Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 09/11/1989 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di provvedere ai maggiori oneri per rivalutazione monetaria ed interessi legali su emolumenti corrisposti con ritardo ai dipendenti regionali, in conseguenza della sentenza n. 52 del [...] |
Art. 2. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata perl'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire [...] |
Art. 3. 1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 150.000.000. |
Art. 4. 1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per il 1989 la spesa di [...] |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 7. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...] |
Art. 8. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la [...] |
Art. 9. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1989/1991 la spesa complessiva di lire [...] |
Art. 10. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 4.000.000.000. |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 200.000.000. |
Art. 17. 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la [...] |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma artt. 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa [...] |
Art. 20. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 [...] |
Art. 21. 1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire [...] |
Art. 22. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 23. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...] |
Art. 24. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della legge regionale 14 [...] |
Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 9.767.899.000, [...] |
Art. 26. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 1.000.000.000, [...] |
Art. 27. 1. I fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 31/7/87, n. 319, convertito con modificazioni dalla legge 3/10/87, n. 400 ed ammontanti a [...] |
Art. 28. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni. è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 29. 1. Per gli interventi di cui agli artt. 1 - 2 - 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive [...] |
Art. 30. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire [...] |
Art. 31. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...] |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 8.952.000.000, finanziata con i [...] |
Art. 33. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 34. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire [...] |
Art. 35. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata [...] |
Art. 36. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane [...] |
Art. 37. 1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle [...] |
Art. 38. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...] |
Art. 39. 1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1989, aumentati di quelli non [...] |
Art. 40. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, [...] |
Art. 41. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziati per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...] |
Art. 42. 1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione» [...] |
Art. 43. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1004104 - 1008104 - 1011110 - 2111101 - [...] |
Art. 44. 1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quarter della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...] |
Art. 45. 1. Gli importi di iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...] |
Art. 46. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 47. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 48. 1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...] |
Art. 49. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive L. 448.014.478.788 nel triennio 1989/1991 di cui lire 436.614.478.788 a carico del [...] |
Art. 50. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.39 - L.R. 9 novembre 1989, n. 2. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1989 e pluriennale
1989/1991 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).
Rubrica 1ª
SERVIZI GENERALI
1. Al fine di provvedere ai maggiori oneri per rivalutazione monetaria ed interessi legali su emolumenti corrisposti con ritardo ai dipendenti regionali, in conseguenza della sentenza n. 52 del 18 marzo 1986 della Corte Costituzionale o di sentenze definitive di organi giurisdizionali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 30.000.000.000.
1. Per gli interventi di cui alla
Rubrica 2ª
TERRITORIO
1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per i contributi di cui alla
3. All'art. 1, primo comma, lett. c, della
(Omissis).
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), al Comune di Acri, di San Giovanni in Fiore e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera, quale contributo al confezionamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi.
1. Per gli interventi di cui alla
2. All'art. 21, primo comma, della
Rubrica 3ª
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le iniziative di cui alla
5. Per l'eventuale concessione di garanzie fideiussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima
6. Per gli interventi di cui alla
7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla
8. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 8, ottavo comma, della
9. Per gli interventi di cui alla
10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
11. Per le iniziative di cui alla
12. Per gli interventi di cui alla
13. Per gli interventi di cui alla
14. All'art. 3, ultimo comma, della
(Omissis).
15. All'art. 8 della
(Omissis).
16. All'art. 8, quarto comma, della
(Omissis).
17. All'art. 3, nono comma, della
(Omissis).
18. All'art. 14 della
(Omissis).
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 100.000.000 è destinata all'organizzazione dei corsi estivi nel Comune di Locri.
4. Per gli interventi di cui alla
5. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della
6. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
Rubrica 4ª
SICUREZZA SOCIALE
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ai consultori familiari, ai sensi della
3. Per la gestione dei servizi di cui alla legge regionale 27/8/73, n. 12, i Comuni o i Consorzi di Comuni possono provvedere ricorrendo ai soggetti ed ai criteri previsti dall'art. 34 della legge regionale 26/1/87, n. 5.
1. Per gli interventi di cui alla
2. All'art. 18, secondo comma, della
(Omissis).
1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma artt. 2 e 4 della
1. Per le finalità di cui alla
Rubrica 5ª
AGRICOLTURA
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della
a) lire 8.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge;
b) lire 22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;
c) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;
d) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge;
e) lire 5.952.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;
f) lire 9.767.899.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge;
g) lire 8.952.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32 della presente legge;
h) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge;
i) lire 900.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge;
l) lire 5.100.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 28 della presente legge;
m) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge;
n) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo articolo 24 della presente legge;
o) lire 800.000.000 per attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare;
p) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;
q) lire 1.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura;
r) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 33 della presente legge;
s) lire 706.101.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge;
t) lire 300.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge;
u) lire 1.100.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge;
v) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge;
z) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo articolo 34 della presente legge;
y) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge;
w) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo articolo 26 della presente legge.
2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento nel capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi previsti dal capo secondo della
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di confezionamento pari al 50 per cento, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di L. 706.101.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale. relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della
2. Sul contributo di cui al primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1988 in lire 15.365.608.505, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della
3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) - della
4. All'art. 24, comma sesto, della legge regionale 19/6/86, n. 24, dopo la parola «piano» sono inserite le seguenti:
(Omissis).
5. All'art. 24, quarto comma, della
(Omissis).
1. Per gli interventi di cui alla
2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della
3. Una quota di lire 3.000.000.000 delle disponibilità di cui al primo comma. è destinata agli interventi di cui all'art. 12 della medesima
4. Per gli interventi di cui alla
5. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa, la somma di L. 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, ai sensi dell'art. 8 della
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative di cui all'art. 2, L. 1.100.000.000;
b) per le iniziative di cui all'art. 3, L. 400.000.000.
6. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo e quarto comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della
1. I fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 31/7/87, n. 319, convertito con modificazioni dalla legge 3/10/87, n. 400 ed ammontanti a complessive lire 30 miliardi, sono destinati quanto a lire 25 miliardi alle iniziative previste dalla lettera a) e quanto a lire 5 miliardi alle iniziative previste dalla lettera b) dell'art. 6 della legge regionale 21/12/87, n. 30.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli artt. 1 - 2 - 3 e 4 della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di L. 900.000.000 è destinata alla liquidazione dei contributi relativi all'anno 1988.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
Rubrica 6ª
ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Il secondo comma dell'art. 8 della
(Omissis).
3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6132102 della spesa, la somma di lire 50.000.000 è destinata quale quota di partecipazione della Regione al costituendo «Consorzio Ente Fiera Catanzaro».
1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane - ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla
a) per le iniziative previste dall'art. 67 della
b) per le iniziative previste dall'art. 8 della
c) per le iniziative previste dall'art. 58 della
2. L'assegnazione prevista alla lettera a) di cui al precedente primo comma è ulteriormente specificata nelle seguenti destinazioni:
- quanto a lire 2.950.663.788 per le attività promozionali previste dall'art. 65, di cui 700.000.000 per fiere e mostre in Italia e all'estero;
- quanto a lire 1.000.000.000 per i contributi al Consorzio previsto dall'art. 53;
- quanto a lire 500.000.000 per contributi alle cooperative degli albergatori, previsti dall'art. 52 della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 1.150.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).
3. Per gli interventi di cui alla
DISPOSIZIONI VARIE
1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla
a) lire 3,5 miliardi per l'anno 1989 in favore delle iniziative previste dall'art. 6, secondo e terzo comma, dall'art. 10, secondo e terzo comma, e dall'art. 14, primo comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233104 della spesa;
b) lire 6 miliardi per l'anno 1989 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punti 7 e 9), e 10, primo comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233202 della spesa;
2. Per gli interventi di cui all'art. 15 della succitata
3. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 42, secondo, terzo, e quarto comma, della
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1004104 - 1008104 - 1011110 - 2111101 - 2111103 - 2111104 - 2121101 - 2121102 - 2121103 - 2121206 - 2131101 -2131102 - 2133101 - 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141104 - 2141105 - 2141201 - 2211103 - 2222204 - 2231101 - 2231203 - 2311101 - 2311103 - 2311105 - 2323201 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3221111 - 3221112 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313114 - 3313115 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231109 - 4241103 - 4251102 - 4341105 - 4342102 - 5114104 - 5123106 - 6111104 - 6131102 - 6132102 - 6133102 - 6133108 dello stato di previsione della spesa. è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondenti ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2141103 - 2311101 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3121101 - 3313107 -, nonché di ogni altra spesa che richiede la formulazione di piani o di programmi, avviene previo parere della competente commissione consiliare.
1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quarter della
2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.
1. Gli importi di iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della
2. Al fine di consentire la gestione del fondo di cassa giacente sul conto corrente n. 22702 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, è autorizzata l'iscrizione al capitolo 6103101 della entrata, quale residuo attivo, della somma di lire 148.868.695.056. corrispondente al saldo esistente sul conto corrente n. 22702 medesimo al 31 dicembre 1988.
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità dell'art. 56 della
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 222.585.000.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 27.150.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della
- quanto a lire 198.279.478.788 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 17 maggio 1983, n. 217, 8 novembre 1986, n. 752, 3 ottobre 1987, n. 400.
3.La tabella «A» allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della