Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 tributi regionali |
Data: | 18/12/2001 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Determinazione di aliquote di tributi di competenza regionale, rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 5.1.30 - L.R. 18 dicembre 2001, n. 27.
Legge finanziaria 2002.
(B.U. 19 dicembre 2001, n. 51 - 2° suppl. ord.).
Art. 1. (Determinazione di aliquote di tributi di competenza regionale, rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del
a) fino a EUR 10.329,14 1,2%
b) oltre EUR 10.329,14 fino a EUR 15.493,71 1,2%
c) oltre EUR 15.493,71 fino a EUR 30.987,41 1,3%
d) oltre EUR 30.987,41 fino a EUR 69.721,68 1,4%
e) oltre EUR 69.721,68 1,4%
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a EUR 10.329,14, continua ad applicarsi l’aliquota dello 0,90 per cento.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in
caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del
4. Per quanto non previsto nel presente articolo continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nell’articolo 50 del
5. A decorrere dall’anno 2002, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
6. Per l’anno 2002, per i soggetti classificati dai seguenti codici di attività, desunti dalla classificazione delle attività economiche ISTAT, 63.30.1 (Attività delle agenzie di viaggi e turismo — compresi i tour operators) e 63.30.2 (Attività delle guide e degli accompagnatori turistici), l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nell’articolo 4 del
7. [A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del
8. [Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 7, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del
veicolo] [3].
9. Per le modalità di applicazione, i termini di versamento e quant’altro inerente alla gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive continuano ad applicarsi le disposizioni del
10. [A decorrere dal 1 gennaio 2002 non è dovuta l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e l’imposta regionale sostitutiva, per le utenze esenti, di tale addizionale di cui agli articoli del Capo II del
11. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al comma 2, dell’articolo 1 della
12. I versamenti relativi ai tributi richiamati al comma 11, i cui presupposti di imposizione si verifichino anteriormente al 1 gennaio 2002 sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze prescritte dalla normativa in materia [5].
13. Per il triennio 2002/2004 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della
14. Le quote a carico dell’esercizio 2002 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
15. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25 della
16. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2003 e 2004, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2002/2004.
17. Sono autorizzate per il triennio 2002/2004 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera), della
18. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002.
TABELLE A, B, C.
(Omissis).
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 2014, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della