Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/11/1990 |
Numero: | 338 |
Sommario |
Art. 1. (Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere) |
Art. 2. (Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensione per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia) |
Art. 3. (Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omessoversamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali) |
Art. 4. (Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia) |
Art. 5. (Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto) |
Art. 6. (Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali) |
Art. 7. (Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere) |
Art. 8. (Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche) |
Art. 9. (Casse edili) |
Art. 10. (Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE) |
Art. 11. (Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato) |
Art. 12. (Disposizioni a beneficio dei lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28183- D.L. 22 novembre 1990, n. 338 [1].
Disposizioni urgenti in materia previdenziale
(G.U. 22 novembre 1990, n. 273)
Art. 1. (Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:
a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;
b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.
Art. 2. (Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensione per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della
2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.
3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.
4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzate secondo le norme di cui all'articolo 14 della
5. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 14 della
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 3. (Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omessoversamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali)
1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del
2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'articolo 4 del
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4 del
6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del
7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del
8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 28 febbraio 1991 sono sospesi i processi penali relativi ai fatti di cui al comma 8.
10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.
11. Dopo il terzo comma dell'articolo 68 del
12. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del
13. All'articolo 18 della
"3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50% della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.".
Art. 4. (Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia)
1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della
2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della
3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990.
Art. 5. (Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto)
1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del
Art. 6. (Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali)
1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7. (Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere)
1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del
Art. 8. (Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche)
1. L'articolo 13, secondo comma, della
Art. 9. (Casse edili)
1. L'articolo 12 della
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.
Art. 10. (Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE)
1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del
Art. 11. (Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato)
1. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del
2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del
Art. 12. (Disposizioni a beneficio dei lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990)
1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della
2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della
3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della