§ 4.5.103 - L.R. 2 marzo 1998, n. 7.
Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3 in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:02/03/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 25 marzo 1995, n. 13 ed alla l.r. 17 febbraio 1997, n. 3).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.5.103 - L.R. 2 marzo 1998, n. 7. [1]

Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3 in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia.

(B.U. 3 marzo 1998, n. 9 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 25 marzo 1995, n. 13 ed alla l.r. 17 febbraio 1997, n. 3).

     1. [2].

     2. [3].

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della l.r. 13/1995 e della l.r. 3/1997, come modificate dall'art. 1, si provvede per l'esercizio finanziario 1998 e successivi con le risorse annualmente stanziate ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese all'obiettivo 4.2.1 «Servizi di trasporto» del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.

     2. Alle spese previste per le tessere gratuite di libera circolazione anno 1998 si provvede con le risorse stanziate al capitolo 4.2.1.1.3909 «Oneri derivanti dal rilascio delle tessere gratuite di libera circolazione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per il 1998.

     3. Le risorse finanziarie stanziate dalla Regione nel bilancio annuale non sono incrementabili nell'anno di riferimento e sono comunque pari, per l'anno 1998, alle quote del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Modifica gli artt. 1, 6, 13, 15, 16 e 17 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13, successivamente in parte abrogati dalla L.R. 22/98.

[3] Modifica l'art. 4 della L.R. 17 febbraio 1997, n. 3.