§ 5.3.9 - L.R. 30 novembre 1977, n. 30.
Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:30/11/1977
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire nell'ambito regionale, l'unificazione dei trattamenti economici del personale dipendente, in conformità a quanto previsto dall'accordo unico nazionale del 4 giugno 1976, [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      Al fine di ottenere le provvidenze di cui alla presente legge le aziende devono applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale dipendente la nuova disciplina contrattuale prevista [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Nei limiti della spesa complessiva, ragguagliata a 1.000 addetti, comprensiva degli oneri riflessi derivanti dalla quota di maggior costo di cui al precedente articolo 1, la misura del [...]
Art. 4.      Alle imprese beneficiarie del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge che ne facciano richiesta, possono essere erogate dalla Giunta regionale anticipazioni bimestrali rapportate [...]
Art. 5.      Nei casi in cui risulti attivo il bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello cui il beneficio si riferisce, il contributo previsto dalla presente legge è corrisposto limitatamente a [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni, si provvede con imputazione sul Capitolo 8400 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, già [...]


§ 5.3.9 - L.R. 30 novembre 1977, n. 30. [1]

Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private.

(B.U. n. 45 del 3 dicembre 1977).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire nell'ambito regionale, l'unificazione dei trattamenti economici del personale dipendente, in conformità a quanto previsto dall'accordo unico nazionale del 4 giugno 1976, la Regione Calabria eroga alle imprese private, che gestiscono in concessione autoservizi di interesse regionale, un contributo annuo pari al maggior costo del personale ad esse derivante dall'applicazione degli istituti di cui all'articolo 2 del contratto unitario di lavoro predetto, rispetto al trattamento economico praticato ai dipendenti in applicazione del contratto nazionale ANAC del 10 dicembre 1970 e successive integrazioni.

     Nel contributo, dovrà tenersi conto anche della differenza fra gli elementi retributivi accessori indicati ai punti 1 e 2 della «nota a verbale» apposta in calce all'articolo 13 del T.U. contrattuale, la cui entità globale in ogni caso non potrà superare l'entità media prevista per le aziende regolate dal contratto FENIT.

 

     Art. 1 bis. [2]

     Agli effetti dell'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente si intende compresa nella retribuzione riveniente dal contratto unico nazionale del 4 giugno 1976, l'incremento retributivo discendente dal ricalcolo degli aumenti periodici di stipendio in base all'accordo nazionale del 24 gennaio 1979, sottoscritto presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale fra la FIAI-CGIL, FENLAC-CISL, FNAI-UIL, e le imprese esercenti autoservizi in concessione aderenti rispettivamente alle FENIT, INTERSIND e ANAC.

     Gli incrementi retributivi di cui al comma precedente sono assunti a carico della Regione a partire dal 1° gennaio 1980.

     Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1979, in via del tutto eccezionale, la Regione corrisponde una somma forfettaria «una tantum» a titolo di premio di anzianità.

 

     Art. 2.

     Al fine di ottenere le provvidenze di cui alla presente legge le aziende devono applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale dipendente la nuova disciplina contrattuale prevista dall'accordo 4 giugno 1976.

     L'inosservanza del contratto comporta, salvo le altre sanzioni amministrative applicabili, l'esclusione delle imprese inadempienti da ogni altro beneficio, a qualsiasi titolo erogato dalla Regione, a favore delle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea.

 

     Art. 2 bis. [3]

     Al personale delle autolinee al quale compete il trattamento previsto dall'art. precedente che nell'anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi, è corrisposto, a titolo di premio di anzianità, un compenso forfettario «una tantum» di lire 35.000 al lordo delle ritenute erariali per ogni biennio di effettivo servizio fino al massimo di sedici anni di anzianità.

     Ai fini di cui alla presente legge i periodi di servizio prestati presso aziende dichiarate decadute dalle concessioni con provvedimento della Giunta regionale sono cumulati con il servizio prestato in atto presso la nuova Azienda di appartenenza.

     Il premio di cui al presente articolo comportante una spesa complessiva di lire 140.000.000 è erogato per il tramite delle aziende concessionarie con le modalità ed i criteri previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     Nei limiti della spesa complessiva, ragguagliata a 1.000 addetti, comprensiva degli oneri riflessi derivanti dalla quota di maggior costo di cui al precedente articolo 1, la misura del contributo previsto dalla presente legge, è determinata per ciascuna azienda in base al numero degli agenti iscritti sul libro paga e matricola, purché ritenuti necessari per l'efficenza del servizio. A tal fine la Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'organico delle singole aziende, sulla base delle esigenze tecniche attinenti all'effettuazione del servizio, sentite le rappresentanze sindacali di categoria e le singole aziende. Ogni variazione degli organici è deliberata dalla Giunta regionale stessa, sentite le rappresentanze sindacali di categoria e le singole aziende.

     Al fine della concessione del contributo previsto dal precedente articolo 1, l'onere per lavoro straordinario è valutabile solo se preventivamente autorizzato entro i limiti massimi fissati nel contratto unico nazionale ed a termine dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, per comprovata necessità inerente al servizio delle linee in concessione.

 

     Art. 4.

     Alle imprese beneficiarie del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge che ne facciano richiesta, possono essere erogate dalla Giunta regionale anticipazioni bimestrali rapportate al maggiore costo bimestrale in base al precedente articolo 3.

     Alla domanda, le imprese devono allegare l'elenco numerico e nominativo dei dipendenti, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero di matricola, della data di assunzione in servizio, della qualifica rivestita e della residenza di lavoro del personale viaggiante.

     Le modalità per le assegnazioni delle anticipazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     Le singole erogazioni sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.

     Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le imprese presentano alla Giunta regionale, che lo approva, analitico documentato rendiconto delle spese sostenute con il contributo regionale.

     Alle imprese alle quali siano state concesse le anticipazioni previste dal primo comma del presente articolo, in sede di conguaglio del contributo saranno detratti gli interessi maturati sulle anticipazioni stesse.

 

     Art. 5.

     Nei casi in cui risulti attivo il bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello cui il beneficio si riferisce, il contributo previsto dalla presente legge è corrisposto limitatamente a quella parte dell'onere gravante sulla azienda, in dipendenza della nuova disciplina contrattuale, eccedente la misura del saldo attivo.

     L'accertamento del deficit di esercizio è eseguito dai competenti uffici dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni, si provvede con imputazione sul Capitolo 8400 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, già istituito per memoria, e con l'utilizzazione di eguale somma da prelevarsi dal Capitolo 13700 del bilancio medesimo «fondi per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti in corso di approvazione».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo aggiunto con art. 1 L.R. 2 giugno 1980, n. 24.

[3] Articolo aggiunto con art. 2 L.R. 2 giugno 1980, n. 24.