§ 6.3.18 - L.R. 8 luglio 1983, n. 20.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-1985 della Regione Calabria (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:08/07/1983
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 2.      Ai fini di istituire l'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 200.000.000.
Art. 3.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 settembre 1981, n. 14 «Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in [...]
Art. 4.      Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'articolo 3, 1° comma - lettere a), e) d) - e all'articolo 4, 1° comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è [...]
Art. 5.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 «Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi [...]
Art. 6.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 «Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante interventi straordinari per [...]
Art. 7.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 8.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 9.      Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 10.      Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia urbanistica, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 [...]
Art. 11.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 «Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di [...]
Art. 12.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 13.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di [...]
Art. 14.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 15.      Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di [...]
Art. 16.      Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 17.      Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata [...]
Art. 18.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1983-1985  la spesa  complessiva di lire 3.500.000.000 di cui [...]
Art. 19.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» è [...]
Art. 20.      Per le finalità di cui alla legge 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di [...]
Art. 21.      Ai fini della concessione dell'indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. [...]
Art. 22.      Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di agricoltura e foreste, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 23.      Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 [...]
Art. 24.      Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» - ai sensi dell'articolo 10 lettera a) della legge [...]
Art. 25.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 16 «Incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 26.      Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il triennio [...]
Art. 27.      Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1983 integrati da [...]
Art. 28.      Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di [...]
Art. 29.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 30.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per il triennio 1983/1985 la [...]
Art. 31.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - credito agrario e di esercizio» è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa [...]
Art. 32.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974 n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 33.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per il triennio 1983- 1985 la spesa complessiva di lire 6.500.000.000 di [...]
Art. 34.      Per la sottoscrizione del 51 per cento del pacchetto azionario della costituenda società mista FINAM-ESAC, destinata alla gestione degli impianti della ex società AGRICOLA-LAMEZIA s.p.a. è [...]
Art. 35.      Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune [...]
Art. 36.      Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di finzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità Montane, ai sensi della legge [...]
Art. 37.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è [...]
Art. 38.      Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle [...]
Art. 39.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 40.      Al fine di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario che a tasso agevolato, ed a breve termine - in attesa dell'apposita legge regionale che ne disciplini la materia [...]
Art. 41.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» è autorizzata per [...]
Art. 42.      Il 1° comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 1983, n. 5 è sostituito dal seguente:
Art. 43.      Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 44.      Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 45.      In conformità dell'articolo 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di leggi e di deliberazioni programmatiche nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 46.      Alla copertura degli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 285.341.070.300 nel triennio 1983- 1985 di cui lire 200.741.070.300 a carico del [...]
Art. 47.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.18 - L.R. 8 luglio 1983, n. 20. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-1985 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(B.U. 16 luglio 1983, n. 49 - sup. straord. n. 1).

 

 

Rubrica 1ª

Servizi generali

 

Art. 1.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 500.000.000.

 

Rubrica 2ª

Territorio

 

     Art. 2.

     Ai fini di istituire l'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 200.000.000.

     Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1980, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 l'ulteriore spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 3.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 settembre 1981, n. 14 «Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica» è autorizzata per il biennio 1983-1984 la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 4.

     Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'articolo 3, 1° comma - lettere a), e) d) - e all'articolo 4, 1° comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa complessiva di lire 3 miliardi di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'articolo 3, 10 comma - lettere f) e g) - e all'articolo 4, 1° comma - lettere a) e b) della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 2.650.000.000 di cui lire 650.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 5.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 «Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 1.557.900.000.

     L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei contributi d'esercizio in relazione al servizio svolto negli anni precedenti.

 

     Art. 6.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 «Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

     Art. 7.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 10.000.000.000.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 26.329.170.300.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 15 «Adesione della Regione Calabria alla Società per la gestione dell'aeroporto dello stretto SOGAS s.p.a.» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 8.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 4.500.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 9.

     Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 2 miliardi da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

 

     Art. 10.

     Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia urbanistica, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 2 miliardi.

 

     Art. 11.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 «Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 12.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 5.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

Rubrica 3ª

Istruzione, cultura e tempo libero

 

     Art. 13.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 14.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 3.000.000.00o di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 15.

     Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 27.914.000.000.

 

     Art. 16.

     Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e della legge 14 agosto 1982, n. 590, e autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 2.000.000.000.

 

Rubrica 4ª

Sicurezza sociale

 

     Art. 17.

     Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 18.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1983-1985  la spesa  complessiva di lire 3.500.000.000 di cui lire 1.000.000.000  a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 19.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20.

     Per le finalità di cui alla legge 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 21.

     Ai fini della concessione dell'indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

 

Rubrica 5ª

Agricoltura

 

     Art. 22.

     Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di agricoltura e foreste, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 800.000.000.

 

     Art. 23.

     Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 24.

     Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» - ai sensi dell'articolo 10 lettera a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 45.000.000.000.

 

     Art. 25.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 16 «Incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 3.300.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 26.

     Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa complessiva di lire 21.000.000.000 di cui lire 7.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

     Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative e i programmi previsti dall'articolo 2 lire 700.000.000 di cui lire 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     b) per le iniziative e i contributi previsti dall'articolo 3 lire 4.500.000.000  di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     e) per le iniziative previste dall'articolo 4 lire 1.370.000.000 di cui lire 290.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     d) per le iniziative previste dall'articolo 5 lire 8.300.000.000 di cui lire 3.500000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     e) per le iniziative previste dall'articolo 6 lire 30.000.000 di cui lire 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     f) per le iniziative previste dall'articolo 7 lire 4.500.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     g) per le iniziative previste dall'articolo 8 lire 1.600.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 27.

     Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1983 integrati da quelli non potuti utilizzare negli esercizi precedenti, ammontanti a complessive lire 52.840.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) lire 7.000.000.000 per le iniziative previste dal precedente articolo 26 della presente legge;

     b) lire 7.400.000.000 per le iniziative previste dal successivo articolo 28 della presente legge;

     e) lire 16.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo articolo 31 della presente legge;

     d) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo articolo 33 della presente legge;

     e) lire 1.530.000.000 per la sottoscrizione del 51 per cento del pacchetto azionario della costituenda società prevista dal successivo articolo 34 della presente legge;

     f) lire 5.600.000.000 per le iniziative previste dal successivo articolo 35 della presente legge;

     g) lire 13.310.000.000 per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, nonché per la copertura dei maggiori oneri per revisione prezzi, gare in aumento, imprevisti relativi all'attuazione dei programmi già approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 28.

     Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei regolamenti CEE nn. 17/1964, 355/1977 e 1361/1978 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 7.400.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

 

     Art. 29.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

     Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti Iniziative:

     a) per le iniziative previste dall'articolo 6 lire 450.000.000 di cui lire 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     b) per le iniziative previste dall'articolo 10, lettera a), lire 120.000.000 di cui lire 40.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     e) per le iniziative previste dall'articolo 10, lettera b) lire 180 milioni di cui lire 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     d) per le iniziative previste dall'articolo 10, lettera e), lire 75 milioni di cui lire 25.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     e) per le iniziative previste dall'articolo 18 lire 600.000.000 di cui lire 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     f) per le iniziative previste dall'articolo 21 lire 75.000.000 di cui lire 25.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 30.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 31.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - credito agrario e di esercizio» è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa complessiva di lire 48.000.000.000 di cui lire 16.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

     Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

     a) per i prestiti di conduzione previsti dall'articolo 1 lire 28 miliardi di cui lire 10.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     b) per i prestiti relativi all'acquisto di macchine agricole previsti dall'articolo 2 lire 3.500.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     e) per i prestiti relativi alla zootecnia previsti dall'articolo 3 lire 7.500.000.000 di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     d) per le anticipazioni ai conferenti previste dall'articolo 4 lire 9.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 32.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974 n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 1.900.000.000 di cui lire 900.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983. La misura massima dei contributi incentivati - previsti dall'articolo 1 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 - è elevata da lire 100.000 per ettaro a lire 300.000 per ettaro.

 

     Art. 33.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per il triennio 1983- 1985 la spesa complessiva di lire 6.500.000.000 di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983, finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

 

     Art. 34.

     Per la sottoscrizione del 51 per cento del pacchetto azionario della costituenda società mista FINAM-ESAC, destinata alla gestione degli impianti della ex società AGRICOLA-LAMEZIA s.p.a. è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 1.530.000.000 Manziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

 

     Art. 35.

     Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del regolamento CEE n. 1760/1978- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 5.600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

 

 

Rubrica 4ª

Attività produttive extragricole

 

     Art. 36.

     Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di finzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità Montane, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 37.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 38.

     Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane

- ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per

l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 39.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 40.

     Al fine di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario che a tasso agevolato, ed a breve termine - in attesa dell'apposita legge regionale che ne disciplini la materia in maniera organica la Regione presta assistenza finanziaria alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore delle piccole e medie imprese.

     Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma.

     Per gli interventi di cui al 1° comma è autorizzata per il triennio 1983/1985 la spesa complessiva di lire 1.950.000.000 di cui lire 650.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

     Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

     a) per le agevolazioni di accesso al credito a medio termine lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983;

     b) per le agevolazioni di accesso al credito a breve termine (credito di esercizio) lire 450.000.000 di cui lire 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 41.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 800.000.000.

 

Disposizioni varie

 

     Art. 42.

     Il 1° comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 1983, n. 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 43.

     Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     In tal caso, a norma degli art. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo articolo 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del 2° comma dell'articolo 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 44.

     Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 45.

     In conformità dell'articolo 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di leggi e di deliberazioni programmatiche nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 46.

     Alla copertura degli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 285.341.070.300 nel triennio 1983- 1985 di cui lire 200.741.070.300 a carico del bilancio per l'esercizio 1983 si fa fronte a norma del 2° comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1983-1985, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico in termini economico-descrittivi.

     La copertura della spesa complessiva di cui al 1° comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento;

     - quanto a lire 105.814.000.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 85.800.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 93.727.070.300 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 1° luglio 1977, n. 403 e 10 aprile 1981, n. 151.

     La tabella «A» allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 47.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.