§ 4.5.70 - L.R. 27 maggio 1989, n. 19.
Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/05/1989
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Costi economici standardizzati e ricavi presunti per gli anni 1986, 1987 e 1988.
Art. 2.  Criteri di ammissibilità ai contributi di nuove percorrenze.
Art. 3.  Procedure di erogazione e modalità di assegnazione.
Art. 4.  Pubblicazione orari.
Art. 5.  Regimi particolari.
Art. 6.  Velocità commerciale.
Art. 7.  Norme transitorie.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Clausola d'urgenza.


§ 4.5.70 - L.R. 27 maggio 1989, n. 19. [1]

Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone. Determinazione standards e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

(B.U. 1 giugno 1989, n. 22, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Costi economici standardizzati e ricavi presunti per gli anni 1986, 1987 e 1988.

     1. I costi economici standardizzati e i ricavi presunti per i servizi di trasporto pubblico locale di persone per gli anni 1986, 1987 e 1988 sono calcolati in applicazione dei criteri e delle modalità di cui all'allegato A) della presente legge.

     2. I contributi risultanti dall'applicazione delle modalità di cui al precedente primo comma sono, per l'anno 1986, quelli risultanti dall'allegato B), per l'anno 1987, quelli risultanti dall'allegato C) e, per l'anno 1988, quelli risultanti dall'allegato D) alla presente legge.

     3. I ricavi presunti non possono comunque essere inferiori a quelli della aliquota minima determinata con Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro del 31 dicembre 1986 in applicazione della lett. b), primo comma, art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 2. Criteri di ammissibilità ai contributi di nuove percorrenze.

     1. L'ammissibilità ai contributi del fondo nazionale trasporti di nuove percorrenze o di variazioni in aumento di quelle già concesse è dichiarata dall'ente concedente delegato per i servizi di propria competenza, e dalla Regione negli altri casi, con deliberazione che deve indicare le risorse per fare fronte alle nuove spese ivi compreso il riferimento:

     a) a risparmi contributivi per riduzione dei servizi concessi;

     b) a specifici finanziamenti disposti dall'ente concedente sul proprio bilancio.

     2. Non sono comunque riconoscibili ai fini contributivi maggiori percorrenze per esercizi finanziari anteriori a quello in cui viene adottato il provvedimento.

 

     Art. 3. Procedure di erogazione e modalità di assegnazione.

     1. Le anticipazioni di cui all'art. 5 della L.R. 2 gennaio 1982, n. 2 concernente «Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio» sono erogate mensilmente in via ordinaria entro il giorno dieci del mese di riferimento nella misura pari a quella del mese precedente a parità di servizio globalmente concesso ed effettuato.

     2. Le anticipazioni sono ridotte eventualmente, rispetto all'esercizio precedente, della stessa misura percentuale di riduzione del Fondo Nazionale Trasporti Esercizio quota di competenza della Regione Lombardia.

     3. I mutamenti di forma sociale delle società concessionarie non comportano variazioni dei contributi a parità di servizio espletato.

     4. Nell'anno in cui si verificano casi di fusione, di incorporazione o di cessione di aziende, il contributo chilometrico è pari alla media ponderata dei contributi chilometrici già riconosciuti alle singole aziende oggetto di tali misure.

     5. Gli impianti di risalita ammessi a contributo il cui esercizio viene fermato per manutenzione straordinaria conservano il diritto al contributo purché il servizio sia garantito con altro modo di trasporto.

     6. [2].

 

     Art. 4. Pubblicazione orari. [3]

 

     Art. 5. Regimi particolari.

     1. Sono ammessi a finanziamento quali servizi di trasporto pubblico locale, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, i servizi funiviari Margno Pian delle Betulle; Albino Selvino e Argegno Pigra; Ponte di Piero-Monteviasco; Malnago-Piani d'Erba, nonché i servizi funicolari Como Brunate; Bergamo-Bergamo alta, Bergamo alta - San Vigilio e, con decorrenza dalla approvazione del relativo programma di esercizio, il servizio funicolare Motta Campodolcino [4].

     2. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sui laghi Maggiore, Como, Garda fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alla Regione previo risanamento, in applicazione del secondo comma dell'art. 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382» e con la debita dotazione finanziaria.

     3. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone svolti sul lago d'Iseo dalla gestione governativa per i laghi Maggiore, Como e Garda, per conto della Regione, continuano ad essere disciplinati dall'apposita convenzione tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Lombardia.

 

     Art. 6. Velocità commerciale.

     1. Con decorrenza 1 gennaio 1989 la velocità commerciale è calcolata come segue:

     V.C.L. = P.E. : T.L.

     V.C.L. = velocità commerciale in una linea espressa in km/h

     P.E. = totale delle percorrenze autorizzate ed effettuate dalle vetture in servizio sulla linea (con esclusione delle percorrenze effettuate in fuori servizio e cioè non abilitate al trasporto passeggeri)

     T.L. = tempo totale impiegato espresso in ore e minuti per effettuare le percorrenze con esclusione di tutti i tempi di sosta all'inizio e al termine della corsa.

     V.C.A.R.U = P.E.R.U. : T.L.R.U.

     V.C.A.R.U. = velocità commerciale aziendale reti urbane espressa in km/h

     P.E.R.U. = totale percorrenze annue autorizzate ed effettuate dalle vetture in servizio sulla rete (con esclusione delle percorrenze effettuate in fuori servizio cioè non abilitate al trasporto passeggeri)

     T.L.R.U. = tempo totale impiegato espresso in ore e minuti per effettuare le percorrenze con l'esclusione di tutti i tempi di sosta autorizzati per l'espletamento del previsto orario cadenzato approvato dall'ente concedente.

     V.C.A. = sommatoria P.E. + sommatoria P.E.R.U : sommatoria T.L. + sommatoria T.L.R.U.

     V.C.A. = velocità commerciale aziendale espressa in km/h

     sommatoria P.E. = sommatoria di tutte le percorrenze di linea P.E. come sopra determinate

     sommatoria P.E.R.U. = sommatoria di tutte le percorrenze di reti urbane P.E.R.U. come sopra determinate

     sommatoria T.L. = sommatoria di tutti i tempi T.L. come sopra determinati

     sommatoria T.L.R.U. = sommatoria di tutti i tempi T.L.R.U. come sopra determinati.

     Per le linee interurbane le percorrenze chilometriche e i tempi sono quelli risultanti dagli orari approvati dall'ente concedente.

     2. In sede di determinazione della velocità commerciale occorre conteggiare analiticamente il tempo impiegato per effettuare le percorrenze delle singole tratte delle corse.

     Gli orari di esercizio dei servizi dai quali si ricavano le velocità commerciali devono essere articolati in modo da tener conto dell'influenza sui tempi di percorrenza delle condizioni del traffico presenti nei diversi periodi dell'anno, della settimana e del giorno.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge gli enti ed imprese devono comunicare all'ente concedente e al servizio gestione finanziaria, infrastrutture e navigazione interna della Giunta Regionale, per il calcolo del contributo di esercizio a decorrere dal 1989, le velocità commerciali dei servizi calcolate come sopra indicato.

     4. Le velocità commerciali di cui al precedente terzo comma sono valide a tutti gli effetti a meno di diversa comunicazione dell'ente concedente da notificarsi all'ente od impresa esercente e al servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna della Giunta Regionale, per il calcolo del contributo di esercizio.

 

     Art. 7. Norme transitorie.

     1. Ai fini della determinazione dei costi standardizzati, dei ricavi presunti e dei relativi contributi afferenti agli anni 1986, 1987 e 1988 i servizi svolti dalle società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. e Ferrovie Nord Milano Autoservizi S.p.A. sono considerati unitariamente.

     2. In deroga a quanto previsto dalla lett. a), secondo comma, dell'art. 7 della L.R. 2 gennaio 1982, n. 2 sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge per gli anni 1986, 1987 e 1988 gli enti e le imprese che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e, per l'anno 1989, entro il 14 aprile 1989.

     3. Agli esercenti di autoservizi disposti dagli enti delegati competenti per territorio in relazione alle calamità naturali di carattere eccezionale verificatesi nel mese di luglio 1987 nei territori dei Comuni della Lombardia, come individuato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 1987, sono concessi i contributi di cui all'allegato E) alla presente Legge calcolati con riferimento all'allegato A) della Legge stessa.

     4. La definitiva determinazione delle percorrenze ai fini dell'applicazione della L.R. 23 aprile 1985, n. 38 e della L.R. 7 agosto 1986, n. 33 concernente «Determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti dell'anno 1985 e la misura degli acconti provvisori per l'anno 1986 per i servizi di trasporto pubblico locale di persone e modificazioni all'art. 9 L.R. 2 gennaio 1982, n. 2 "Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio"» afferenti agli anni 1984 e 1985 è quella risultante rispettivamente dagli allegati E1) e E2) alla presente Legge per le linee ivi indicate.

     5. Le anticipazioni di cui al precedente art. 3 sono ridotte, per l'anno 1989, del 5,294825511%.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziate al cap. 4.2.1.1/1446 «Quota del fondo nazionale trasporti spettante alla Regione per l'assegnazione di mezzi finanziari agli enti e alle imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi di esercizio» iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

 

     Art. 9. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegato A)

 

CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 1986, 1987 E 1988

 

A) Costi standard 1986 per le aziende aventi percorrenze riconosciute

superiori a 800.000 vetture/km - Servizi su gomma, tranviari e

metropolitani.

 

Premessa

     I servizi delle aziende di trasporto sono classificati in:

     - urbani;

     - interurbani.

     I costi standard di seguito determinati sono validi per le aziende con percorrenza superiore a 800.000 vetture/km.

     La base di calcolo dei costi è rappresentata dai servizi urbani o interurbani effettivamente svolti presi nel loro complesso, considerando i servizi dell'azienda come non scindibili in linee.

     Ai soli effetti del calcolo dei costi standard le aziende miste, per i servizi su gomma, sono classificate urbane o interurbane qualora uno dei due servizi non superi il 12% della percorrenza complessiva: per tali aziende miste la velocità commerciale è quella del servizio prevalente.

     Le aziende miste che svolgono servizi urbani in centri con popolazione inferiore a 50.000 abitanti secondo il censimento del 25 ottobre 1981, sono classificate interurbane ad ogni effetto per la determinazione dei costi e la velocità commerciale da considerare è quella del servizio interurbano.

     Per le aziende che svolgono servizio urbano in centri con popolazione compresa fra 50.000 abitanti e 100.000 abitanti secondo il censimento del 25 ottobre 1981, la velocità commerciale della rete urbana non può essere inferiore a 18 km/h.

     Per le aziende miste che svolgono servizio urbano in centri con popolazione superiore a 100.000 abitanti secondo il censimento del 25 ottobre 1981, ai servizi interurbani su gomma vengono riconosciuti i costi del servizio urbano su gomma.

 

A.1 - Servizi su gomma

     I costi standard per i servizi su gomma si considerano composti da:

     1) costo del personale

     2) costi di esercizio dei veicoli

     a) consumi di trazione

     b) manutenzione

     3) costi fissi dei veicoli

     a) ammortamento e leasing

     b) assicurazioni e tassa automobilistica

     4) costi fissi di struttura:

- manutenzione, ammortamento e leasing sedi ed impianti

     5) spese di amministrazione e generali.

     Il costo base del personale per vettura/km viene corretto in relazione:

     1) all'anzianità di servizio media aziendale;

     2) alla velocità commerciale dei servizi;

     3) alla dimensione e struttura aziendale.

     I costi di esercizio dei veicoli comprendono i consumi di trazione (carburanti, lubrificanti e pneumatici) e la manutenzione delle vetture.

     I costi fissi dei veicoli comprendono l'ammortamento e i canoni di leasing delle vetture, la tassa automobilistica (circolazione) e l'assicurazione R.C.

     I costi fissi di struttura comprendono l'ammortamento, i canoni leasing e la manutenzione delle sedi, degli impianti e delle attrezzature in genere.

     Le spese generali comprendono tutte le spese di amministrazione, le imposte e tasse e gli oneri finanziari.

 

 

COSTO DEL PERSONALE

 

     Il costo base annuo del personale per l'anno 1986 è stabilito mediamente in L. 36.000.000 per addetto senza alcuna anzianità.

     Attribuendo la produzione media annua convenzionale per addetto di 10.000 vett./km per i servizi urbani e di 17.000 vett./km per i servizi interurbani, risultano i seguenti costi base:

     a) servizi urbani: L. 3.600 per vett./km;

     b) servizi interurbani: L. 2.118 per vett./km.

     Tali costi base vengono rettificati con i seguenti correttivi.

 

Correttivi del costo del personale

 

     1) Anzianità del personale

     Il costo viene incrementato dell'1% per ogni anno o frazione di anno dell'anzianità media aziendale con un massimo del 16%.

 

     2) Velocità commerciale

     Il costo è corretto nella misura di 0,5 del rapporto di variazione della velocità commerciale, distintamente dei servizi urbani e dei servizi interurbani di ogni singola azienda qualora distinti, rispetto alla velocità commerciale media della totalità dei servizi determinata in 15 km/h per i servizi urbani e in 30 km/h per i servizi interurbani, con una escursione massima in positivo e in negativo del 13%.

 

     3) Dimensione e struttura delle reti aziendali

     Le aziende sono raggruppate come segue secondo le dimensioni e le strutture aziendali, determinate in base alle vetture/km complessive di concessione (servizi urbani più servizi interurbani) ammesse a contributo per l'anno 1986.

     I costi del personale vengono moltiplicati per i seguenti coefficienti correttivi che si applicano ai singoli servizi se considerati distintamente.

     Servizi urbani svolti da aziende con percorrenze complessive nell'anno 1986:

     da 800.001 a 1.500.000 vetture/km - coefficiente 0,640

     da 1.500.001 a 3.000.000 vetture/km - coefficiente 0,675

     da 3.000.001 a 6.000.000 vetture/km - coefficiente 0,700

     da 6.000.001 a 9.000.000 vetture/km - coefficiente 0,765

     da 9.000.001 a 20.000.000 vetture/km - coefficiente 1,000

     oltre 20.000.000 vetture/km - coefficiente 1,171

     Per le aziende che svolgono servizi con percorrenze comprese fra 1.500.001 e 3.000.000 vetture/km. aventi un rapporto addetti/bus superiore a 2,80 e inferiore a 3, il coefficiente di cui sopra è determinato in 0,722 e se il rapporto addetti/bus è superiore a 3, il coefficiente è determinato in 0,884; per le aziende gestite da consorzi pubblici il coefficiente di cui sopra è determinato in 0,842 indipendentemente dal rapporto addetti/bus.

     Servizi interurbani svolti da aziende con percorrenze complessive nell'anno 1986:

     da 800.001 a 2.100.000 vetture/km - coefficiente 0,788

     da 2.100.001 a 4.500.000 vetture/km - coefficiente 0,915

     da 4.500.001 a 5.500.000 vetture/km - coefficiente 0,922

     da 5.500.001 a 8.000.000 vetture/km - coefficiente 0,950

     da 8.000.001 a 9.000.000 vetture/km - coefficiente 0,960

     da 9.000.001 a 20.000.000 vetture/km - coefficiente 1,000

     oltre 20.000.000 vetture/km - coefficiente 1,650

     Per le aziende che hanno un rapporto aziendale addetti/bus inferiore a 1,30 il costo del personale viene ridotto dell'1% per ogni punto centesimale di variazione con riduzione massima del 15%.

     Per le aziende che effettuano servizi con percorrenze complessive comprese fra 800.001 e 1.700.000 vetture/km su percorsi interamente considerati di montagna il coefficiente correttivo del costo del personale è determinato in 1,000; se i percorsi sono considerati di montagna per oltre il 40% delle percorrenze complessive, il coefficiente è determinato in 0,835.

     Per le aziende che effettuano percorrenze fra 800.001 e 2.200.000 vetture/km, con servizi sostitutivi di ferrovie per oltre il 75% delle percorrenze complessive, il coefficiente correttivo del costo del personale è determinato in 0,955 e se i servizi sono integrativi di ferrovie, sempre per oltre il 75% delle percorrenze complessive, il coefficiente è determinato in 0,960.

     Per le aziende gestite da consorzi pubblici con percorrenze superiori a 1.500.000 vetture/km che effettuano servizi classificati interurbani il coefficiente correttivo del costo del personale è determinato in 0,960.

 

 

COSTI DI ESERCIZIO DEI VEICOLI

 

Consumi di trazione

     Il costo base chilometrico dei carburanti, lubrificanti e pneumatici è determinato in L. 290 per vett./km.

     Il costo è corretto nella misura di 0,5 del rapporto di variazione della velocità commerciale, distintamente dei servizi urbani e dei servizi interurbani di ogni singola azienda qualora distinti, rispetto alla velocità commerciale media della totalità dei servizi determinata in 15 km/h per i servizi urbani e in 30 km/h per i servizi interurbani, con escursione massima in positivo o in negativo del 25%.

     Per le linee di montagna e per la rete metropolitana milanese il risultato viene corretto in positivo del 15%.

 

Manutenzione

     Il costo base è determinato nella misura del 3% del valore di ripristino dei veicoli, corretto per la velocità commerciale analogamente a quanto previsto per i consumi di trazione.

     Per le linee di montagna e per la rete metropolitana milanese viene applicato il correttivo come per i consumi di trazione.

     Il costo/km è calcolato sulla base della percorrenza per vettura riferita alla media generale regionale determinata in 33.400 km per vettura.

 

 

COSTI FISSI DEI VEICOLI

 

Ammortamento

     Il costo è calcolato sulla base del prezzo di acquisto delle vetture, compresa la quota media di I.V.A. indetraibile determinata nella misura del 10% del prezzo e, pertanto, sui seguenti valori:

     - L. 135.000.000 per le vetture fino a 8 mt;

     - L. 210.000.000 per le vetture oltre 8 mt fino a 12 mt;

     - L. 350.000.000 per le vetture oltre i 12 mt.

     Il costo base chilometrico è calcolato aziendalmente per tutte le vetture facendo riferimento al 35% del valore delle singole vetture, ipotizzando un ammortamento in dieci anni e una percorrenza per vettura riferita alla media generale regionale di 33.400 km per vettura.

     Il costo così determinato si applica anche per le vetture acquisite in leasing.

 

Assicurazioni e tassa automobilistica

Assicurazione R.C.

     Il costo dell'assicurazione R.C. per massimali di 4.000 milioni/1.000 milioni/500 milioni o equivalenti è il seguente:

     L. 1.400.000 per le vetture fino a 8 mt;

     L. 1.700.000 per le vetture oltre 8 mt fino a 12 mt;

     L. 2.500.000 per le vetture oltre i 12 mt.

     Il costo/km è calcolato sulla base della percorrenza per vettura riferita alla media generale regionale di 33.400 km per vettura. Tassa automobilistica

     Il costo relativo alla tassa automobilistica viene mediamente così individuato:

     L. 125.000 per le vetture fino a 8 mt;

     L. 350.000 per le vetture oltre 8 mt fino a 12 mt;

     L. 400.000 per le vetture oltre i 12 mt.

     Il costo/km è calcolato sulla base della percorrenza per vettura riferita alla media generale regionale di 33.400 km per vettura.

 

 

COSTI FISSI DI STRUTTURA

 

Manutenzione e ammortamento sedi ed impianti

     Il costo viene determinato in funzione della struttura delle aziende applicando una percentuale differenziata in base alla consistenza del parco vetture di ogni azienda al 31 dicembre 1985:

     fino a 70 mezzi: 0,3%

     da 71 a 100 mezzi: 0,5%

     da 101 a 300 mezzi: 0,7%

     da 301 a 1.000 mezzi: 0,9%

     oltre i 1.000 mezzi: 1,1%

     Il costo/km per azienda è dato dall'applicazione delle percentuali di cui sopra al valore di ripristino delle vetture diviso la percorrenza per vettura riferita alla media generale regionale di 33.400 km per vettura.

 

Spese generali

     Le spese generali vengono determinate, in relazione alle percorrenze ammesse a contributo per l'anno 1986, in misura percentuale sul totale di tutti i costi precedenti e precisamente:

     aziende con percorrenze da 800.001 a 2.100.000 vett./km: 4,0%

     aziende con percorrenze da 2.100.001 a 8.000.000 vett./km: 6,0%

     aziende con percorrenze da 8.000.001 a 20.000.000 vett./km: 7,8%

     aziende con percorrenze oltre i 20.000.000 vett./km: 9,0%

     Dopo l'applicazione delle suindicate percentuali di spese generali, il costo totale non può risultare inferiore al costo standard ammesso per l'anno 1985.

     Dette percentuali sono state determinate tenuto conto degli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 4 della L. 6 febbraio 1987, n. 18.

 

A.2 - Servizi di trasporto tranviari e metropolitani

     I costi standard per i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con veicoli tranviari e metropolitani si considerano composti da:

     1) costo del personale

     2) costi di esercizio dei veicoli

     a) consumi di trazione

     b) manutenzione

     3) costi fissi dei veicoli

     a) ammortamento, leasing e relativi oneri finanziari

     b) assicurazioni

     4) costi fissi di struttura:

     - manutenzione, ammortamento e leasing impianti e relativi oneri finanziari

     5) spese di amministrazione e generali.

     Il costo base del personale per vett./km viene corretto in relazione all'anzianità di servizio media aziendale.

     I costi di esercizio dei veicoli comprendono i consumi di trazione (energia elettrica) e la manutenzione delle vetture.

     I costi fissi comprendono l'ammortamento e i canoni di leasing delle vetture nonché i connessi oneri finanziari e le relative assicurazioni.

     I costi fissi di struttura comprendono l'ammortamento, i canoni di leasing e la manutenzione relativa agli impianti per i ricoveri dei veicoli della rete aziendale e alle attrezzature in genere, nonché i connessi oneri finanziari.

     Le spese generali comprendono tutte le spese di amministrazione, le imposte e tasse e gli altri oneri finanziari.

 

 

COSTO DEL PERSONALE

 

     Il costo base annuo del personale per l'anno 1986 è stabilito mediamente in L. 36.000.000 per addetto senza alcuna anzianità.

     Ai fini del calcolo del costo unitario per vett./km, tenuto conto della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui i servizi sono svolti, i servizi stessi sono classificati come sede sulla base delle percorrenze chilometriche per addetto:

     - servizi su tram: km/addetto 10.000;

     - servizi su metropolitana: km/addetto 14.400.

     Il costo unitario chilometrico base per servizio si ottiene dal rapporto tra costo annuo pro capite e percorrenza media per addetto.

 

Correttivo del costo del personale

     Il costo viene incrementato dell'1% per ogni anno o frazione di anno dell'anzianità media aziendale con un massimo del 16%.

 

 

COSTI DI ESERCIZIO DEI VEICOLI

 

Consumi di trazione

     Il costo base chilometrico viene determinato sulla base del consumo chilometrico di energia elettrica espresso in kw/h e del costo energetico unitario fissati nella misura seguente:

     - servizi tranviari:

     consumo chilometrico di energia elettrica: kw/h 2,5

     costo di energia elettrica per kw/h: L./kw/h 47,0 = L. 118 per vett./km

     - servizi con metropolitana:

     consumo chilometrico di energia elettrica: kw/h 3,1

     costo di energia elettrica per kw/h: L./kw/h 47,0 = L. 146 per vett./km.

 

Manutenzione

     Il costo è determinato sulla base del valore di ripristino dei veicoli con un massimo del 2%.

     Il costo chilometrico è determinato facendo riferimento alle seguenti percorrenze medie per vettura:

     - servizi tranviari: vett./km 32.000 = L. 312 per vett./km;

     - servizi con metropolitana: vett./km 94.000 = L. 362 per vett./km.

 

 

COSTI FISSI DEI VEICOLI

 

Ammortamento, leasing e oneri finanziari relativi

     L'ammortamento delle vetture è previsto in 50 anni.

     Il costo è calcolato sulla base del valore di acquisto delle vetture pari a:

     - L. 670.000.000 per vettura tranviaria = L. 344 per vett./km;

     - L. 6.840.000.000 per treno metropolitano nella composizione motrice

+ rimorchiata + motrice pari a L. 2.280.000.000 per veicolo = L. 398 per

vett./km.

     Il costo chilometrico è riferito al 75% del valore delle vetture e le percorrenze considerate sono pari a quelle fissate per i costi di manutenzione.

     Il costo unitario così determinato si applica anche per le vetture acquisite in leasing.

     Gli oneri finanziari sono calcolati nella misura del 9,5% della quota di ammortamento annua.

 

Assicurazione R.C.

     Il costo dell'assicurazione R.C. è fissato come segue:

     - vetture tranviarie L. 2.500.000 con il massimale di L. 1 miliardo;

     - vetture metropolitane L. 1.500.000 con il massimale di L. 6 miliardi.

     Il costo chilometrico è determinato facendo riferimento alle seguenti percorrenze medie per vettura:

     - servizi tranviari: vett./km 32.000 = L. 78 per vett./km;

     - servizi con metropolitana: vett./km 94.000 = L. 16 per vett./km.

 

 

COSTI FISSI DI STRUTTURA

 

Manutenzione, ammortamento, leasing impianti e oneri finanziari relativi

Manutenzione

     Il costo è determinato in base ai seguenti parametri, applicando le percentuali sottoriportate:

     - Servizi tranviari:

     valore chilometrico di ripristino degli impianti (binario, rete di alimentazione, segnalamento, comunicazioni, impianti di sicurezza ed altri impianti): L. 2.985.000.000;

     vett./km percorse per chilometro di impianto: 94.000;

     percentuale 1%; costo annuo per vett./km: L. 318.

     - Servizi con metropolitana:

     valore chilometrico di ripristino degli impianti (binario, rete di alimentazione e altri impianti): L. 23.650.000.000;

     vett./km percorse per chilometro di impianto: 306.000;

     percentuale 1%; costo annuo per vett./km: L. 773.

     Ammortamento, leasing e oneri finanziari relativi

     Il costo viene determinato come segue:

     - Servizi tranviari:

     Durata 50 anni;

     Costo annuo per km di ripristino dell'impianto L. 59.700.000

     Costo annuo per vett./km L. 635

     - Servizi con metropolitana:

     Durata 50 anni

     Costo annuo per km di ripristino dell'impianto L. 473.000.000

     Costo annuo per vett./km L. 1.546

     Il costo così determinato è comprensivo degli oneri finanziari.

     Il costo chilometrico è calcolato facendo riferimento alle percorrenze medie per vettura per ogni singolo servizio come sopra indicato per la manutenzione. Tale costo si applica anche per gli impianti acquisiti in leasing.

     Nella determinazione dei costi di ammortamento e oneri finanziari, quelli relativi alla costruzione delle gallerie e stazioni sono fatti pari a zero, assimilando tali impianti a beni demaniali.

 

Spese generali

     Sono determinate nella misura del 9% di tutti gli altri costi.

     Detta percentuale è stata determinata tenuto conto degli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 4 della L. 6 febbraio 1987 n. 18.

 

B) Costi standard 1986 per le aziende aventi percorrenze riconosciute

superiori a 200.000 vetture/km e uguali o inferiori a 800.000 vetture/km

 

Premessa

     I servizi delle aziende di trasporto sono classificati in:

     - urbani;

     - interurbani.

     I costi standard di seguito determinati sono validi per le aziende con percorrenza superiore a 200.000 vetture/km e uguale o inferiore a 800.000 vetture/km.

     La base di calcolo dei costi è rappresentata dai servizi urbani o interurbani presi nel loro complesso, considerando i servizi dell'azienda come non scindibili in linee.

     Ai soli effetti del calcolo dei costi standard le aziende miste, per i servizi su gomma, sono classificate urbane o interurbane secondo il servizio prevalente, del quale viene anche utilizzata la velocità commerciale.

 

Servizi su gomma

     I costi standard per i servizi su gomma si considerano composti da:

     1) costo del personale;

     2) altri costi.

     Il costo base del personale per vettura/km viene corretto in relazione all'anzianità di servizio, alla velocità commerciale e alle dimensioni aziendali.

     Gli altri costi comprendono i consumi di trazione (carburanti, lubrificanti e pneumatici) la manutenzione, l'ammortamento delle vetture, i canoni leasing, le assicurazioni, la tassa automobilistica (circolazione), la manutenzione e l'ammortamento degli altri cespiti aziendali, le spese di amministrazione, le imposte e tasse e gli oneri finanziari.

 

 

COSTO DEL PERSONALE

 

     Il costo base annuo del personale per l'anno 1986 è stabilito mediamente in L. 36.000.000 per addetto senza alcuna anzianità.

     I costi unitari per vettura/km, determinati come per le aziende con percorrenze superiori a 800.000 vetture/km in L. 3.600 per i servizi urbani e in L. 2.118 per i servizi interurbani, vengono rettificati con i seguenti correttivi.

 

Correttivi del costo del personale

     1) Anzianità del personale

     Il costo viene incrementato dell'1% per ogni anno o frazione di anno dell'anzianità media aziendale con un massimo del 16%.

     2) Velocità commerciale

     Il costo è corretto nella misura di 0,5 del rapporto di variazione della velocità commerciale dei servizi urbani o dei servizi interurbani di ogni singola azienda rispetto alla velocità commerciale media della totalità dei servizi determinata in 15 km/h per i servizi urbani e in 30 km/h per i servizi interurbani, con una escursione massima in positivo o in negativo del 13%.

     In ogni caso per le aziende classificate urbane la velocità commerciale non può essere comunque inferiore a 18 km/h.

     3) Dimensione e struttura aziendali

     Le aziende sono raggruppate come segue secondo la dimensione e la struttura aziendali, determinate in base alle vetture/km complessive di concessione (servizi urbani più servizi interurbani) ammesse a contributo per l'anno 1986.

     I costi del personale vengono moltiplicati per i seguenti coefficienti correttivi che si applicano alle singole aziende secondo la loro classificazione.

     Servizi urbani svolti da aziende con percorrenze complessive nell'anno 1986: da 200.001 a 800.000 vetture/km - coefficiente 0,580.

     Per le aziende miste che effettuano servizi con percorrenze complessive comprese fra 600.001 e 700.000 vetture/km il coefficiente è determinato in 0,550.

     Servizi interurbani svolti da aziende con percorrenze complessive nell'anno 1986:

     da 200.001 a 300.000 vetture/km - coefficiente 0,580

     da 300.001 a 400.000 vetture/km - coefficiente 0,640

     da 400.001 a 630.000 vetture/km - coefficiente 0,680

     da 630.001 a 800.000 vetture/km - coefficiente 0,740

     Per le aziende che effettuano servizi interurbani con percorrenze complessive comprese fra 200.001 e 300.000 vetture/km e che nel 1986 hanno avuto un incremento di percorrenze rispetto al 1985 superiore al 30%, il coefficiente è determinato in 0,630;

     Per le aziende che effettuano servizi interurbani con percorrenze complessive comprese fra 300.001 e 450.000 vetture/km su percorsi per oltre due terzi considerati di montagna oppure aventi il rapporto Ip/It 1985 superiore a 0,98 il coefficiente è determinato in 0,716.

     Per le aziende gestite da cooperative o costituite in S.p.A. con capitale misto pubblico e privato che effettuano servizi interurbani con percorrenze complessive fra 570.000 e 650.000 vetture/km il coefficiente è determinato in 0,814.

 

 

ALTRI COSTI

 

     Gli altri costi vengono determinati nella misura del 50% del costo del personale ed il costo complessivo non può risultare inferiore al costo standard ammesso per l'anno 1985.

     Detta percentuale è stata determinata tenuto conto degli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 4 della Legge 6 febbraio 1987 n. 18.

 

C) Ricavi presunti per l'anno 1986 per le aziende aventi percorrenze complessive superiori a 200.000 vetture/km

     I ricavi presunti per l'anno 1986 di seguito determinati sono validi per le aziende con percorrenze complessive superiori a 200.000 vetture/km.

     1) Per i servizi interurbani i ricavi presunti del traffico per vett./km sono quelli da tariffa realizzati e dichiarati dalle aziende per l'anno 1985 incrementati del 34% per tenere conto anche degli aumenti tariffari e degli altri proventi del traffico.

     Per le aziende con percorrenze superiori a 1.700.000 vetture/km. e aventi il rapporto Ip su It dell'anno 1985 superiore a 0,78 i ricavi presunti del traffico per vett./km sono quelli da tariffa realizzati e dichiarati per lo stesso anno 1985 dalle aziende incrementati del 10%.

     Gli introiti del traffico complessivi del servizio interurbano non possono essere ammessi in misura inferiore al 34% dei costi standard per i servizi di pianura e del 26% dei costi standard per i servizi di montagna.

     Detti ricavi non possono comunque essere ammessi in misura inferiore a;

     - L. 800 per vettura/km per le aziende con percorrenze complessive fra 200.001 e 480.000 vetture/km;

     - L. 1.000 per vetture/km, per le aziende con percorrenze complessive superiori a 480.000 vetture/km escluse le aziende con percorrenze superiori a 1.700.000 vetture/km che hanno il rapporto Ip/it dell'anno 1985 superiore a 0,78.

     2) Per i servizi urbani di autolinee, filovie, tranvie e ferrovie metropolitane, i ricavi presunti del traffico per vett./km sono quelli realizzati e dichiarati per l'anno 1985 da ogni azienda incrementati del 34% per tenere conto anche degli aumenti tariffari e degli altri proventi del traffico.

     Gli introiti del traffico complessivi dei servizi gestiti da una medesima azienda non possono essere ammessi in misura inferiore alle seguenti percentuali dei costi standard:

     - 36% per i servizi in centri aventi fino a 100.000 abitanti;

     - 33% per i servizi in centri aventi da 100.001 a 300.000 abitanti;

     - 31% per i servizi in centri aventi oltre 300.000 abitanti.

     Detti ricavi non possono comunque essere ammessi in misura inferiore a L. 1.200 per vettura/km per le aziende con percorrenze superiori a 500.000 vetture/km.

 

D) Costi standard e ricavi presunti 1986 per le aziende aventi percorrenze riconosciute uguali o inferiori a 200.000 vetture/km

 

Costi standard

     I servizi delle aziende di trasporto sono classificati in:

     - urbani;

     - interurbani.

     I costi standard di seguito determinati sono validi per le aziende che effettuano servizi su gomma con percorrenza complessiva uguale o inferiore a 200.000 vetture/km.

     La base di calcolo dei costi è rappresentata dai servizi urbani o interurbani presi nel loro complesso, considerando i servizi dell'azienda come non scindibili in linee.

     Ai soli effetti del calcolo dei costi standard le aziende miste sono classificate urbane o interurbane secondo il servizio prevalente, del quale viene anche utilizzata la velocità commerciale.

     I costi standard per i servizi su gomma sono forfettariamente così determinati per vettura/km: per i servizi svolti da aziende con percorrenze complessive nell'anno 1986:

 

 

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------------------------------------------------------------------

                                           Servizi         Servizi

                                           urbani      interurbani

------------------------------------------------------------------

- fino a 50.000 vetture/km                L. 2.400         L.2.000

- da 50.001 a 100.000 vetture/km          L. 2.500         L.2.100

- da 100.001 a 200.000 vetture/km         L. 2.600         L.2.200

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     Per le aziende miste i costi standard sono i seguenti per vettura/km:

     - fino a 50.000 vetture/km complessive L. 2.200;

     - da 50.001 a 100.000 vetture/km complessive L. 2.300;

     - da 100.001 a 200.000 vetture/km complessive L. 2.400.

     Per i servizi urbani gestiti da aziende municipalizzate di Comuni capoluoghi di Provincia il costo di cui sopra è determinato in L. 3.100 per vettura/km.

     Il costo è corretto in relazione alla velocità commerciale dei servizi urbani e interurbani di ogni singola azienda secondo le seguenti tabelle.

     a) Servizi urbani

     Premesso che per le aziende classificate urbane la velocità commerciale non può essere inferiore a 18 km/h, il costo viene corretto con le percentuali indicate nella seguente tabella:

     fino a 18 km/h: =

     da 18,1 a 19 km/h: - 1%

     da 19,1 a 20 km/h: - 2%

     da 20,1 a 21 km/h: - 3%

     da 21,1 a 22 km/h: - 4%

     da 22,1 a 23 km/h: - 5%

     da 23,1 a 24 km/h: - 6%

     da 24,1 a 25 km/h: - 7%

     da 25,1 a 26 km/h: - 8%

     da 26,1 a 27 km/h: - 9%

     oltre 27 km/h: - 10%

     Servizi interurbani

     fino a 20 km/h: + 9%

     da 20,1 a 21 km/h: + 8%

     da 21,1 a 22 km/h: + 7%

     da 22,1 a 23 km/h: + 6%

     da 23,1 a 24 km/h: + 5%

     da 24,1 a 25 km/h: + 4%

     da 25,1 a 26 km/h: + 3%

     da 26,1 a 27 km/h: + 2%

     da 27,1 a 28 km/h: + 1%

     da 28,1 a 29 km/h: -

     da 29,1 a 30 km/h: - 1%

     da 30,1 a 31 km/h: - 2%

     da 31,1 a 32 km/h: - 3%

     da 32,1 a 33 km/h: - 4%

     da 33,1 a 34 km/h: - 5%

     da 34,1 a 35 km/h: - 6%

     da 35,1 a 36 km/h: - 7%

     da 36,1 a 37 km/h: - 8%

     da 37,1 a 38 km/h: - 9%

     oltre 38 km/h: - 10%

     Per le aziende che effettuano servizi interurbani con velocità commerciale inferiore a 15 km/h il costo standard viene incrementato del 15%.

     In ogni caso, il costo standard aziendale ammissibile per vettura/km per i servizi su gomma non è inferiore a quello del 1985.

     Il costo standard è stato determinato tenuto conto degli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 1987 n. 18.

 

Ricavi presunti

     I ricavi presunti per le aziende aventi percorrenze complessive uguali o inferiori a 200.000 vetture/km sono così determinati:

     - per i servizi urbani = 36% del costo standard;

     - per i servizi interurbani = 37% del costo standard.

     Gli introiti del traffico complessivi di ciascun servizio non sono comunque ammessi in misura inferiore a quelli realizzati e dichiarati per l'anno 1985 da ciascuna azienda nè in misura inferiore a L. 800.

 

E) Costi standard e ricavi presunti 1986 per gli altri servizi

 

Costi standard

     Per i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con funicolari, ascensori, funivie e per quelli lacuali di linea di cui all'art. 9 della legge Regionale 2 gennaio 1982 n. 2, i costi standard per l'anno 1986 sono determinati come segue.

     1) Funicolari extraurbane: otto volte il costo dell'autobus/km, valutando il costo del personale in L. 2.350 per kilometro virtuale e considerando che tale costo rappresenta il 52% dei costi totali aziendali.

     2) Funicolari urbane: dieci volte il costo dell'autobus/chilometro risultante per la rete urbana esercitata dalla stessa azienda.

     3) Ascensori pubblici: dieci volte il costo dell'autobus/chilometro risultante per la rete urbana esercitata dalla stessa azienda.

     4) Funivie: sette volte il costo dell'autobus/km valutando il costo del personale in L. 2.350 per chilometro virtuale e considerando che tale costo rappresenta il 52% dei costi totali aziendali.

     5) Servizi lacuali di linea sul lago d'Iseo:

     uguale al costo dell'autobus/chilometro, valutando il costo del personale in L. 2.350 per chilometro virtuale e considerando che tale costo rappresenta il 52% dei costi totali aziendali.

 

Ricavi presunti

     Per i servizi suindicati i ricavi presunti del traffico sono quelli realizzati e dichiarati per l'anno 1985 da ogni azienda incrementati del 34%.

     Gli introiti del traffico complessivi di ciascun servizio non potranno comunque essere ammessi in misura inferiore alle seguenti percentuali dei costi standard:

     - 50% per le funicolari extraurbane e per le funivie;

     - 33% per le funicolari urbane e per gli ascensori pubblici;

     - 50% per i servizi lacuali di linea.

 

F) Criteri applicativi per l'anno 1986

     Ai fini delle classificazioni delle aziende si fa riferimento alle vetture/km di concessione ammesse a contributo per l'anno 1986.

     Per le linee metropolitane le cui percorrenze autorizzate per l'anno 1986 ammontano a vetture/km 36.289.883 il costo unitario standard è fissato in L. 6.694.

     I costi ed i relativi correttivi sono parametrati e conteggiati come segue:

     - l'anzianità del personale, dividendo l'anzianità complessiva maturata dal personale che ha prestato servizio durante l'anno 1985 per la media del personale presente nell'anno medesimo;

     - la velocità commerciale, quale risulta utilizzata per la determinazione dei costi standard per l'anno 1985, mentre per le linee nuove la velocità commerciale è quella risultante dal loro orario approvato;

     - la consistenza del parco autobus, quale risulta al 31 dicembre 1985.

 

G) Costi, ricavi e contributi per l'anno 1987

     I costi standard unitari e i ricavi presunti per vett./km per l'anno 1987 sono quelli determinati per l'anno 1986 sulla base di tutti i criteri, norme e modalità suesposte, incrementati del 2,18% per le aziende con percorrenze complessive fino a 20.000.000 vetture/km e dell'1,22% per le aziende con percorrenze superiori a 20.000.000 vetture/km.

     I ricavi presunti del traffico non potranno comunque essere inferiori a quelli dell'aliquota minima di cui all'art. 6 della Legge 10 aprile 1981 n. 151, determinata con il Decreto 31 dicembre 1986 del Ministero dei Trasporti.

     Per le linee metropolitane le cui percorrenze autorizzate per l'anno 1987 ammontano a vetture/km 38.289.883 il costo unitario standard è fissato in L. 6.860 mentre il ricavo unitario presunto 1987 è fissato in L. 2.124.

     Per la determinazione del contributo di esercizio per il 1987 di servizi effettuati da esercente che non ha fruito di contributi regionali per l'anno 1986, vengono attribuiti costi e ricavi nella misura seguente:

     a) costo economico standardizzato per autolinea interurbana di pianura, L. 2.000 per vettura/km;

     b) costo economico standardizzato per autolinea interurbana di montagna, L. 2.200 per vettura/km;

     c) costo economico standardizzato per rete urbana, L. 2.400 per vettura/km;

     d) ricavo presunto, L. 900 per vettura/km;

 

H) Costi, ricavi e contributi per l'anno 1988

     I costi standard unitari e i ricavi presunti per vett./km per l'anno 1988 sono quelli determinati per l'anno 1987 sulla base di tutti i criteri, norme e modalità suesposte, incrementati del 3,68%.

     I ricavi presunti del traffico non potranno comunque essere inferiori a quelli dell'aliquota minima di cui all'art. 6 della Legge 10 aprile 1981 n. 151, determinata con il Decreto 31 dicembre 1986 del Ministero dei Trasporti.

     Per i servizi urbani svolti nell'area metropolitana milanese le percorrenze autorizzate al 10 gennaio 1988 sono così determinate:

     - vetture/km 38.950.000 percorse con veicoli metropolitani;

     - vetture/km 22.825.000 percorse con veicoli tranviari

     - vetture/km 35.400.000 percorse con veicoli autofiloviari.

     Per le linee metropolitane il costo unitario standard è fissato in L. 7.421, mentre il ricavo unitario presunto 1988 è quello derivante dalla applicazione della percentuale di copertura dei costi prevista dal suindicato Decreto del Ministero dei Trasporti 31 dicembre 1986.

     Per la determinazione del contributo di esercizio per il 1988 di servizi effettuati da esercente che non ha fruito di contributi regionali per l'anno 1987, vengono attribuiti costi e ricavi nella misura seguente:

     a) costo economico standardizzato per autolinea interurbana di pianura, L. 2.200 per vett./km;

     b) costo economico standardizzato per autolinea interurbana di montagna o rete urbana, L. 2.400 per vettura/km;

     c) ricavo presunto, L. 1.000 per vett./km.

     Per la determinazione del contributo di esercizio dei servizi funiviari Ponte di Piero - Monteviasco e Malnago - Piani d'Erna vengono attribuiti costi e ricavi nella seguente misura:

     a) costo standard L. 33.000 per vettura/km;

     b) ricavo presunto L. 22.000 per vettura/km.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.