§ 4.1.7 - L.R. 2 giugno 1980, n. 27.
Delega in materia di agricoltura e foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:02/06/1980
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Al fine di conseguire un produttivo impiego delle risorse nel settore dell'agricoltura, il rinnovamento delle strutture, l'incremento dei redditi e la crescita democratica della vita nelle [...]
Art. 2.      Le funzioni amministrative delegate con la presente legge concernono:
Art. 3.      Gli uffici agricoli di zona della Regione, attualmente esistenti sono soppressi.
Art. 4.      Gli enti delegati per l'esercizio della delega provvedono alla organizzazione di apposito servizio, anche con uffici decentrati, al quale va assegnato il personale di cui al precedente articolo [...]
Art. 5.      Il Consiglio regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale approva le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate ed [...]
Art. 6.      La Regione esercita i compiti di coordinamento, vigilanza controllo e sull'esercizio della delega avvalendosi degli ispettorati provinciali per l'agricoltura.
Art. 7.      Nell'esercizio delle funzioni delegate, per quanto non previsto nei precedenti articoli, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.
Art. 8.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 800.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.7 - L.R. 2 giugno 1980, n. 27. [1]

Delega in materia di agricoltura e foreste.

(B.U. n. 34 del 5 giugno 1980).

 

Art. 1.

     Al fine di conseguire un produttivo impiego delle risorse nel settore dell'agricoltura, il rinnovamento delle strutture, l'incremento dei redditi e la crescita democratica della vita nelle campagne, le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste di cui ai successivi articoli sono delegate, in attuazione dell'art. 51 e nello spirito degli articoli 66 e 67 dello statuto, alle comunità montane ed ai comuni il cui territorio non è incluso neppure parzialmente in una comunità montana.

     Le funzioni delegate sono esercitate secondo le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle norme della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.

 

     Art. 2.

     Le funzioni amministrative delegate con la presente legge concernono:

     a) gli interventi e gli incentivi per il miglioramento fondiario e l'ammortamento delle strutture a favore della impresa singola o associata;

     b) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

     c) il miglioramento e incremento zootecnico;

     d) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi;

     e) la costruzione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di rilevanza regionale;

     f) la promozione della bachicoltura, la tutela igienico-sanitaria della produzione serica, il controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, il miglioramento della produzione sericale, la promozione per il miglioramento della produzione del riso;

     g) la promozione e l'agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa;

     h) l'assistenza agli utenti di motori agricoli, la formazione e lo insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;

     i) la propaganda per la cooperazione agricola e per la utilizzazione, sotto ogni aspetto, delle provvidenze concernenti il settore agricolo.

 

     Art. 3.

     Gli uffici agricoli di zona della Regione, attualmente esistenti sono soppressi.

     I dipendenti regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono, previo loro assenso, con provvedimento della Giunta regionale, messi a disposizione dell'ente delegato sul cui territorio ricadono i soppressi uffici, senza diritto ad alcuna indennità e conservando lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione, che continuerà a corrispondere loro tutte le competenze.

     I dipendenti che non diano l'assenso saranno utilizzati presso altri uffici regionali, con provvedimenti della Giunta regionale, in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione e tenuto conto delle esperienze professionali.

 

     Art. 4.

     Gli enti delegati per l'esercizio della delega provvedono alla organizzazione di apposito servizio, anche con uffici decentrati, al quale va assegnato il personale di cui al precedente articolo 3.

     I beni mobili ed immobili degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono posti a disposizione ed uso degli enti delegati, che li utilizzano per l'organizzazione del servizio suddetto.

     I rapporti relativi al personale ed ai beni di cui ai precedenti commi del presente articolo saranno regolati in via definitiva con legge regionale.

 

     Art. 5.

     Il Consiglio regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale approva le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate ed il piano di riparto dei mezzi finanziari della Regione destinati agli interventi per i settori di cui all'art. 2 della richiamata legge regionale [1].

     Gli enti delegati, in attesa dell'approvazione dei piani di sviluppo regionali e comprensoriali, esercitano le funzioni delegate a decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo le direttive del Consiglio regionale [1].

     La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, provvede all'accreditamento dei fondi agli enti delegati, i quali adottano i programmi di spesa, cui va data ampia pubblicità in tutto il territorio.

     Gli enti delegati, nell'erogazione dei fondi all'impresa singola o associata, anche per quanto concerne le anticipazioni e tutte le operazioni sino al collaudo, si attengono alle norme vigenti.

     La rendicontazione sulla spesa e sugli interventi realizzati è trasmessa alla Regione entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.

 

     Art. 6.

     La Regione esercita i compiti di coordinamento, vigilanza controllo e sull'esercizio della delega avvalendosi degli ispettorati provinciali per l'agricoltura.

     I suddetti uffici godono di autonomia decisionale nell'ambito delle direttive emanate dalla Regione e conservano tutte le funzioni ispettive derivanti dalla legislazione vigente anche in rapporto alla elaborazione dei piani di sviluppo zonali ed all'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione.

     Gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura conservano, altresì, le competenze relative all'attuazione degli interventi connessi a tutte le funzioni amministrative non delegate con la presente legge.

 

     Art. 7.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate, per quanto non previsto nei precedenti articoli, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 800.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 5114103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Spese per la delega in materia di agricoltura e foreste» e lo stanziamento in termini di competenze di cassa, di lire 800.000.000.

     Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[1] Commi così sostituiti con L.R. 20 marzo 1981, n. 2.

[1] Commi così sostituiti con L.R. 20 marzo 1981, n. 2.