§ 4.5.66 - L.R. 2 aprile 1987, n. 14.
Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:02/04/1987
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Deleghe di funzioni amministrative.
Art. 2.  Delimitazione dei bacini di trasporto.
Art. 3.  Individuazione degli autoservizi.
Art. 4.  Personale dei consorzi di bacino.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Abrogazioni.
Art. 7.  Clausola d'urgenza.


§ 4.5.66 - L.R. 2 aprile 1987, n. 14. [1]

Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale.

(B.U. 6 aprile 1987, n. 13, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Deleghe di funzioni amministrative.

     1. Con decorrenza del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono delegate alle Province e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, istituiti rispettivamente con decreto del Prefetto di Como n. 1252/II del 20 gennaio 1975 e del Prefetto di Milano n. 77476 del 4 maggio 1965:

     a) le funzioni amministrative di cui all'art. 11, della L.R. del 27 gennaio 1977 n. 10, nonché quelle relative alle linee sostitutive ed integrative di cui all'art. 5 della L.R. 9 gennaio 1978, n. 8;

     b) le funzioni amministrative relative alla determinazione del contingente di autobus per servizio fuori linea;

     c) il rilascio delle tessere di libera circolazione di cui alla L.R. 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) l'attività di vigilanza sugli autobus pubblici di linea di competenza regionale.

     2. La delega deve essere esercitata con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle L.R. 27 gennaio 1977, n. 10, 9 gennaio 1978, n. 8 e 27 aprile 1981, n. 21.

 

     Art. 2. Delimitazione dei bacini di trasporto.

     1. Fino a quando la Giunta Regionale, sentiti gli Enti interessati di cui al precedente art. 1, non provvederà a ridefinire i confini territoriali, resta ferma la delimitazione dei bacini di trasporto di cui all'art. 3 della L. 10 aprile 1981, n. 151, individuati con le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 11/489 del 14 luglio 1977, n. II/899 del 3 novembre 1978, n. II/1249 del 15 novembre 1979, n. II/1313 del 18 dicembre 1979, n. II/1318 del 20 dicembre 1979.

     2. I piani di trasporto di bacino già approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente Legge restano in vigore per il triennio cui si riferiscono.

     3. Gli Enti delegatari di cui al precedente art. 1 assumono determinazioni, entro sessanta giorni dall'attribuzione delle funzioni delegate, sui piani di trasporto di bacino adottati dai Consorzi di bacino e non ancora approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente Legge.

     4. Ove gli autoservizi delegati si svolgano nel territorio di diversi Enti di cui al precedente art. 1, la Giunta Regionale, sentiti gli Enti interessati, attribuisce ad uno di detti Enti, sulla base della prevalenza territoriale, la competenza a proporre per detti autoservizi il piano di bacino di trasporto d'intesa con gli Enti interessati.

 

     Art. 3. Individuazione degli autoservizi.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad individuare quali sono gli autoservizi su cui ciascuno degli Enti di cui al primo comma del precedente art. 1 ha competenza amministrativa.

     2. Le funzioni amministrative riguardanti autoservizi che interessano il territorio di più Enti delegatari sono esercitate dall'Ente delegatario su parere conforme degli altri Enti interessati di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 4. Personale dei consorzi di bacino.

     1. Il personale dei Consorzi di bacino che svolge le funzioni già delegate - che sia di ruolo o che comunque passi in ruolo per effetto di concorsi banditi entro il 31 luglio 1986 e che sia in servizio alla data di cui all'art. 1 - è trasferito, dalla medesima data, agli Enti sul cui territorio ha sede il rispettivo Consorzio di provenienza indicati al precedente art. 1 in analogia e con le procedure previste dall'art. 21, comma IX della L.R. 29 novembre 1984 n. 60.

     2. L'inquadramento è effettuato sulla base della corrispondenza automatica tra qualifica rivestita dal personale dei Consorzi di bacino e qualifiche previste dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 qualora al personale dei Consorzi sia stato applicato l'accordo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali. L'inquadramento del restante personale è effettuato sulla base della corrispondenza tra le qualifiche come determinata nella tabella allegata, previo accertamento di idoneità, consistente in colloquio e/o prova pratica, limitatamente al personale che non abbia avuto accesso ai ruoli mediante concorso.

     3. Al personale interessato, all'atto dell'inquadramento nel livello e qualifica corrispondenti, viene riconosciuto il trattamento economico e giuridico acquisito nell'Ente di provenienza. Il servizio prestato presso l'Ente di provenienza viene considerato a tutti gli effetti come trascorso presso l'Ente di destinazione. Al personale interessato si applicano le disposizioni che disciplinano il rapporto di pubblico impiego di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, nonché la normativa contrattuale in vigore per il personale dipendente dall'Ente di destinazione fatte salve eventuali condizioni di miglior favore che sono conservate «ad personam».

     4. Il personale in servizio presso i Consorzi di bacino al 31 dicembre 1985 in posizione di comando può essere comandato presso gli Enti delegatari a svolgere le funzioni delegate con la presente Legge.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. E' autorizzata a decorrere dal 1987 la spesa per l'attuazione di quanto disposto dalla presente Legge.

     2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, I comma, della L.R. 34/78.

     3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1987 viene abrogato l'art. 7 della L.R. 3/79.

     4. In relazione a quanto disposto dal precedente I comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987, parte I, ambito 4, settore 2, finalità 2, attività 3, è istituito il capitolo 1.4.2.2.3.2263 «Contributi alle amministrazioni provinciali e ai consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi per il pagamento delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate di cui all'art. 11 della Legge Regionale 27 gennaio 1977, n. 10 e quelle loro subdelegate in ordine alla tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

 

     Art. 6. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le Leggi Regionali:

     a) L.R. 19 marzo 1980, n. 29 «Disposizioni in materia di delega ai Consorzi di Bacino in attuazione della L.R. 27 gennaio 1977, n. 10»;

     b) L.R. 19 agosto 1983, n. 62 «Delega alle Provincie della predisposizione dei piani di trasferimento di bacini».

 

     Art. 7. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI DELLE AZIENDE ESERCENTI AUTOSERVIZI

  IN CONCESSIONE E LE QUALIFICHE DI CUI AL D.P.R. 25 GIUGNO 1983, N. 347

 

 

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10° livello

(guardiano - manovale - commesso)          2ª qualifica funzionale

9° livello

(portiere - operaio comune - dattilografo

- usciere - telefonista - bigliettaio)    3ª qualifica funzionale

8° livello

(bigliettaio scelto - centralinista -

stenodattilografo - operaio qualificato

- impiegato comune - conducente)          4ª qualifica funzionale

7° livello

(operaio specializzato - conducente di

linea)                                    4ª qualifica funzionale

6° livello

(controllore movimento e traffico -

operaio tecnico - capo operaio) + 7°

livello (segretario)                       5ª qualifica funzionale

5° livello

(assistente - capo tecnico - capo

movimento e traffico)                      5ª qualifica funzionale

4° livello

(assistente di 1ª classe - capo tecnico

di 1ª classe - capo movimento e traffico

di 1ª classe)                              6ª qualifica funzionale

3° livello

(capo ufficio - funzionario di 1ª classe

- capo tecnico principale)                7ª qualifica funzionale

2° livello

(funzionario principale)                   8ª qualifica funzionale

1° livello

(funzionario superiore)                    8ª qualifica funzionale

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[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.