§ 1.5.116 - L.R. 24 dicembre 2010, n. 22.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:24/12/2010
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento)
Art. 2.  (Vincolo di destinazione)
Art. 3.  (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
Art. 4.  (Regionalizzazione del Patto di stabilità interno)
Art. 5.  (Attuazione del comma 43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e successive [...]
Art. 6.  (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)
Art. 7.  (Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato)
Art. 8.  (Riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni)
Art. 9.  (Compensi per la partecipazione all’amministrazione di enti o società)
Art. 10.  (Composizione organi di enti pubblici economici e di organismi pubblici liguri)
Art. 11.  (Riduzione compensi degli amministratori delle società partecipate)
Art. 12.  (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
Art. 13.  (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
Art. 14.  (Spesa per sponsorizzazioni)
Art. 15.  (Riduzione della spesa per trasferte)
Art. 16.  (Riduzione della spesa per formazione)
Art. 17.  (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
Art. 18.  (Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)
Art. 19.  (Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio)
Art. 20.  (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)
Art. 21.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 22.  (Gestione del patrimonio immobiliare degli enti del settore regionale allargato)
Art. 23.  (Operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare)
Art. 24.  (Intervento straordinario per il trasporto pubblico locale su gomma)
Art. 25.  (Liquidazione della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)
Art. 26.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
Art. 27.  (Nuova destinazione fondi FI.L.S.E.)
Art. 28.  (Trasferimento competenze nomina Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio)
Art. 29.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
Art. 30.  (Fondi speciali)
Art. 31.  (Copertura finanziaria)
Art. 32.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.116 - L.R. 24 dicembre 2010, n. 22.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)

(B.U. 29 dicembre 2010, n. 18)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni, è fissato per l’anno 2011 in 183 milioni di euro.

 

     Art. 2. (Vincolo di destinazione)

     1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2011-2013, per l’anno 2011 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

 

     Art. 3. (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

     1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2011 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

 

     Art. 4. (Regionalizzazione del Patto di stabilità interno)

     1. A decorrere dall'anno 2011 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 7 quater, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario ), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disciplina il Patto di stabilità interno per le province e per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti della Liguria, adattando le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa medesima.

     2. In applicazione del comma 1 la Regione provvede a comunicare agli enti locali liguri l'obiettivo del Patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento a ciascun ente locale gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, secondo la normativa statale vigente.

     3. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

     4. La Regione può, altresì, autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico di competenza mista attraverso la rideterminazione del proprio obiettivo programmatico.

     5. Le modalità applicative della disposizione di cui al comma 4 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     6. La Regione comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibro dei saldi di finanza pubblica, secondo la normativa statale vigente.

     7. Restano ferme le sanzioni e le premialità previste dalla normativa statale.

     8. L’articolo 13 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) è abrogato.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

 

     Art. 5. (Attuazione del comma 43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e successive modifiche e integrazioni)

     1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della l. 244/2007 e successive modifiche e integrazioni è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive, fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo articolo 1.

 

     Art. 6. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)

     1. Per l’anno d’imposta 2010, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRE) non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

     2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRE) superiore ad euro 30.000,00, per l’anno d’imposta 2010, l’aliquota dell’addizionale regionale (IRE), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessivo, rimane fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

     3. Per l’anno d’imposta 2010 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRE) compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 30.152,13 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale (IRE).

     4. Per l’anno d’imposta 2010, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l’aliquota dell’addizionale regionale (IRE) è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

     5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in euro 34.600.000,00, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2010) sulle somme stanziate all’U.P.B. 9.108 “Finanziamento ripiano disavanzi” dello stato di previsione della spesa.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 7. (Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato)

     1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale.

     2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo.

     3. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo possono aver luogo solo a seguito dell’esperimento di procedure di mobilità effettuate in riferimento al personale del settore regionale allargato e delle Comunità Montane.

     4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono fonte di responsabilità amministrativa per i Direttori e i Dirigenti che le hanno disposte.

 

     Art. 8. (Riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dagli enti del settore regionale allargato ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

     2. Sino al 31 dicembre 2014 gli emolumenti di cui al comma 1 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come determinati ai sensi del medesimo comma [1].

 

     Art. 9. (Compensi per la partecipazione all’amministrazione di enti o società)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi spettanti a dipendenti regionali per la partecipazione all’amministrazione o a collegi sindacali in società o enti ai quali la Regione partecipi direttamente o indirettamente o comunque contribuisca, o che ne siano concessionari o alla cui vigilanza siano sottoposti, sono corrisposti direttamente alla Regione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale, in quanto tali incarichi, debitamente autorizzati, si intendono svolti nell’interesse della amministrazione di appartenenza.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai dipendenti degli enti del settore regionale allargato.

 

     Art. 10. (Composizione organi di enti pubblici economici e di organismi pubblici liguri)

     1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 112/2010, gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato della Liguria, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

     2. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente articolo nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti ed organismi pubblici interessati sono nulli.

 

     Art. 11. (Riduzione compensi degli amministratori delle società partecipate)

     1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 112/2010, i compensi di cui all’articolo 2389, comma 1 del Codice Civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione ed altra pubblica amministrazione in misura totalitaria, sono ridotti del 10 per cento [2].

 

     Art. 12. (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

     1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l’anno 2011 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.

     3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

     a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all’attuazione di programmi comunitari;

     b) gli incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

     d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

     e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione del Nucleo di valutazione di cui all’articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria).

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all’esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

     6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore di altri enti del medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

     7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l’incarico rispondono dell’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

     9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, sono svolti a titolo non oneroso.

 

     Art. 13. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

     1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l’anno 2011, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

     3. Il presente articolo si applica anche alle società in house della Regione e agli enti del settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

     4. Gli enti del settore allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

     Art. 14. (Spesa per sponsorizzazioni)

     1. La Regione, per l’anno 2011, non effettua spese per le sponsorizzazioni.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

 

     Art. 15. (Riduzione della spesa per trasferte)

     1. Il complesso della spesa per trasferte anche all’estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l’anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità.

     2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all’Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante “Patto per la salute 2010 – 2012”.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell’esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.

     4. L'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l’auto di servizio.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all’assistenza territoriale, e alle società in house della Regione.

 

     Art. 16. (Riduzione della spesa per formazione)

     1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Arpal per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e alle società in house della Regione.

 

     Art. 17. (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

     1. Il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, per l’anno 2011, non può essere superiore all’80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

     3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall’Arpal per attività sanitaria o socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva.

 

     Art. 18. (Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)

     1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l’anno 2011, non può essere superiore al 90 per cento del complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità:

     a) acquisto di giornali;

     b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati;

     c) invio della corrispondenza cartacea;

     d) servizi di telefonia;

     e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale.

     2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1, la Regione:

     a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’ufficio stampa della Giunta regionale;

     b) contiene l’acquisto delle monografie e degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;

     c) in relazione alla tipologia di beni di cui alla lettera e) modifica corrispondentemente il Piano triennale di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni.

     3. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli enti del settore regionale allargato sono tenuti a prevedere nei bilanci di previsione per l’anno 2011 una riduzione dei costi di funzionamento almeno del 10 per cento rispetto a quelli esposti nell’ultimo conto consuntivo o bilancio di esercizio approvato. Nel complesso delle voci di costo di funzionamento su cui operare la prescritta riduzione si tiene conto anche delle voci di cui al comma 1.

     4. Per gli enti del settore regionale allargato operanti nel comparto della sanità la riduzione dei costi di cui al comma 3 si applica alle attività amministrative e gestionali.

 

     Art. 19. (Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio)

     1. Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l’anno 2011, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni.

     2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 85/2010.

     3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

 

     Art. 20. (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)

     1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17.

     2. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all’articolo 19, tenuto conto dell’ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 300/1999 e successive modifiche e integrazioni.

 

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

 

     Art. 21. (Programma investimenti in sanità)

     1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2011 in euro 159.413.000,00.

     2. Nel triennio 2011-2013 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l’importo complessivo di euro 3.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2012 euro 1.800.000,00 e anno 2013 euro 1.800.000,00 [3].

 

CAPO III

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO

 

     Art. 22. (Gestione del patrimonio immobiliare degli enti del settore regionale allargato)

     1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa regionale e del reperimento di risorse aggiuntive da destinare alla realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento, è istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare degli enti del settore regionale allargato, non impiegato in via diretta per lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei suddetti enti ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo.

     2. Le risorse del fondo sono finalizzate:

     a) per quanto concerne gli introiti derivanti dalla vendita di patrimonio delle Aziende sanitarie e degli enti equiparati, al ripiano dei disavanzi o al finanziamento di programmi di investimento approvati dalla Regione;

     b) per quanto concerne gli altri enti, al finanziamento di programmi di intervento connessi alle proprie finalità istituzionali.

     3. Gli enti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono l’elenco dei beni immobili di cui al medesimo comma alla Giunta regionale che lo approva entro i successivi trenta giorni, individuando, previa convenzione per quanto concerne gli enti strumentali, i beni oggetto di dismissione e di valorizzazione.

     4. I beni di cui al comma 3 sono ceduti dagli enti proprietari all’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) di Genova assumendo come corrispettivo il valore di stima degli immobili nello stato in cui si trovano [4].

     5. Il valore di stima degli immobili nello stato in cui si trovano e la possibilità di eventuale maggior valore conseguente alla modifica della destinazione urbanistica degli stessi sono definiti tramite l’acquisizione di una stima da parte di una delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione.

     5 bis. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato anche con il versamento alla Regione dell’importo corrispondente al maggior valore acquisito dai beni in conseguenza delle modifiche della destinazione urbanistica valutato secondo le procedure di cui al comma 5 [5].

     6. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 3 sono perfezionate entro il 31 dicembre 2011. ARTE di Genova procede alla valorizzazione dei beni acquistati dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle indicazioni impartite dalla Giunta regionale e si avvale degli strumenti normativi previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico [6].

     6 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore delle ARTE nella misura massima dell’80 per cento del corrispettivo stabilito [7].

     7. ARTE di Genova procede all’alienazione dei beni immobili di cui al comma 3, ove possibile, previa valorizzazione dei medesimi. I proventi derivanti da dette operazioni di alienazione sono impiegati da ARTE di Genova secondo le indicazioni impartite dalla Giunta regionale in relazione alle finalità di cui al comma 2, tenuto conto delle spese sostenute [8].

     7 bis. La Giunta è autorizzata ad effettuare, con atto amministrativo, le variazioni al bilancio per l’esercizio 2011, allo stato di previsione dell’entrata e corrispondentemente allo stato di previsione della spesa, conseguenti alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui al presente articolo, per l’importo di euro 80 milioni e 500 mila [9].

     8. Il mancato, incompleto o ritardato invio dei dati di cui al presente articolo comporta la decadenza automatica degli organi di amministrazione degli enti di cui al comma 1.

     9. I beni oggetto di dismissione e di valorizzazione non possono essere ceduti ai soggetti come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni.

     10. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del presente articolo.

 

     Art. 23. (Operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare)

     1. La Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, può realizzare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare e di quello degli enti appartenenti al servizio sanitario regionale, nonché di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale che ne facciano richiesta.

     2. La Regione incarica ARTE di Genova di provvedere, anche attraverso FI.L.S.E., all’attuazione delle operazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2007)) e successive modifiche e integrazioni.

     3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 22 la Regione stipula apposita convenzione con l’ARTE di Genova contenente le condizioni di espletamento delle funzioni ad esse assegnate e le modalità di gestione del prezzo differito derivante dalle operazioni di valorizzazione e di alienazione.

     4. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo e dell’articolo 22 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 24. (Intervento straordinario per il trasporto pubblico locale su gomma)

     1. Al fine di sostenere la riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale su gomma, per l’anno 2011, è previsto un intervento straordinario finanziato:

     a) con una dotazione di euro 1.700.000,00 allocati sull’U.P.B. 6.101 del bilancio di previsione per l’esercizio 2011;

     b) con le risorse non utilizzate dalle aziende per l’attuazione di specifici progetti regionali finanziati nei passati esercizi;

     c) con le risorse destinate alla copertura dei progetti di cui alla lettera b), ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3) – anno 2011.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai bacini di traffico del trasporto pubblico locale su gomma e sono ripartite in base al numero dei dipendenti delle aziende operanti in ogni bacino alla data del 31 dicembre 2010.

     3. La Giunta regionale individua i progetti di cui al comma 1, lettera b), ed i relativi stanziamenti non utilizzati, definisce le modalità operative per l’attuazione del presente articolo e per consentire di portare a termine i progetti già avviati e provvede a ridurre gli importi finalizzati ad interventi per i quali si sono verificati avanzi negli esercizi precedenti.

 

     Art. 25. (Liquidazione della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)

     1. La Regione, al fine di accelerare la conclusione delle procedure di liquidazione della società unipersonale a responsabilità limitata Ferrovia Genova Casella, minimizzandone i relativi costi, può provvedere a:

     a) anticipare gli oneri contrattuali derivanti dall’applicazione del CCNL per le annualità 2008 e 2009;

     b) acquisire i crediti della società;

     c) erogare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo in relazione all’eccedenza delle passività sulle attività della società.

 

     Art. 26. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

     1. (Omissis) [10].

     2. (Omissis) [11].

     3. (Omissis) [12].

 

     Art. 27. (Nuova destinazione fondi FI.L.S.E.)

     1. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui fondi costituiti presso FI.L.S.E., ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) e successive modifiche e integrazioni sono destinate ad incrementare il fondo di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)) e successive modifiche e integrazioni.

     2. L’ammontare del fondo di garanzia regionale costituito presso FI.L.S.E. ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo) e successive modifiche ed integrazioni è ridotto a euro 500.000,00 destinati alla sezione locazione.

     3. I fondi costituiti presso FI.L.S..E., ai sensi delle leggi e dei provvedimenti regionali indicati al comma 4, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano concluse le procedure di individuazione di singoli beneficiari, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione del fondo di cui al comma 2, sono destinati alla costituzione di un nuovo fondo per interventi in materia di servizi alla persona.

     4. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai fondi costituiti in base:

     a) all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 14 (Interventi per la riqualificazione di siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane) e successive modifiche e integrazioni;

     b) alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 1566 in materia di risparmio energetico;

     c) all’articolo 88 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni;

     d) all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2009 n. 46 (Interventi a favore delle imprese di esercizio cinematografico).

     5. La Giunta regionale definisce le modalità di istituzione ed utilizzo del fondo di cui al comma 3.

 

     Art. 28. (Trasferimento competenze nomina Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio)

     1. E’ trasferita alle Province, a completamento del trasferimento delle funzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità già operato con la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modifiche e integrazioni, la competenza in merito alla nomina delle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche e integrazioni.

     2. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 le Province possono prevedere l’applicazione di diritti di segreteria e di istruttoria.

 

     Art. 29. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

     1. (Omissis) [13].

 

     Art. 30. (Fondi speciali)

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modifiche e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2011, restano determinati nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge per i fondi speciali destinati alle spese correnti e di conto capitale.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 31. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

 

     Art. 32. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)

 

 

TABELLA A [14]

(Articolo 30)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

 

AREA

Competenza 2011

Competenza 2012

Competenza 2013

VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA

10.000,00

0,00

0,00

X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI

30.000,00

0,00

0,00

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

2.985.000,00

0,00

0,00

XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA

130.000,00

 

 

TOTALE

3.155.000,00

0,00

0,00

 

 

TABELLA B (Articolo 30)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

 

AREA

Competenza 2011

Competenza 2012

Competenza 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

35.000,00

0,00

0,00

TOTALE

35.000,00

0,00

0,00

 


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[3] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 9 marzo 2011, n. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[5] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[6] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[8] Comma sostituito dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.

[9] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[10] Modifica il comma 3 dell’art. 4 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28.

[11] Modifica il comma 4 dell’art. 4 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28.

[12] Modifica il comma 6 dell’art. 4 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28.

[13] Modifica il comma 5 dell’art. 101 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[14] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2011, n. 31.