§ 3.8.7 - L.R. 9 agosto 1994, n. 43.
Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria
Data:09/08/1994
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Progetto-programma di sviluppo).
Art. 4.  (Distretti industriali).
Art. 5.  (Soggetti beneficiari).
Art. 6.  (Fondo per l’acquisto e l’infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi).
Art. 7.  (Funzionamento del Fondo di rotazione).
Art. 8.  (Fondo per il sostegno di progetti imprenditoriali diretti alla ricerca, innovazione produttiva e alla cooperazione interaziendale).
Art. 9.  (Spese ammissibili).
Art. 10.  (Requisiti per la concessione dei contributi).
Art. 11.  (Comitato tecnico).
Art. 12.  (Fondo di supporto alla nuova imprenditorialità).
Art. 13.  (Potenziamento delle risorse dei consorzi di garanzia collettiva fidi).
Art. 14.  (Diffusione del capitale di rischio).
Art. 15.  (Convenzioni).
Art. 16.  (Attività informativa e verifica degli interventi).
Art. 17.  (Disposizioni generali di sostegno).
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 19.  (Norma transitoria).
Art. 20.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.8.7 - L.R. 9 agosto 1994, n. 43.

Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese.

(B.U. 24 agosto 1994, n. 19).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione favorisce i processi di sviluppo della piccola e media impresa ligure compresa quella artigiana attraverso l'attivazione di un organico sistema di interventi, coordinandoli con i programmi comunitari, nazionali e con la legislazione regionale in materia. La presente legge ha inoltre la finalità di disciplinare l'attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese).

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. La Regione, per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, favorisce iniziative dirette a:

     a) realizzare nuovi insediamenti produttivi sia attraverso l'infrastrutturazione di aree, sia attraverso il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi;

     b) sostenere progetti imprenditoriali per l'innovazione produttiva e la cooperazione interaziendale;

     c) sostenere la nuova imprenditorialità;

     d) diffondere la cultura della qualità nelle imprese;

     e) facilitare l'accesso al credito;

     f) diffondere il ricorso al capitale di rischio;

     g) sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese.

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991 N. 317

CAPO I

 

     Art. 3. (Progetto-programma di sviluppo).

     1. Il Consiglio regionale, in coerenza con i programmi ed i piani regionali di sviluppo economico, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 21 comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e sulla base delle norme di attuazione approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 22 comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un progetto-programma dl sviluppo concernente:

     a) le iniziative di cui all'articolo 19 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, da attuarsi da parte di consorzi, società consortili, centri per l'innovazione di cui agli articoli 17, 18 e 34 e dai soggetti di cui all'articolo 23 della legge stessa;

     b) le iniziative di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     2. Il progetto-programma di cui al comma 1 è predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli articoli 21, 22 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Nel progetto-programma sono individuate le priorità di accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     4. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, integrativi di quelli concessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base al riparto di cui all'articolo 21 comma 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per la realizzazione di progetti di intervento inclusi nel progetto-programma, fermi restando i limiti di cumulabilità indicati dall'articolo 22 comma 3 dall'articolo 27 comma 13 della legge stessa. I limiti e le modalità di concessione dei contributi regionali sono indicati nel progetto-programma, fatte salve le disposizioni di legge regionale in materia.

CAPO II

 

     Art. 4. (Distretti industriali).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i distretti industriali di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento fissati nel decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36 commi 3 e 4 della legge n. 317/1991:

     a) determina i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;

     b) approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale;

     c) concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla Giunta stessa.

TITOLO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

 

     Art. 5. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

     a) le piccole e medie imprese di produzione e di servizio alla produzione, comprese quelle artigiane, di produzione e di servizi alla produzione, costituite anche in forma cooperativa, così come definite dalla normativa comunitaria e statale;

     b) i consorzi e le società consortili, anche miste, di cui agli articoli 17, 18, 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     c) le piccole e medie imprese turistiche e le agenzie di viaggio, aventi i requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria relativa alle piccole e medie imprese di servizi, limitatamente ai progetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) [1].

CAPO I

 

     Art. 6. (Fondo per l’acquisto e l’infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi). [2]

     1. Al fine di favorire la realizzazione di aree attrezzate per l’insediamento dei soggetti di cui all’articolo 5, la Regione istituisce un fondo diretto all’acquisto di aree o fabbricati e all’eventuale ristrutturazione di fabbricati dismessi.

     2. Negli interventi di cui al comma 1 sono altresì comprese opere di infrastrutturazione, di bonifica o messa in sicurezza di tali immobili.

     3. Il fondo viene costituito presso FI.L.S.E. S.p.A., per l’effettuazione degli interventi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale che definisce, in particolare:

     a) le modalità di finanziamento del fondo stesso e del suo rientro nel bilancio regionale;

     b) le priorità degli interventi;

     c) le modalità e i criteri per la partecipazione di FI.L.S.E. S.p.A. alle società di cui al comma 6, nonché i criteri di valutazione del valore delle azioni da acquisire e da cedere a fronte dell’avvenuta effettuazione degli interventi;

     d) la percentuale massima del fondo da destinare al capitale delle società di cui al comma 6.

     4. I rapporti tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A. inerenti la gestione del fondo sono disciplinati da convenzione approvata dalla Giunta regionale, che definisce tra l’altro le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

     5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati da FI.L.S.E. S.p.A. anche in nome e per conto della Regione.

     6. Ad eccezione delle opere di urbanizzazione da trasferire ai Comuni, la proprietà degli immobili o delle altre opere realizzate può essere trasferita a prezzi di mercato ai soggetti indicati nell’articolo 5 o a primarie società di leasing che sono vincolate a concedere in locazione finanziaria gli immobili e le opere ai soggetti stessi. I corrispettivi delle vendite vanno a reintegro del fondo per successivi impieghi.

     7. Il fondo può essere inoltre utilizzato per la partecipazione della FI.L.S.E. S.p.A. al capitale di società aventi come scopo l’approntamento di siti da destinare ad attività produttive. Ad avvenuta effettuazione degli interventi, a fronte della liquidazione della società o della cessione delle azioni, deve essere garantito a FI.L.S.E. S.p.A., attraverso appositi strumenti negoziali, il corrispondente valore. Lo stesso va a reintegro del fondo per successivi impieghi.

 

     Art. 7. (Funzionamento del Fondo di rotazione). [3]

     (Omissis).

CAPO II

 

     Art. 8. (Fondo per il sostegno di progetti imprenditoriali diretti alla ricerca, innovazione produttiva e alla cooperazione interaziendale).

     1. La Regione concede alla FI.L.S.E. S.p.A. un contributo in conto capitale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 48/1973, per la costituzione di un fondo destinato ad incentivare la realizzazione di progetti imprenditoriali che prevedano:

     a) ricerca e/o sperimentazione diretta allo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, ivi compresa la realizzazione di prototipi;

     b) applicazione di metodologie dirette a garantire e migliorare la qualità dei processi produttivi e/o dei prodotti, in conformità con le normative nazionali e comunitarie;

     c) iniziative di cooperazione interaziendale a livello nazionale ed internazionale dirette allo sviluppo di prodotti e/o servizi e conseguente loro distribuzione su vaste aree, all'acquisizione di tecnologie e ad attività di ricerca.

     2. Il Fondo sarà utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all'articolo 5 che attuino i progetti di cui al comma 1, entro i limiti di cui all'articolo 8 della legge n. 317/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. I Progetti imprenditoriali ed i relativi finanziamenti non potranno avere una durata superiore ai tre anni.

     4. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 è concesso alla FI.L.S.E. S.p.A., con deliberazione della Giunta regionale che dovrà stabilire, tra l'altro:

     a) le disposizioni volte a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;

     b) la precisazione dei requisiti di ammissibilità delle domande di contributo e le modalità e termini di presentazione delle domande stesse:

     c) le modalità ed i tempi di valutazione e approvazione dei relativi progetti;

     d) le modalità ed i tempi di concessione, erogazione e revoca dei contributi;

     e) i criteri di valutazione tecnico-economica delle domande, nonché di valutazione delle priorità di cui all'articolo 10, comma 2;

     f) l'indicazione della percentuale massima e dell'importo massimo di contributo concedibile a seconda delle tipologie di intervento;

     g) le modalità di rendicontazione annuale della gestione del fondo.

 

     Art. 9. (Spese ammissibili).

     1. Sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione dei progetti imprenditoriali indicati all'articolo 8 comma 1 inerenti:

     a) l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, impianti, licenze, brevetti, pacchetti di programmi informatici e materiali d'uso;

     b) l'utilizzo del personale, specificatamente impiegato nella realizzazione del progetto, oltre a quota parte delle spese generali;

     c) gli apporti tecnico-specialistici in forma consulenziale.

 

     Art. 10. (Requisiti per la concessione dei contributi).

     1. Per usufruire dei contributi indicati all'articolo 8 i progetti dovranno presentare almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) alto grado di innovazione tecnologico organizzativa in rapporto all'impresa minore;

     b) caratteristiche di elevata compatibilità ambientale, in particolare attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di processi a basso impatto ambientale, del recupero e smaltimento dl sottoprodotti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;

     c) capacità di generare domanda di nuove professionalità e/o di nuove opportunità occupazionali;

     d) capacità di sviluppare un indotto tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale.

     2. A parità di altre condizioni, sarà data priorità a progetti che coinvolgono più imprese e a quelli che siano presentati da nuove imprese, qualora la titolarità e la maggioranza assoluta del capitale sia di soggetti al di sotto dei 35 anni di età.

 

     Art. 11. (Comitato tecnico).

     1. Per la valutazione dei progetti la FI.L.S.E. S.p.A. si avvale di un Comitato tecnico consultivo nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto da:

     a) il Presidente della FI.L.S.E. S.p.A. o suo delegato che lo presiede;

     b) un esperto designato dall'Unioncamere ligure;

     c) un esperto designato dall'Università di Genova;

     d) un esperto designato dal BIC Liguria S.p.A.;

     e) un esperto designato dal Consorzio Genova Ricerche;

     f) due esperti designati da Federindustria Liguria e dall'Intersind - Delegazione Liguria;

     g) due esperti designati dalla Commissione Regionale per l'Artigianato;

     h) due esperti designati dalle Associazioni Cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

     i) due esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente del Comitato stesso, esperti nelle materie da trattare nel corso della riunione stessa. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale della FI.L.S.E. S.p.A.

     3. Chiunque, nell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti dei progetti di cui all'articolo 8 è tenuto all'obbligo della riservatezza.

     4. Il Comitato disciplina le modalità per il proprio funzionamento [4].

CAPO III

 

     Art. 12. (Fondo di supporto alla nuova imprenditorialità).

     1. Al fine di supportare la nuova imprenditorialità, la Regione concede a FI.L.S.E. S.p.A. un contributo in conto capitale per la costituzione di un Fondo per promuovere l'avvio di nuove imprese e per favorire la riconversione e/o la diversificazione di attività produttive già esistenti.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la FI.L.S.E. S.p.A. si può avvalere di BIC Liguria S.p.A. attraverso la stipulazione di un'apposita convenzione.

     3. Il Fondo sarà altresì utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale, nei limiti di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, alle piccole e medie imprese di cui alla lettera a) dell'articolo 5 per le spese consulenziali connesse alla elaborazione e/o attuazione del piano di fattibilità ed alla fase di avviamento con particolare riferimento ai settori direzione/organizzazione aziendale, formazione del personale, marketing, commerciale, amministrativo, finanziario. Il Fondo potrà essere anche utilizzato, nella misura del 20 per cento, per lo svolgimento di azioni di orientamento a favore di potenziali imprenditori in merito alla scelta del tipo di attività da intraprendere e alla conseguente strutturazione aziendale.

     4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a FI.L.S.E. S.p.A. con deliberazione della Giunta regionale che dovrà prevedere, tra l'altro:

     a) le disposizioni volte a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;

     b) i criteri e le modalità di funzionamento del fondo;

     c) i contenuti del piano di fattibilità presentato dalle piccole e medie imprese.

 

     Art. 13. (Potenziamento delle risorse dei consorzi di garanzia collettiva fidi).

     1. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali la Regione, in coerenza con quanto disposto all'articolo 32 comma 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, affida alla FI.L.S.E. S.p.A. l'incarico di promuovere, elaborare e presentare alla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma di razionalizzazione e sviluppo del sistema di garanzie collettive fidi. Il programma deve essere diretto alla costituzione dl un unico organismo regionale, operante nei campi del credito a breve e medio lungo termine, al fine di conseguire un ampliamento della tipologia degli interventi e della massa di finanziamenti garantibili, nonché la riduzione dell'incidenza dei costi di gestione rispetto alle garanzie movimentate.

     2. Previa approvazione del programma da parte della Giunta regionale, la Regione conferirà alla FI.L.S.E. S.p.A. contributi annuali, da prevedere con le leggi di bilancio, per implementare la massa fidejussoria dell'organismo stesso.

 

     Art. 14. (Diffusione del capitale di rischio).

     1. Al fine di diffondere il ricorso al capitale di rischio la Regione concede a FI.L.S.E. S.p.A., un contributo per la costituzione di un Fondo per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi diretti alla capitalizzazione della piccola e media impresa.

     2. Il Fondo interverrà riducendo il grado di rischio delle operazioni di "venture capital" ed incentivando il superamento dei fattori critici delle stesse con i seguenti strumenti:

     a) garanzie a favore di investitori istituzionali che assumano partecipazioni al capitale di piccole e media imprese; garanzie e/o anticipazioni a favore di imprese e/o di soggetti preposti al sostegno della nuova imprenditoria che assumano partecipazioni al capitale di altre imprese al fine di realizzare nuove attività imprenditoriali e/o programmi di sviluppo di imprese esistenti; anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e per lo sviluppo (SFIS) iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 finalizzate all'acquisizione temporanea, in aggiunta a risorse proprie, di partecipazioni di minoranza nel capitale a rischio dei soggetti di cui sopra, organizzati come società di capitale o come società cooperativa;

     b) anticipazioni a favore di imprenditori per l'assunzione di quote di capitale della propria impresa detenute da investitori istituzionali.

     Il Fondo interverrà inoltre per favorire la concessione di prestiti partecipativi come definiti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     3. Il contributo è concesso alla FI.L.S.E. S.p.A. con deliberazione della Giunta regionale che dovrà prevedere, tra l'altro, le disposizioni volte a garantire il coordinamento con analoghi interventi comunitari e nazionali nonché quelle per il coordinamento e/o l'integrazione del relativo fondo con analoghe iniziative alle quali la FI.L.S.E. S.p.A. partecipa, già operanti sul territorio ligure.

CAPO IV

 

     Art. 15. (Convenzioni).

     1. Le modalità tecnico operative di funzionamento delle iniziative di cui agli articoli 8, 12, 13, 14 ed i corrispettivi da attribuire alla FI.L.S.E. S.p.A. per la realizzazione delle iniziative stesse sono disciplinati da apposite convenzioni che la Giunta regionale approva entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge [5].

 

     Art. 16. (Attività informativa e verifica degli interventi).

     1. La Regione promuove iniziative dirette a diffondere un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità attuative della presente legge.

     2. La Regione, al fine di orientare lo sviluppo dell'impresa minore, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 317/1991, promuove la costituzione del Centro regionale per i servizi alle imprese al quale partecipano, tra l'altro:

     a) rappresentanti della Regione;

     b) rappresentanti della Federindustria;

     c) rappresentanti di Unioncamere;

     d) rappresentanti della cooperazione di produzione;

     e) rappresentanti delle Associazioni regionali dell'artigianato rappresentante nel CNEL.

     La Giunta regionale stabilisce la composizione ed il funzionamento del Centro.

     3. Il Centro di cui al comma 2 svolge i seguenti compiti:

     a) dare informazioni sulla legislazione europea, nazionale e regionale concernente le azioni di sostegno alle piccole e medie imprese;

     b) informare in merito alle modalità di accesso delle piccole e medie imprese alle iniziative e alle provvidenze previste dalla legislazione vigente;

     c) attivare contatti ed individuare idonee forme di collaborazione con altri organismi aventi le stesse funzioni.

     4. La Regione verifica il perseguimento da parte del Centro dei compiti previsti dal comma 3. A tal fine il Centro redige e trasmette ogni anno alla Regione un rapporto contenente i risultati delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 ed un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività medesime.

 

     Art. 17. (Disposizioni generali di sostegno).

     1. Al fine di favorire l'accelerazione degli investimenti produttivi da parte delle piccole e medie imprese singole, associate o consorziate, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, con appositi provvedimenti legislativi e/o amministrativi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà:

     a) a semplificare le procedure relative agli atti amministrativi che incidono sul raggiungimento dell'obiettivo precitato;

     b) a individuare appropriate forme di agevolazioni tariffarie a favore delle piccole e medie imprese, definendone limiti e modalità.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Norma transitoria).

     1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma [6].

 

     Art. 20. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).


[1] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 22 marzo 2000, n. 21.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 47.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 47.

[4] Per i compensi si veda l'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 47.

[6] L'esito positivo è pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1994, n. 25 - Parte I.