§ 4.2.78 - Legge Regionale 13 febbraio 1991, n. 9.
Interventi per l'adeguamento ed il riassetto della viabilità cittadina del comune di Viterbo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:13/02/1991
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Norme finanziarie.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.78 - Legge Regionale 13 febbraio 1991, n. 9.

Interventi per l'adeguamento ed il riassetto della viabilità cittadina del comune di Viterbo.

(B.U. n. 6 del 28 febbraio 1991).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, al fine di far fronte alla particolare condizione di disagio relativa alla circolazione stradale nel comune di Viterbo, contribuisce alla sistemazione della viabilità cittadina finanziando progetti tesi alla realizzazione di opere infrastrutturali per lo snellimento del traffico e l'adeguamento della struttura viaria.

 

     Art. 2. Procedure. [1]

     1. Alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 provvede il Comune di Viterbo secondo la normativa vigente.

     2. La Regione concede i contributi sulla base del progetto definitivo approvato dal Comune di Viterbo, previo parere espresso dal competente organo tecnico regionale ai sensi della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni.

     3. Per l'erogazione dei contributi e per il collaudo dei lavori si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

     Art. 3. Norme finanziarie.

     1. Per la prima attuazione delle finalità di cui alla presente legge, per l'esercizio 1991, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni alla cui copertura si provvederà con riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 1991 del capitolo n. 29822, lettera a).

     2. La predetta somma viene iscritta al capitolo n. 11235 che si istituisce ed assume la seguente denominazione: «Spese per l'adeguamento ed il riassetto della viabilità cittadina del comune di Viterbo».

     3. Alla copertura di eventuali ulteriori oneri si provvederà con apposito stanziamento che verrà definito con legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.