§ 4.10.36 - Legge Regionale 18 dicembre 1976, n. 64.
Norme di integrazioni, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, «Provvidenze per il ripristino [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:18/12/1976
Numero:64


Sommario
Art. 9.      Il contributo straordinario di lire 500 milioni concesso all'E.S.A., ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è elevato a lire 1,5 miliardi.
Art. 10.      Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo di lire 3 [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 16.      Negli articoli 8, 10, 11 e 12 ed in quelli relativi alle norme finanziarie della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, le parole «maggio 1976» sono sostituite dalle parole «anno 1976».
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 7 bis della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 7 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio [...]
Art. 19.      Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 8 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni [...]
Art. 20.      L'onere di lire 1 miliardo previsto dall'articolo 9 della presente legge fa carico al capitolo 5974 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del [...]
Art. 21.      L'onere di lire 3 miliardi previsto dall'articolo 10 della presente legge fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del [...]
Art. 22.      Per le finalità di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 14 della presente legge, è autorizzato il limite d'impegno di lire 200 milioni [...]
Art. 23.      Per le finalità di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 14 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio 1976 la spesa di lire 1 [...]
Art. 24.      Per le finalità di cui all'articolo 12 quinquies della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 14 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa [...]
Art. 25.      All'onere complessivo di lire 10.950 milioni previsto dai precedenti articoli 19, 20, 21, 23 e 24 della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - [...]
Art. 26.      All'onere complessivo di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1976, previsto dai precedenti articoli 18 e 22, si fa fronte mediante [...]


§ 4.10.36 - Legge Regionale 18 dicembre 1976, n. 64.

Norme di integrazioni, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, «Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 18 dicembre 1976, n. 109).

 

     Artt. 1. - 8.

     (Omissis) [1].

 

Art. 9.

     Il contributo straordinario di lire 500 milioni concesso all'E.S.A., ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è elevato a lire 1,5 miliardi.

 

     Art. 10.

     Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo di lire 3 miliardi ad integrazioni dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia S.p.A., ai sensi del Capo 1, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n . 22.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [2]/1.

 

     Artt. 13. - 15.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 16.

     Negli articoli 8, 10, 11 e 12 ed in quelli relativi alle norme finanziarie della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, le parole «maggio 1976» sono sostituite dalle parole «anno 1976».

 

     Art. 17.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 7 bis della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 7 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, il limite d'impegno di lire 2,5 miliardi.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6638 con la denominazione: «Contributo sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento degli istituti di credito a fronte di mutui F.R.I.E.» e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976 e 1977, di cui lire 2,5 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

 

     Art. 19.

     Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 8 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1976.

     Nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976- 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6641 con la denominazione: «Contributo straordinario ai Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, e 4 maggio 1973, n. 32, ed al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai consorzi medesimi a favore delle imprese situate nell'area delimitata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15» e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1976.

 

     Art. 20.

     L'onere di lire 1 miliardo previsto dall'articolo 9 della presente legge fa carico al capitolo 5974 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l'esercizio 1976, da lire 800 milioni a lire 1 miliardo e 800 milioni.

 

     Art. 21.

     L'onere di lire 3 miliardi previsto dall'articolo 10 della presente legge fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l'esercizio 1976, da lire 5 miliardi a lire 8 miliardi.

     Ai fini previsti dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 11 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 2 miliardi.

     Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5994 con la denominazione: «Contributo straordinario a favore della Friulia-Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1976.

     Ai fini previsti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 13 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni.

     L'onere di lire 1 miliardo e 300 milioni fa carico al capitolo 6630 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio 1976, il cui stanziamento viene elevato da lire 4 miliardi a lire 5 miliardi e 300 milioni per l'esercizio 1976 e la cui denominazione viene cosi modificata: «Contributo straordinario «una tantum» a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli, con sede in Gemona, del Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, del Comune di Maniago e del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, per l'acquisto di aree da cedere successivamente per iniziative economiche, nonchè per la realizzazione di fabbricati destinati a servizi sociali».

 

     Art. 22.

     Per le finalità di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 14 della presente legge, è autorizzato il limite d'impegno di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, di cui lire 50 milioni a favore delle imprese artigiane.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei diversi esercizi come segue:

     esercizio 1977 lire 200 milioni

     esercizi dal 1978 al 1981 lire 400 milioni

     esercizio 1982 lire 200 milioni

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI

- il capitolo 5975 con la seguente denominazione: «Contributi annui

costanti a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese

le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria» con lo

stanziamento complessivo di lire 250 milioni, corrispondente alle annualità

autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 50 milioni

relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977.

     - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6639 con la seguente denominazione: «Contributi annui costanti a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria» con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977.

     Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi successivi, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 23.

     Per le finalità di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 14 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio 1976 la spesa di lire 1 miliardo.

     Per far fronte alla predetta spesa di lire 1 miliardo, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 Categoria XI - il capitolo 6640 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastrati».

 

     Art. 24.

     Per le finalità di cui all'articolo 12 quinquies della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'articolo 14 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa complessiva di lire 150 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6637 con la denominazione: «Contributo «una tantum» a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per sopperire alle spese sostenute per l'accertamento dei danni e per l'istruttoria e liquidazione delle domande di contributo di cui agli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 1 ° luglio 1976, n. 28» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1976.

 

     Art. 25.

     All'onere complessivo di lire 10.950 milioni previsto dai precedenti articoli 19, 20, 21, 23 e 24 della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli- Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 19761979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

 

     Art. 26.

     All'onere complessivo di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1976, previsto dai precedenti articoli 18 e 22, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli- Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

 

 


[1] Articoli dall'1 all'8 modificativi ed integrativi della L.R. 1° luglio 1976, n. 28.

[2] Norma introduttiva del III comma dell'art. 11 della L.R. 1° luglio 1976, n. 28.

[2]2/1 Articolo modificativo dell'ultimo comma dell'art. 10 e del secondo comma dell'art. 11 della L.R. 1 luglio 1976, n. 28.

[3] Articoli dal 13 al 15 modificativi ed integrativi della L.R. 1° luglio 1976, n. 28.

[4] Norma modificativa dell'art. 17, I comma, della L.R. 1° luglio 1976, n. 28.