§ 1.5.76 - L.R. 24 gennaio 2006, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:24/01/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento)
Art. 2.  (Vincolo di destinazione)
Art. 3.  (Tassa sulle concessioni regionali)
Art. 4.  (Variazione della tassa per il diritto allo studio universitario)
Art. 5.  (Variazioni dell’aliquota IRAP per cooperative sociali e loro consorzi)
Art. 6.  (Variazione della tassa automobilistica)
Art. 7.  (Istituzione dell’imposta)
Art. 8.  (Soggetti dell’imposta)
Art. 9.  (Modalità di riscossione e versamento)
Art. 10.  (Sanzioni)
Art. 11.  (Norma di rinvio)
Art. 12.  (Norma transitoria)
Art. 13.  (Concorso degli Enti operanti nel settore sanitario al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale)
Art. 14.  (Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze, spese di rappresentanza e autovetture)
Art. 15.  (Attività di verifica regionale)
Art. 16.  (Debito informativo)
Art. 17.  (Fondo Investimenti Regionali)
Art. 18.  (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)
Art. 19.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 20.  (Fondo per gli interventi di bonifica)
Art. 21.  (Dismissione del patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere)
Art. 22.  (Modalità di dismissione e valorizzazione)
Art. 23.  (Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione)
Art. 24.  (Estensione ad Enti che erogano assistenza ospedaliera)
Art. 25.  (Definizione del settore regionale allargato)
Art. 26.  (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 4)
Art. 27.  (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3)
Art. 28.  (Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25)
Art. 29.  (Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2005 n. 17)
Art. 30.  (Estinzione di crediti)
Art. 31.  (Fondi speciali)
Art. 32.  (Copertura finanziaria)
Art. 33.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.76 - L.R. 24 gennaio 2006, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006).

(B.U. 25 gennaio 2006, n. 1)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’anno 2006 in 350 milioni di euro.

 

     Art. 2. (Vincolo di destinazione)

     1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2006-2008, per l’anno 2006 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate alle esigenze del settore sanitario regionale.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

CAPO I

MODIFICAZIONI DI ALIQUOTE DI TRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 3. (Tassa sulle concessioni regionali)

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 4. (Variazione della tassa per il diritto allo studio universitario)

     1. A decorrere dall’anno accademico 2006/2007 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29 (disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) – così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 (legge finanziaria 2003) e così modificato dall’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 2004 n. 7 (legge finanziaria 2004) - è determinata, in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizioni di criteri unificativi di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), come segue:

 

euro 70,00

per un reddito ISEE sino ad

euro 13.000,00

 

euro 85,00

per un reddito ISEE da

euro 13.000,01

a euro 20.000,00

euro 100,00

per un reddito ISEE da

euro 20.000,01

a euro 30.000,00

euro 110,00

per un reddito ISEE da

euro 30.000,01

a euro 50.000,00

Euro 120,00

per un reddito ISEE oltre

Euro 50.000,00.

 

 

     Art. 5. (Variazioni dell’aliquota IRAP per cooperative sociali e loro consorzi)

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina dlele cooperative sociali), iscritte all’albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) è determinata nella misura del 3,25 per cento.

     2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione.

     3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 6. (Variazione della tassa automobilistica)

     1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica e della tassa automobilistica di circolazione sono determinati con l’aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell’anno 2006.

 

CAPO II

Istituzione dell’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

 

     Art. 7. (Istituzione dell’imposta)

     1. è istituita con decorrenza 1° febbraio 2006 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990 n. 158 (norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni).

     2. L’imposta è fissata in 0,0258 euro per litro di benzina.

 

     Art. 8. (Soggetti dell’imposta)

     1. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle Finanze del 30 luglio 1996 (modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

 

     Art. 9. (Modalità di riscossione e versamento)

     1. L’imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento secondo le modalità individuate con decreto del dirigente competente in materia di tributi, anche mediante strumenti elettronici e telematici [2].

 

     Art. 10. (Sanzioni)

     1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) la sanzione è fissata nella misura del 75 per cento dell’imposta evasa.

     2. Gli Uffici Tecnici di Finanza effettuano, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996 dai soggetti passivi di cui all’articolo 7 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio regionale.

 

     Art. 11. (Norma di rinvio)

     1. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 504/1995 e le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12. (Norma transitoria)

     1. In sede di prima applicazione dell’imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2006 i soggetti di cui all'articolo 8 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare alla Regione Liguria una comunicazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:

     a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;

     b) qualità del soggetto (concessionario o società petrolifera);

     c) estremi dell’eventuale atto negoziale tra il concessionario e la società petrolifera unica fornitrice.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario e dal titolare dell’impianto di distribuzione di carburante qualora provvedano direttamente all’approvvigionamento nel caso in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti da più società. Se è convenuto con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata da un'unica società petrolifera direttamente al gestore dell’impianto la comunicazione è presentata dalla società petrolifera.

     3. Per l'anno 2006 il versamento dell'imposta dovuta per le prime due mensilità è effettuato, unitamente alla terza mensilità, entro il 31 maggio 2006.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

 

     Art. 13. (Concorso degli Enti operanti nel settore sanitario al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale)

     1. Per l’anno 2006 le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospedaliere, gli Enti Convenzionati e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), questi ultimi relativamente all’attività di assistenza, adottano misure necessarie ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di equilibrio gestionale, in coerenza con quanto stabilito in sede di intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

     2. Per i fini di cui al comma 1, i predetti Enti sono tenuti a garantire che, per l’anno 2006, le spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico degli stessi e dell’IRAP, non superino il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

     3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 le spese di personale sono considerate al netto:

     a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

     b) per l’anno 2006 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.

     4. Gli Enti di cui al comma 1, per l’anno 2006, sono tenuti, altresì, a garantire che il costo per beni e servizi comunque definiti, al netto della spesa farmaceutica, non superi il corrispondente ammontare del 2004 incrementato del 5 per cento.

     5. Il rispetto degli obiettivi previsti dal presente articolo è attestato mediante apposita certificazione del Direttore generale, vistata dall’organo di revisione contabile, da trasmettere alla Regione entro il 31 marzo 2007.

     6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL).

 

     Art. 14. (Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze, spese di rappresentanza e autovetture)

     1. Per l’anno 2006, per la Regione e per gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione pubblica non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.

     2. Per l’anno 2006 gli Enti di cui al comma 1 non possono effettuare spese di rappresentanza e spese per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.

     3. Per l’anno 2006 la spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture adibite al servizio degli Amministratori della Regione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004.

 

CAPO II

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

 

     Art. 15. (Attività di verifica regionale)

     1. La Regione al fine di verificare la rispondenza della gestione degli Enti del settore regionale allargato agli obiettivi stabiliti e alle direttive impartite, può accedere presso tali Enti ed acquisire tutta la documentazione necessaria.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento dell’attività di verifica di cui al comma 1.

     3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’esito dell’attività di verifica condotta nell’anno precedente in attuazione del presente articolo.

 

     Art. 16. (Debito informativo)

     1. I soggetti attuatori di programmi finanziati con il concorso di risorse regionali, nazionali e comunitarie sono tenuti ad alimentare periodicamente il flusso informativo sullo stato di attuazione degli interventi.

     2. In caso di inadempienza la Regione sospende i pagamenti fino ad avvenuto assolvimento del debito informativo.

     3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e procedure per l’acquisizione dei flussi informativi a carico dei soggetti di cui al comma 1.

     4. E’ abrogato l’articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 7 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2004).

 

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

 

     Art. 17. (Fondo Investimenti Regionali)

     1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2006 in 80 milioni di euro.

     2. Il fondo è destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della regione.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.

 

     Art. 18. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)

     1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2006 in 10 milioni di euro.

     2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio dell'entroterra ligure secondo le modalità, i criteri ed i settori di intervento indicati nel Protocollo d'Intesa Regione-Province vigente e approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 ottobre 2005 n. 37.

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 19. (Programma investimenti in sanità)

     1. Il programma di investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2006 in 74,3 milioni di euro.

     2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a 9,3 milioni di euro.

 

     Art. 20. (Fondo per gli interventi di bonifica)

     1. E’ istituito il Fondo per gli interventi di bonifica a favore degli Enti pubblici che effettuino interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale di siti inquinati in danno di responsabili dell’inquinamento, che non provvedano o che non siano individuabili, ovvero di siti di proprietà pubblica.

     2. Sul Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme finanziate con vincolo di destinazione per interventi di bonifica e riqualificazione ambientale e restituite alla Regione a seguito degli esiti delle azioni di rivalsa attuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), dell’articolo 55, comma 2, della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) ovvero dell’incremento di valore dei siti derivante dagli interventi finanziati.

     3. L’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2003) è abrogato.

 

CAPO IV

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO

 

     Art. 21. (Dismissione del patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere)

     1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa regionale, le ASL e le Aziende Ospedaliere sono tenute, entro il 31 dicembre 2006, ad attivare le necessarie procedure di dismissione mediante alienazione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non impiegato, in via diretta, per lo svolgimento di attività sanitaria e non finalizzato al finanziamento di programmi di investimento già approvati dalla Regione.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL e le Aziende Ospedaliere sono tenute a trasmettere alla Regione l’elenco dei beni immobili di cui al comma 1.

     3. Nei successivi sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi la Giunta regionale con propri provvedimenti individua i beni per i quali le ASL e le Aziende Ospedaliere devono procedere alla dismissione e alla valorizzazione.

     4. I beni oggetto di dismissione e di valorizzazione non possono essere ceduti a soggetti compresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

 

     Art. 22. (Modalità di dismissione e valorizzazione)

     1. Le ASL e le Aziende Ospedaliere si avvalgono delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE) per la determinazione del valore degli immobili di cui all’articolo 21 nonché per la stima dell’eventuale maggior valore conseguente alla modifica della destinazione urbanistica del bene stesso.

     2. Le ASL e le Aziende Ospedaliere procedono all’alienazione dei beni immobili di cui all’articolo 21 non suscettibili di valorizzazione tramite procedura ad evidenza pubblica.

     3. I beni di cui all’articolo 21 suscettibili di valorizzazione sono ceduti dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere alle ARTE assumendo come corrispettivo il valore di stima dell’immobile nello stato in cui si trova e come prezzo differito il maggior valore conseguente alle procedure di valorizzazione.

     4. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 2 devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006 e devono prevedere, entro lo stesso termine, il pagamento dell’intero corrispettivo da parte dell’acquirente.

     5. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 3 devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006 e devono prevedere, entro lo stesso termine, il pagamento a titolo di acconto di una quota del corrispettivo in misura non inferiore al 70 per cento del valore dell’immobile come quantificato antecedentemente alla valorizzazione.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore delle ARTE nella misura del 70 per cento del corrispettivo stabilito.

     7. Per le attività di cui al presente articolo le ARTE possono avvalersi di soggetti a prevalente partecipazione pubblica non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della l. 311/2004.

     8. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dall’articolo 21 comporta la decadenza automatica del direttore generale.

 

     Art. 23. (Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione)

     1. Le ASL e le Aziende Ospedaliere imputano i proventi derivanti dall’alienazione degli immobili di cui all’articolo 21 prioritariamente al ripiano delle perdite degli esercizi precedenti ovvero a ricavo per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Regione [4].

 

     Art. 24. (Estensione ad Enti che erogano assistenza ospedaliera)

     1. Le disposizioni contenute nel presente Capo, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti, sono estese anche all’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, all’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e agli IRCCS “Istituto Giannina Gaslini” di Genova e Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST).

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 25. (Definizione del settore regionale allargato)

     1. Per l’anno 2006 la Giunta regionale entro il 31 marzo con proprio provvedimento individua gli Enti costituenti il settore regionale allargato.

     2. Per gli anni successivi il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro il 31 marzo.

 

     Art. 26. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 4)

     1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002, è prorogata per l’anno 2006 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2004 di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 4  (bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2005).

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3)

     1. (Omissis) [5].

 

     Art. 28. (Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25)

     1. Dal 1° gennaio 2006 la legge regionale 4 settembre 1992, n. 25 (norme per la pubblicizzazione e trasparenza delle procedure per l'accesso ai contributi regionali da parte degli enti locali) è abrogata.

 

     Art. 29. (Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2005 n. 17)

     1. (Omissis) [6].

 

     Art. 30. (Estinzione di crediti)

     1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 15,00, in essere alla data del 31 dicembre 2005, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connessi.

     2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 15,00, in essere alla data del 31 dicembre 2005, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI  FINALI

 

     Art. 31. (Fondi speciali)

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2006, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

     Art. 32. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2006.

 

     Art. 33. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. (Omissis).

 

 

TABELLA A [7]

(Articolo 31)

 

 

AREA

 

Competenza

2006

Competenza

2007

Competenza

2008

 

I – ISTITUZIONALE

 

40.000,00

300.000,00

300.000,00

III – TERRITORIO

 

25.000,00

 

50.000,00

 

50.000,00

 

VII – EDILIZIA

 

2.800.000,00

2.700.000,00

2.350.000,00

VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA

 

20.000,00

200.000,00

200.000,00

IX – SANITA’

X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE

 

 

8.000.000,00

 

8.000.000,00

 

8.000.000,00

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

 

2.210.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

XII –CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

 

100.000,00

100.000,00

100.000,00

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

20.000,00

200.000,00

200.000,00

XIV – INDUSTRIA  E PICCOLA  E MEDIA IMPRESA

300.000,00

300.000,00

300.000,00

XV – COMMERCIO, FIERE E MERCATI

 

100.000,00

 

 

XVIII – GESTIONALE

 

750.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

 

 

TABELLA B

(Art. 31)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

 

AREA

 

Competenza

2006

Competenza

2007

Competenza

2008

 

IV - AMBIENTE

 

500.000,00

 

 

VII – EDILIZIA

 

7.000.000,00

5.000.000,00

4.500.000,00

VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA

 

500.000,00

 

 

X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE

 

1.000.000,00

 

 

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

 

1.500.000,00

 

 

XII –CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

 

500.000,00

 

 

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

600.000,00

 

 

XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA

10.000.000,00

 

 

XVII – TURISMO

 

1.000.000,00

 

 

XVIII – GESTIONALE

 

2.500.000,00

1.000.000,00

 

 


[1] Sostituisce la voce numero d’ordine 17 della tariffa allegata alla L.R. 27 dicembre 1994, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 32.

[3] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 3 aprile 2007, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[5] Sostituisce il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 4 febbraio 2005, n. 3.

[6] Inserisce l'art. 2 bis nella L.R. 28 novembre 2005 n. 17.

[7] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L.R. 17 agosto 2006, n. 22.