Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 06/07/1981 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 2. Ai fini di istituire l'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 100.000.000. |
Art. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 dicembre 1980, numero 34 «provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980» è autorizzata per [...] |
Art. 4. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'articolo 3, primo comma lettera a), c) e d) - e all'articolo 4, 1° comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è [...] |
Art. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, numero 20 «Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli Enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti [...] |
Art. 6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 «Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante interventi straordinari per [...] |
Art. 7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 8. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio [...] |
Art. 9. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 10. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia urbanistica, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 [...] |
Art. 11. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 «Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa» è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di [...] |
Art. 12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi atti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio [...] |
Art. 13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di [...] |
Art. 14. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire [...] |
Art. 15. Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di [...] |
Art. 16. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'università degli studi della Calabria e all'istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, ai sensi [...] |
Art. 17. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata [...] |
Art. 18. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 4.500.000.000 di cui lire [...] |
Art. 19. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» è [...] |
Art. 20. Per la finalità di cui alla legge 17 settembre 1974, n. 15 «Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per [...] |
Art. 21. Ai fini della concessione dell'indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. [...] |
Art. 22. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di agricoltura e foreste, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 23. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 è [...] |
Art. 24. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria» - ai sensi dell'articolo 10 lettera a) della legge [...] |
Art. 25. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, numero 16 incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire [...] |
Art. 26. Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola - ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per il triennio [...] |
Art. 27. Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1981, integrati da [...] |
Art. 28. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di [...] |
Art. 29. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per il triennio 1981-1983 la [...] |
Art. 30. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21, «Interventi a favore dell'agricoltura credito agrario e di esercizio» è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa [...] |
Art. 31. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, numero 17: «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva [...] |
Art. 32. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 13.000.000.000 di [...] |
Art. 33. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune [...] |
Art. 34. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai sensi della legge [...] |
Art. 35. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è [...] |
Art. 36. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle [...] |
Art. 37. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio [...] |
Art. 38. Al fine di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario che a tasso agevolato, ed a breve termine - in attesa dell'apposita legge regionale che ne disciplini la materia [...] |
Art. 39. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 40. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 41. In conformità dell'articolo 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...] |
Art. 42. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a complessive lire 267.405.110.645 nel triennio 1981-1983 di cui lire 146.695.110.645 a carico del bilancio [...] |
Art. 43. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.10 - L.R. 6 luglio 1981, n. 10. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1981 e pluriennale 1981-1983 della Regione Calabria (legge finanziaria).
(B.U. 16 luglio 1981, n. 38).
Rubrica 1ª
Servizi generali
Per gli interventi di cui alla
L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata per lire 100.000.000 al finanziamento dei contributi ancora non erogati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della medesima
Rubrica 2ª
Territorio
Ai fini di istituire l'ufficio geologico regionale, ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'articolo 3, primo comma lettera a), c) e d) - e all'articolo 4, 1° comma, della
Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'articolo 3, 1° comma - lettera f) e g) - e all'articolo 4, 1° comma - lettera a) e b) - della
Per gli interventi di cui alla
L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei contributi di esercizio in relazione al servizio svolto negli anni 1979 e 1980.
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della
Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia urbanistica, ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Rubrica 3ª
Istruzione, cultura e tempo libero
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della
Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'università degli studi della Calabria e all'istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, ai sensi della
Rubrica 4ª
Sicurezza sociale
Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Per la finalità di cui alla
Ai fini della concessione dell'indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della
Rubrica 5ª
Agricoltura
Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di agricoltura e foreste, ai sensi della
Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 34 della
Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria» - ai sensi dell'articolo 10 lettera a) della
Per gli interventi di cui alla
Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola - ai sensi della
Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative e i programmi previsti dall'articolo 2 lire 600 milioni di cui lire 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
b) per le iniziative e i contributi previsti dall'articolo 3 lire 4 miliardi di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
e) per le iniziative previste dall'articolo 4 lire 1.370.000.000 di cui lire 290.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
d) per le iniziative previste dall'articolo 5 lire 7.500.000.000 di cui lire 3.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
e) per le iniziative previste dall'articolo 6 lire 30.000.000 di cui lire 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
f) per le iniziative previste dall'articolo 7 lire 4.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
g) per le iniziative previste dall'articolo 8 lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'articolo 1 della
Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei regolamenti CEE nn. 17/1964, 355/1977, e 1361/1978 - è autorizzata per il biennio 1982-1983 la spesa complessiva di lire 7.350.000.000.
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per i prestiti di conduzione previsti dall'articolo 1 lire 28 miliardi di cui lire 9.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
b) per i prestiti relativi all'acquisto di macchine agricole previsti dall'articolo 2 lire 4.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
e) per i prestiti relativi alla zootecnia previsti dall'articolo 3 lire 7.500.000.000 di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
d) per le anticipazioni ai conferenti previste dall'articolo 4 lire 8.500.000.000 di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Per gli interventi di cui alla
Per gli interventi di cui alla
Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del
Rubrica 6ª
Attività produttive extragricole
Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai sensi della
Per gli interventi di cui alla
Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane
- ai sensi della
l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 2.000.000.000.
Per gli interventi di cui alla
Al fine di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario che a tasso agevolato, ed a breve termine - in attesa dell'apposita legge regionale che ne disciplini la materia in maniera organica la Regione presta assistenza finanziaria alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore delle piccole e medie imprese.
Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma.
Per gli interventi di cui al 1° comma è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 6.900.000.000 di cui lire 2.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:
a) per le agevolazioni di accesso al credito a medio termine lire 6.000.000.000 di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
b) per le agevolazioni di accesso al credito a breve termine (credito di esercizio) lire 900.000.000 di cui lire 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Disposizioni varie
Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al 3° comma dell'articolo 4 della
In tal caso a norma degli articoli 53 e 54 della
Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del 2° comma dell'articolo 53 della citata
Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'articolo 4 della
In conformità dell'articolo 56 della
L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a complessive lire 267.405.110.645 nel triennio 1981-1983 di cui lire 146.695.110.645 a carico del bilancio per l'esercizio 1981 - si fa fronte a norma del 2° comma dell'articolo 4 della
La copertura della spesa complessiva di cui al 1° comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 98.045.368.755 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 141.610.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9 della
- quanto a lire 27.741.890 con risorse derivanti dalla
La tabella «A» allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici del bilancio, nonché ai programmi di spesa.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2 della