§ 4.8.12 - L.R. 8 aprile 1988, n. 11.
Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese- albergo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:08/04/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di agevolare la permanenza delle comunità locali nei centri abitati minori suscettibili di sviluppo turistico posti nelle zone collinari e montane attraverso la integrazione dei [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale individua entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione previo parere della commissione consiliare competente nell'ambito [...]
Art. 3.      1. Per le finalità di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi in conto capitale di importo pari a lire 10 milioni a posto letto, entro un massimo di lire 60 milioni, per l'esecuzione [...]
Art. 4.      1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale al turismo previo il parere di una commissione costituita dal [...]
Art. 5.      1. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, ai loro eredi ed aventi causa ed a favore della Regione Calabria, sarà richiesto il vincolo novennale di destinazione [...]
Art. 6.      1. Le abitazioni suddette sono iscritte d'ufficio, in un registro regionale dei fabbricati di abitazione con destinazione ricettiva, istituito presso l'Assessorato regionale al turismo.
Art. 7.      1. La dotazione ricettiva così costituita, risultante dal registro regionale, sarà utilizzata per la formazione di offerte di soggiorno nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Art. 8.      1. Al fine di favorire la commercializzazione delle offerte di soggiorno, possono essere stipulate convenzioni con organismi associativi o cooperative di giovani aventi titolo, ai sensi della [...]
Art. 9.      1. Alle forme associative, di cui al precedente articolo, potranno essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa [...]
Art. 10.      1. I contributi previsti dalla presente legge non possono essere cumulati con interventi comunitari e statali.
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 4.8.12 - L.R. 8 aprile 1988, n. 11. [1]

Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese- albergo.

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di agevolare la permanenza delle comunità locali nei centri abitati minori suscettibili di sviluppo turistico posti nelle zone collinari e montane attraverso la integrazione dei redditi aziendali e personali, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative di formazione e di potenziamento della capacità ricettiva.

     2. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili ubicati nel territorio dei Comuni distanti non oltre trenta chilometri dal litorale.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale individua entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione previo parere della commissione consiliare competente nell'ambito territoriale di ciascuna A.P.T. in cui è suddiviso il territorio regionale i centri abitati interessati alle provvidenze previste dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi in conto capitale di importo pari a lire 10 milioni a posto letto, entro un massimo di lire 60 milioni, per l'esecuzione dei lavori necessari al restauro ed al miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione.

     Possono, altresì, essere concessi contributi in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comunque d'importo non superiore a lire 15 milioni, per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento dei predetti fabbricati di abitazione nel rispetto delle sue caratteristiche architettoniche.

     2. I proprietari interessati possono fare domanda all'Assessorato regionale al turismo corredata dal progetto di massima dei lavori da eseguire con relativo computo metrico nonché, dall'elenco analitico e dal preventivo di spesa degli arredi da acquistare.

     3. Alla domanda dovrà essere allegata, copia autentica della licenza di affittacamere.

 

     Art. 4.

     1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale al turismo previo il parere di una commissione costituita dal Soprintendente alle belle arti o un suo delegato, dal capo ufficio del Genio Civile competente per provincia o un suo delegato, dal coordinatore dell'Assessorato regionale per il turismo.

     2. L'erogazione dei contributi, limitatamente all'esecuzione dei lavori, potrà essere disposta in via anticipata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nei limiti del 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione del progetto esecutivo e della relativa concessione edilizia.

     3. Per la rimanente quota l'erogazione avverrà, previo accertamento da parte dei competenti uffici all'Assessorato al turismo, della realizzazione delle opere ammesse a contributo.

     4. In caso di mancata o parziale realizzazione delle opere, la Giunta regionale delibera il recupero totale o parziale delle somme erogate.

 

     Art. 5.

     1. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, ai loro eredi ed aventi causa ed a favore della Regione Calabria, sarà richiesto il vincolo novennale di destinazione dell'immobile ad uso turistico ricettivo.

     2. Nell'ipotesi che i beneficiari delle provvidenze volessero rinunciare al vincolo di destinazione, di cui al comma precedente, ne dovranno fare espressa richiesta alla Regione Calabria ed il vincolo potrà essere tolto, previa restituzione delle somme pari agli anni rimanenti alla scadenza del vincolo novennale.

 

     Art. 6.

     1. Le abitazioni suddette sono iscritte d'ufficio, in un registro regionale dei fabbricati di abitazione con destinazione ricettiva, istituito presso l'Assessorato regionale al turismo.

     2. Possono essere iscritti nel registro, a richiesta dei proprietari, anche altre abitazioni ubicate nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2.

     3. Gli interessati dovranno fare apposita domanda al suddetto Assessorato per il tramite dell'A.P.T. competente per territorio allegando copia autentica della licenza di affittacamere.

     4. Le A.P.T. entro il termine di 15 giorni previo accertamento della idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva, esprimono il proprio motivato parere.

     5. Entro il 30 settembre di ogni anno le A.P.T. provvederanno all'aggiornamento del registro.

 

     Art. 7.

     1. La dotazione ricettiva così costituita, risultante dal registro regionale, sarà utilizzata per la formazione di offerte di soggiorno nei mesi di luglio, agosto e settembre.

     2. Il Presidente della Giunta regionale fisserà, anno per anno, con proprio decreto, il prezzo massimo a posto letto, che dovrà essere corrisposto al proprietario dell'abitazione, al netto del costo di commercializzazione e degli eventuali servizi complementari di pulizia, lavanderia, ristorazione, animazione, trasporto a mare, escursioni od altro.

 

     Art. 8.

     1. Al fine di favorire la commercializzazione delle offerte di soggiorno, possono essere stipulate convenzioni con organismi associativi o cooperative di giovani aventi titolo, ai sensi della legge 15 maggio 1983 n. 217, e che abbiano acquisito specifica professionalità anche mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.

     2. Alle cooperative o organismi associativi di cui al comma precedente, la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione della convenzione, può deliberare su formale richiesta e con obbligo di rendiconto la concessione di contributi annuali per un massimo di anni per sostenere le spese di funzionamento.

 

     Art. 9.

     1. Alle forme associative, di cui al precedente articolo, potranno essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa occorrente per l'acquisto od il leasing delle attrezzature strumentali occorrenti per l'effettuazione dei servizi.

     2. A tal fine dovrà essere presentata domanda all'Assessorato regionale al turismo corredata dal piano di attività, da una relazione tecnica e da un'analisi economico-finanziaria della gestione del servizio.

     3. I soggetti beneficiari dei contributi, di cui al presente articolo, hanno obbligo di fornire rendiconto annuale, circa l'utilizzazione dei contributi.

 

     Art. 10.

     1. I contributi previsti dalla presente legge non possono essere cumulati con interventi comunitari e statali.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1988 in lire 2.000.000.000 si provvede:

     a) per lire 1.000.000.000 con la istituzione di un apposito capitolo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: «Spese per la concessione di contributi in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il restauro ed il miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione, nonché per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento dei predetti fabbricati» - (Art. 3 della presente legge).

     b) per lire 500.000.000, con la istituzione di un apposito capitolo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: «Spese per favorire la commercializzazione delle offerte di soggiorno mediante la concessione di contributi ad organismi associativi o a cooperative di giovani» - (Art. 8 della presente legge).

     c) per lire 500.000.000, con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: «Spese per la concessione di contributi in conto capitale, pari al 50 per cento della spesa occorrente per l'acquisto od il leasing delle attrezzature strumentali occorrenti per l'effettuazione dei servizi»

- (Art. 9 della presente legge).

     2. Alla presente spesa si farà fronte con le entrate provenienti alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281.

     3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci della Regione e con l'apposita legge finanziaria che li accompagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 5 aprile 2008, n. 8.