21. Le modalità di redazione e i termini di presentazione del bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione del conto consuntivo, nonché le modalità di gestione delle entrate e delle uscite e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilità, in conformità alla L.R. 34/1978 e successive modificazioni.

     22. Le entrate dell’ERSAF sono costituite da:

     a) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e dei programmi annuali di attività;

     b) donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;

     c) proventi dei servizi e delle attività di cui all’articolo 3, comma 4;

     d) eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per interventi specifici in relazione alle attività di cui all’articolo 3;

     e) contributo annuale di gestione a carico della Regione;

     f) ogni altra entrata.

 

     Art. 5. (Raccordo con altri soggetti pubblici e privati).

     1. Le attività di cui all’articolo 3 sono svolte dall’ERSAF in raccordo con gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti nei settori agricolo e forestale, e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le università e gli altri enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonché con il mondo produttivo.

     2. A tal fine l’ERSAF può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione, riferite ai settori di propria competenza, con particolare riguardo alle università ed agli altri istituti di ricerca; può stipulare accordi con operatori nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, finalizzati all’applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato. Può inoltre, mediante specifici accordi, condurre ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.

     3. L’ERSAF predispone ed aggiorna un’apposita banca dati telematica per la divulgazione delle informazioni acquisite ed elaborate, garantendone l’accesso gratuito agli operatori del settore; promuove altresì campagne informative di pubblica utilità.

     4. A supporto del consiglio di amministrazione e, al fine di assicurarne il raccordo con la comunità scientifica e della ricerca e con il mondo produttivo agroforestale della Lombardia, è istituito, quale organo consultivo, il comitato tecnico scientifico dell’ERSAF. Il comitato tecnico scientifico è composto da un massimo di sette membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali, nonché da individuare nell’ambito di enti, istituti, organismi ed associazioni operanti nel mondo universitario, della ricerca, economico produttivo, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste. Il comitato è nominato dalla Giunta regionale entro trenta  giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione dell’ERSAF e dura in carica cinque anni; è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, che ne convoca le riunioni. Del comitato tecnico scientifico fa parte di diritto il direttore dell’ERSAF. Il compenso spettante ai componenti del comitato tecnico-scientifico è determinato dalla Giunta regionale [7].

 

     Art. 6. (Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni).

     1. A decorrere dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 6, l’ERSAF subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai seguenti enti regionali:

     a) istituto lattiero caseario di Mantova, istituito con legge regionale 2 novembre 1978, n. 62;

     b) ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia, istituito con legge regionale 21 luglio 1979, n. 35 e successive modificazioni;

     c) azienda regionale delle foreste, istituita con legge regionale 2 gennaio 1980, n. 4 e successive modificazioni;

     d) centro regionale incremento ippico, istituito con legge regionale 3 ottobre 1981, n. 62 e successive modificazioni;

     e) centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, della frutticoltura e della cerealicoltura, istituito con legge regionale 28 febbraio 1986, n. 6 e successive modificazioni.

     2. Sono compresi fra i rapporti di cui al comma 1 quelli inerenti al personale di ruolo e non di ruolo, le dotazioni strumentali, i beni mobili e immobili, nonché il trasferimento in uso, secondo le modalità e a seguito della verifica di cui al comma 4, del patrimonio attualmente nella disponibilità degli enti regionali soppressi, con vincolo di destinazione alle finalità indicate nella presente legge, pur rimanendo di proprietà della Regione. La devoluzione comprende altresì l’attribuzione in uso all’ERSAF dei terreni trasferiti alla Regione in attuazione dell’articolo 31, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle riserve naturali statali trasferite in gestione alle regioni.

     3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, gli organi dei seguenti enti:

     a) istituto lattiero caseario di Mantova, istituito con L.R. 62/1978;

     b) ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia, istituito con L.R. 35/1979 e successive modificazioni;

     c) azienda regionale delle foreste, istituita con L.R. 4/1980 e successive modificazioni;

     d) centro regionale incremento ippico, istituito con L.R. 62/1981 e successive modificazioni;

     e) centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, della frutticoltura e della cerealicoltura, istituito con l.r. 6/1986 e successive modificazioni.

     4. Dalla stessa data di cui al comma 3, i presidenti di ciascun ente cessano dal predetto incarico e assumono la funzione di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti e l’adozione degli atti necessari ed urgenti, nonché il compito di predisporre una ricognizione sul personale e sulla consistenza e destinazione d’uso del patrimonio degli enti nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli stessi alla data della pubblicazione della presente legge, da presentare alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale approva, distintamente per gli enti del comma 1, l'elenco del personale, dei beni strumentali, del patrimonio, dei beni mobili e immobili, con le rispettive destinazioni, sulla base della verifica effettuata dai commissari.

     5. I commissari straordinari, entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati, previa deliberazione della Giunta regionale, a stipulare convenzioni e a compiere tutti gli atti esecutivi per partecipare a fondazioni con soggetti pubblici o privati che abbiano come scopo statutario lo sviluppo di programmi di valorizzazione del sistema agricolo, agroindustriale e forestale.

     6. Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto ad assegnare sulla base dei predetti elenchi all’ERSAF i beni e il personale, salvo quanto previsto dal comma 5. Il provvedimento è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

     7. Con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6, sono abrogate le seguenti leggi regionali e soppressi gli enti da esse istituiti:

     a) legge regionale 2 novembre 1978, n. 62 (Riconoscimento dell’istituto lattiero caseario di Mantova);

     b) legge regionale 21 luglio 1979, n. 35 (Istituzione dell’ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L);

     c) legge regionale 2 gennaio 1980, n. 4 (Istituzione dell’azienda regionale delle foreste) e successive modificazioni;

     d) legge regionale 3 ottobre 1981, n. 62 (Istituzione del centro regionale incremento ippico) e successive modificazioni;

     e) legge regionale 10 settembre 1984, n. 51 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 21 luglio 1979, n. 35, relative alla istituzione dell’Ente Regionale di sviluppo Agricolo della Lombardia);

     f) legge regionale 28 febbraio 1986, n. 6 (Istituzione del centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, della frutticoltura e della cerealicoltura) e successive modificazioni;

     g) legge regionale 9 agosto 1986, n. 38 (Ampliamento pianta organica dell’Istituto Lattiero Caseario di Mantova);

     h) legge regionale 9 agosto 1986, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 3 ottobre 1981, n. 62 "Istituzione del Centro Regionale Incremento ippico").

     8. Il personale proveniente dai ruoli degli enti disciolti viene assegnato all’ERSAF ovvero inserito nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6.

     9. In sede di prima applicazione, gli organi di cui all’articolo 4, comma 2, sono nominati entro la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6.

     10. I commissari straordinari rimangono in carica fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6. Qualora entro tale data non sia intervenuta la nomina dei nuovi organi dell’ERSAF, la Giunta regionale nomina, anche tra i commissari degli enti disciolti, un commissario straordinario per la temporanea gestione dell’ente. Dalla medesima data le funzioni di collegio di revisione sono assunte dal collegio dei revisori dell’ERSAL.

     11. Entro quattro mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, il regolamento organizzativo e quello di contabilità e li trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione, secondo le modalità dell’articolo 4, commi 1 e 12. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione non adotti gli atti nel termine stabilito, il Presidente della Giunta  regionale nomina un commissario per l’adozione dei medesimi. Fino all’approvazione dello statuto e dei regolamenti si applicano i corrispondenti atti dell’ERSAL, in quanto compatibili.

     12. Entro nove mesi dalla data della sua nomina e comunque non oltre dodici mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell’ente, il direttore provvede all’inventario dei beni e alla ricognizione delle attività dell’ente e ne sottopone i risultati al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione delibera sulla eventuale dismissione di beni ed attività, previa autorizzazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Per l’attuazione del programma annuale e del piano triennale di attività dell’ERSAF di cui all’articolo 4, comma 22, lettera a) è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di Euro 775.000,00.

     2. Per il contributo annuale di gestione in favore dell’ERSAF di cui all’articolo 4, comma 22, lettera e) è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di Euro 7.370.000,00 di competenza e di Euro 4.058.514,13 di cassa, comprensiva degli oneri per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 5, comma 4.

     3. Agli oneri relativi al contributo di cui al comma 2 si  provvede con le somme stanziate per l’anno 2002 all’UPB 2.3.4.4.2.34 “Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare”, come rideterminate dalla variazione di bilancio di cui al comma 6.

     4. Il contributo di cui al comma 2 è determinato, a decorrere dall’anno 2003, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     5. All’onere finanziario di Euro 775.000,00 di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.3.4.1.3.30 “Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari” per l’esercizio finanziario 2002.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.3.4.1.3.30 “Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2002 di Euro 775.000,00;

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l’esercizio finanziario 2002, e la dotazione finanziaria di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004, dell’UPB 2.3.4.4.2.34 “Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare” sono ridotte di Euro 250.000,00;

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.3.4.4.3.35 “ Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare” è incrementata, per l’esercizio 2002 di Euro 775.000,00;

     Alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l’esercizio finanziario 2002, e la dotazione finanziaria di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004, dell’UPB 5.0.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” sono incrementate di Euro 250.000,00.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[4] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[5] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[6] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così modificato dall’art. 5 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[7] Comma già modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.