Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 19/01/1998 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 29.1.144 - Legge 19 gennaio 1998, n. 12.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.
(G.U. 6 febbraio 1998, n. 30, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.