§ 4.5.56 - L.R. 16 novembre 1984, n. 57.
Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:16/11/1984
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. E' concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, [...]
Art. 2.      1. Le tessere che, ai sensi delle precedenti disposizioni legislative regionali sono state rilasciate con le limitazioni di orario e di linea ivi previste, fino alla loro rispettiva scadenza [...]
Art. 3.      1. E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla polizia di Stato, all'arma dei carabinieri, al corpo della guardia di finanza nonché agli [...]
Art. 4.      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
Art. 5.      1. In sede di determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale, verranno [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua [...]


§ 4.5.56 - L.R. 16 novembre 1984, n. 57. [1]

Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale.

(B.U. 21 novembre 1984, n. 47, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. E' concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione interna di competenza regionale, nonché sulle funivie Albino-Selvino, Campodolcino-Alpe Motta e Argegno-Pigra con esclusione degli autoservizi di gran turismo alle seguenti categorie di cittadini:

     - cavalieri di Vittorio Veneto;

     - privi della vista con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

     - invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori [2];

     - invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura non inferiore ai 2/3 fino al 100% (risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria o dal provvedimento di pensione) e loro eventuali accompagnatori [3];

     - soggetti provvisti di pensione minima od integrata al minimo, corrisposta dall'istituto nazionale della previdenza sociale o dalle casse di previdenze dei lavoratori autonomi purché non percettori di altri redditi esclusi quelli derivanti dalla proprietà di solo alloggio;

     - sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 [4].

     2. (Omissis) [5].

     3. Per ottenere tali agevolazioni gli interessati devono munirsi di tesserino di riconoscimento con validità quinquennale, rilasciato dal gestore del servizio di trasporto, secondo modalità fissate da apposita circolare della giunta regionale; tale tesserino è emesso dalla giunta regionale servizio trasporti e navigazione interno [6].

     4. Il prezzo del tesserino di riconoscimento, a carico dell'interessato e a favore del gestore del servizio di trasporto, è pari al valore della carta legale per usi civili [7].

 

     Art. 2.

     1. Le tessere che, ai sensi delle precedenti disposizioni legislative regionali sono state rilasciate con le limitazioni di orario e di linea ivi previste, fino alla loro rispettiva scadenza danno comunque diritto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla circolazione senza limitazioni di orario per le linee per cui sono state rilasciate, fatto salvo il diritto dei titolari di dette tessere di provvedersi del tesserino di cui alla presente legge.

 

     Art. 3.

     1. E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla polizia di Stato, all'arma dei carabinieri, al corpo della guardia di finanza nonché agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia e al corpo forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza.

     2. Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro.

 

     Art. 4.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

     - art. 10 della L.R. 27 aprile 1977, n. 20;

     - art. 5 della L.R. 26 gennaio 1982, n. 7;

     - art. 9 della L.R. 25 gennaio 1984, n. 2.

 

     Art. 5.

     1. In sede di determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale, verranno stabilite le modalità del rimborso dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 1992, n. 39 (B.U. 2 ottobre 1992, n. 40, 2° suppl. ord.).

[3] Alinea così modificato dalla L.R. 16 febbraio 1985, n. 12.

[4] Alinea aggiunto dalla L.R. 16 febbraio 1985, n. 12.

[5] Comma abrogato dalla L.R. 16 febbraio 1985, n. 12.

[6] Comma così sostituito dalla L.R. 16 febbraio 1985, n. 12.

[7] Comma così sostituito dalla L.R. 16 febbraio 1985, n. 12.