§ 4.10.42 - Legge Regionale 2 maggio 1977, n. 22.
Anticipazione dei contributi assegnati dalla Comunità Economica Europea per infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali dei Comuni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:02/05/1977
Numero:22


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e ai Comuni che realizzano infrastrutture tecniche e servizi con i contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'articolo precedente è autorizzata, per gli esercizi 1977-1980, la spesa complessiva di lire 2,5 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.42 - Legge Regionale 2 maggio 1977, n. 22.

Anticipazione dei contributi assegnati dalla Comunità Economica Europea per infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali dei Comuni e Consorzi colpiti dal terremoto.

(B.U. 2 maggio 1977, n. 45).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e ai Comuni che realizzano infrastrutture tecniche e servizi con i contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, e dalla legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità Economica Europea, l'anticipazione del contributo comunitario con le modalità e i termini previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni.

     Tale anticipazione verrà recuperata mediante rimborso della Comunità Economica Europea sul fondo dalla stessa all'uopo istituito.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'articolo precedente è autorizzata, per gli esercizi 1977-1980, la spesa complessiva di lire 2,5 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XIII - il capitolo 6671 con la denominazione: «Anticipazioni ai Consorzi ed ai Comuni colpiti dal terremoto dei contributi della Comunità Economica Europea per infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali» e con lo stanziamento complessivo di lire 2,5 miliardi per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.

     A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell'articolo precedente.

     Di conseguenza, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 viene istituito, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 908 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse ai Consorzi ed ai Comuni sui contributi della Comunità Economica Europea per infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali» e con lo stanziamento complessivo di lire 2,5 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.