Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 07/12/1978 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità contemplate dall'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 30 novembre 1977, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1978 alle imprese private aventi [...] |
Art. 2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 3.410 milioni, ragguagliata a 1.100 addetti ai servizi. Tale somma è comprensiva dei contributi assicurativi, [...] |
Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.410 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001101 «Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti [...] |
Art. 4. Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, osservando il [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.3.14 - L.R. 7 dicembre 1978, n. 25. [1]
Rifinanziamento della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30, recante: «Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private».
(B.U. n. 38 del 14 dicembre 1978).
Per le finalità contemplate dall'articolo 1 della
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 3.410 milioni, ragguagliata a 1.100 addetti ai servizi. Tale somma è comprensiva dei contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali, nonché della differenza dovuta per l'adeguamento del trattamento di fine lavoro (fondo di buonuscita) presuntivamente commisurata all'8,25 per cento dell'intera differenza lorda fra i trattamenti presi in comparizione dalla succitata
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.410 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001101 «Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.
La spesa di lire 3.410 milioni e imputata al Capitolo 2222102, già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, che viene incrementato della medesima somma.
Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa riferimento con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, osservando il disposto dell'art. 36
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 25 della