§ 3.3.10 - L.R. 27 marzo 2000, n. 24.
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:27/03/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Funzioni amministrative.
Art. 4.  Piano ittico regionale.
Art. 5.  Carta ittica regionale.
Art. 6.  Programmi ittici provinciali.
Art. 7.  Costituzione e compiti del Comitato Tecnico-Scientifico.
Art. 8.  Costituzione e compiti delle Commissioni Ittiche Provinciali.
Art. 9.  Associazioni di pescatori.
Art. 10.  Ambiti ittici e loro gestione.
Art. 11.  Zone di protezione della fauna ittica.
Art. 12.  Tutela della fauna ittica locale.
Art. 13.  Immissioni di specie ittiche.
Art. 14.  Segnalazione degli interventi in alveo.
Art. 15.  Esercizio della pesca.
Art. 16.  Autorizzazione all'esercizio della pesca.
Art. 17.  Divieti.
Art. 18.  Vigilanza.
Art. 19.  Controlli.
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 21.  Allevamento del pesce.
Art. 22.  Pesca a pagamento.
Art. 23.  Pesca sportiva.
Art. 24.  Attività agonistica.
Art. 25.  Attività ricreativa.
Art. 26.  Tassa concessione regionale.
Art. 27.  Utilizzo risorse finanziarie.
Art. 28.  Utilizzo fondi primo anno d'applicazione.
Art. 29.  Relazione annuale.
Art. 30.      1. Le presenti disposizioni di legge si applicano anche alle aree naturali protette istituite ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 28/94, salvo diverse disposizioni contenute nei relativi [...]
Art. 31.  Pubblicazione.


§ 3.3.10 - L.R. 27 marzo 2000, n. 24. [1]

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.

(B.U. 4 aprile 2000, n. 22).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata con la presente legge, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite, tutela la fauna ittica e disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche della regione e le attività ad essa connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne pubbliche della Regione Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

     2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

 

     Art. 3. Funzioni amministrative.

     1. Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle Amministrazioni Provinciali.

     2. Le Amministrazioni Provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono conformarsi alle disposizioni della presente legge, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia.

     3. Restano di competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la istituzione dell'osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione Europea.

 

Titolo II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE

 

     Art. 4. Piano ittico regionale.

     1. La Regione Basilicata, d'intesa con le Province, adotta entro un anno dall'approvazione della presente legge il Piano Ittico Regionale.

     2. Il Piano Ittico Regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche.

     3. Il Piano Ittico Regionale contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali.

     4. Parte integrante del Piano Ittico Regionale è la predisposizione della Carta Ittica Regionale, di cui al successivo articolo.

     5. Il Piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca.

     6. Il Piano Ittico Regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del Piano di Bacino previsto dall'art. 17 della legge 18 mag. 89, n. 183.

 

     Art. 5. Carta ittica regionale.

     1. La Carla Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del Piano Ittico Regionale e dei Programmi Annuali Provinciali.

     2. La Carta Ittica Regionale dovrà descrivere le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definire i criteri di scelta delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali.

 

     Art. 6. Programmi ittici provinciali.

     1. Le Province, nell'ambito degli indirizzi riportati del Piano Ittico Regionale, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di Programmi Annuali di interventi, da trasmettersi all'Ufficio competente regionale ed alle Autorità di bacino.

     2. I Programmi Annuali devono contenere:

     a) le specie ittiche da conservare;

     b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca;

     c) le specie ittiche da ripopolare;

     d) le eventuali zone di gestione ittica;

     e) le zone di protezione della fauna ittica;

     f) le eventuali aree da destinare a gestione economica.

 

     Art. 7. Costituzione e compiti del Comitato Tecnico-Scientifico.

     1. Con la presente legge viene istituito il Comitato Tecnico- Scientifico Regionale.

     2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

     a) esprimere il proprio parere sul Piano Ittico Regionale;

     b) proporre modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia;

     c) esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla conservazione e all'incremento del patrimonio ittico regionale.

     3. Il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale, nominato con provvedimento della Giunta Regionale, è composto da:

     a) l'Assessore regionale al ramo, o suo delegato, con funzione di presidente;

     b) il Dirigente dell'Ufficio Foreste del Dipartimento Agricoltura o suo delegato;

     c) il Dirigente dell'Ufficio Natura del Dipartimento Ambiente o suo delegato;

     d) il Dirigente dell'Autorità di Bacino del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato;

     e) i Dirigenti degli Uffici competenti delle Province o loro delegati;

     f) un esperto dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata;

     g) un esperto dell'Università degli Studi di Basilicata;

     h) tre esperti designati dalle Associazioni piscatorie, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentative a livello regionale.

     4. Ai componenti esterni del comitato è riconosciuta un'indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Regionale.

     5. Il Comitato decade con la legislatura.

     6. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio assicura le funzioni di segreteria al Comitato.

 

     Art. 8. Costituzione e compiti delle Commissioni Ittiche Provinciali.

     1. Ai fini delle funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge, sono istituite le Commissioni Ittiche Provinciali.

     2. Alle Commissioni sono affidati i seguenti compiti:

     a) formulare eventuali proposte o integrazioni al Comitato Tecnico- Scientifico Regionale in merito al Piano Ittico Regionale;

     b) esprimere parere sui programmi annuali ittici predisposti dalle Province;

     c) esprimere parere sull'individuazione delle zone ittiche da affidare ai Comitati di Gestione degli Ambiti Ittici;

     d) esprimere parere sull'individuazione delle zone di protezione della fauna ittica;

     e) esprimere parere sull'individuazione delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;

     f) abilitare all'esercizio della pesca, così come previsto al successivo art. 16.

     3. Le Commissioni Ittiche Provinciali, nominate dalle Province con provvedimento di Giunta, sono composte da:

     a) l'Assessore Provinciale al ramo, o suo delegato, con funzione di Presidente;

     b) il Dirigente provinciale al ramo o suo delegato;

     c) un funzionario dell'Ufficio Foreste del Dipartimento Agricoltura;

     d) un funzionario del C.F.S. Provinciale;

     e) due funzionari del Dipartimento Ambiente;

     f) un funzionario dell'Autorità di Bacino del Dipartimento Assetto del Territorio;

     g) tre esperti in fauna ittica designati dalla Provincia;

     h) tre esperti designati dalle associazioni di pescatori, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     4. Ai componenti esterni delle Commissioni Ittiche Provinciali, è riconosciuta una indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Provinciale.

     5. Le Commissioni Provinciali decadono con la legislatura.

     6. Gli Uffici provinciali al ramo assicurano le funzioni di segreteria alle Commissioni.

 

     Art. 9. Associazioni di pescatori.

     1. La Regione Basilicata e gli Enti delegati, per l'attuazione della presente legge, promuovono la partecipazione diretta dei pescatori mediante le associazioni riconosciute.

     2. Ai fini del riconoscimento le associazioni a carattere regionale devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere regolarmente costituite con atto pubblico;

     b) non perseguire fini di lucro;

     c) avere un numero di associati non inferiore a 100 pescatori residenti nella regione, con un numero paritario per Provincia.

     3. Ai fini del riconoscimento, le associazioni a carattere provinciale devono possedere gli stessi requisiti previsti al punto a) e b) del precedente comma ed avere un numero di associati non inferiore a 50 pescatori residenti nella provincia interessata.

     4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni riconosciute.

     5. Il riconoscimento delle associazioni regionali è conferito con provvedimento della Giunta Regionale.

     6. Il riconoscimento delle associazioni provinciali è conferito con provvedimento della Giunta Regionale.

     7. Presso l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio è istituito il registro delle associazioni riconosciute a livello regionale e provinciale.

 

     Art. 10. Ambiti ittici e loro gestione.

     1. La individuazione dei bacini e dei sub-bacini nel Piano Ittico Regionale rappresenta lo strumento per la costituzione degli Ambiti Ittici, la cui gestione è affidata dalle Province alle associazioni pescatorie.

     2. Le Province individuano nei programmi annuali i compiti da conferire agli Ambiti Ittici e le relative risorse finanziarie.

     3. Gli Ambiti Ittici sono affidati ai Comitati di Gestione.

     4. Ogni Comitato di Gestione è composto da:

     a) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta a livello provinciale;

     b) un funzionario della Provincia competente per territorio.

     5. I componenti del Comitato di Gestione designati dalle associazioni nominano al loro interno il Presidente e l'Esecutivo, composto da altri due rappresentanti.

     6. Il Presidente e l'Esecutivo durano in carica due anni e sono rinnovabili.

     7. Il Comitato di Gestione dura in carica fino allo scadere della legislatura provinciale, per poter essere rinnovato.

     8. Entro un mese dalla nomina del Presidente e dell'Esecutivo, il Comitato approva il regolamento interno da trasmettersi alla Provincia competente per territorio.

     9. In caso di inadempienza o violazione dei compiti conferiti, la provincia scioglie il Comitato di Gestione, dandone preventivo avviso.

 

Titolo III

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE

 

     Art. 11. Zone di protezione della fauna ittica.

     1. Le Province, sentite le Commissioni Ittiche Provinciali, istituiscono le "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale" e "zone di protezione delle specie ittiche".

     2. La istituzione delle zone di ripopolamento e frega, nelle località dove le specie da riprodurre svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:

     a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

     b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;

     c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

     3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale.

 

     Art. 12. Tutela della fauna ittica locale.

     1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata.

     2. La Regione, per esigenze di studio o di ricerca sperimentale, può concedere deroghe in merito.

     3. E' consentito il ripopolamento, l'allevamento e l'immissione di specie ittiche solo se della stessa specie della fauna locale, preferendo l'immissione di ceppi autoctoni.

     4. Le Province, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentite le rispettive Commissioni possono:

     a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

     b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati.

     5. Le Province sono tenute alla trasmissione degli atti adottati all'Ufficio competente del Dipartimento Agricoltura.

 

     Art. 13. Immissioni di specie ittiche.

     1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute o, là dove costituiti, con i Comitati di Gestione degli Ambiti Ittici.

     2. Le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. di provenienza e previo verifica della A.S.L. locale competente per territorio.

 

     Art. 14. Segnalazione degli interventi in alveo.

     1. L'Autorità di Bacino, nonché tutti gli Enti che prevedono interventi sistematori negli alvei dei corsi d'acqua regionali, sono tenuti a comunicare alle Province territorialmente competenti e al Dipartimento Ambiente il tipo dei lavori e l'inizio degli stessi, al fine di consentire la valutazione circa le eventuali turbative che si potrebbero arrecare alle specie ittiche presenti e di disporre le eventuali misure necessarie per la loro salvaguardia.

 

Titolo IV

ESERCIZIO DELLA PESCA

 

     Art. 15. Esercizio della pesca.

     1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici.

     2. L'esercizio della pesca è consentito, a coloro che sono in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti in materia di tasse di concessione regionali, così come previsto ai successivi art. 16 e 26.

     3. Con l'approvazione del Piano Ittico Regionale, la Regione approva e stabilisce:

     a) l'uso degli attrezzi per l'esercizio della pesca o per la cattura delle diverse specie ittiche;

     b) gli orari per l'esercizio della pesca;

     c) periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche;

     d) i limiti quantitativi giornalieri di prelievo per pescatore;

     e) le dimensioni minime per specie da prelevare;

     f) le specie pescabili;

     g) la determinazione del numero di licenze da rilasciare per Provincia;

     h) gli ulteriori divieti o prescrizioni in aggiunta a quelli riportati al successivo art. 17.

 

     Art. 16. Autorizzazione all'esercizio della pesca.

     1. Per l'esercizio della pesca è fatto obbligo il possesso della licenza rilasciata a persone maggiorenni dalla Provincia, nel quale il richiedente ha la residenza.

     2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

     a) il personale impegnato nelle pubbliche ricerche sulle specie ittiche o nella cattura del pesce per il ripopolamento delle acque pubbliche interne, purché nell'esercizio delle proprie funzioni;

     b) il personale addetto all'interno degli impianti di allevamento del pesce a fini economici;

     c) ai minori di anni 18, purché accompagnati da persona munita di licenza in corso di validità ed il quantitativo pescato non superi i limiti prestabiliti per persona autorizzata.

     3. La licenza di pesca è rilasciata previo esame abilitativo innanzi alla Commissione Ittica Provinciale.

     4. Le Province stabiliscono d'intesa con la Regione, all'inizio di ogni anno, il calendario, le modalità di svolgimento e le materie d'esame.

     5. Gli interessati per sostenere l'esame di abilitazione alla pesca devono produrre domanda in carta legale al Presidente della Provincia competente, unitamente al certificato di residenza, nei tempi stabiliti dal calendario d'esame.

     6. Le licenze di pesca di tipo a), b) e c), ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, hanno validità di sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo d) ha validità di tre mesi. Le licenze vanno sempre esibite insieme ad un valido documento di riconoscimento ed al versamento annuale delle tasse di concessione.

     7. Il mancato versamento annuale delle tasse di concessioni rende non valida la licenza.

     8. Il rinnovo della licenza al suo scadere è concessa a richiesta degli interessati.

     9. La licenza di pesca non potrà essere rinnovata, per un periodo di sei anni, a coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di pesca.

     10. Le Province disporranno il ritiro delle licenze in corso di validità a coloro che avranno riportato condanne per reati in materia di pesca.

     11. Le Province disporranno la sospensione delle licenze, per un periodo di un anno, a coloro che sono state rilevate infrazioni per tre volte in due anni consecutivi.

     12. Le Province sono tenute, pertanto ad annotare in appositi registri le infrazioni e le condanne riportate dai possessori di licenza.

     13. Le Province sono autorizzate al rilascio di autorizzazioni a persone fuori regione, purché in possesso di licenza rilasciata dalla regione di provenienza ed in regola con i versamenti annuali di tutte le tasse di concessione per l'esercizio della pesca.

     14. La Regione, d'intesa con le Province, stabilisce annualmente con provvedimento di Giunta Regionale il numero di autorizzazioni da rilasciare ai fuori regione.

 

     Art. 17. Divieti.

     1. L'esercizio della pesca è vietata:

     a) nelle zone di ripopolamento e frega;

     b) nelle zone di protezione integrale;

     c) nelle zone di protezione delle specie ittiche;

     d) nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica;

     e) nelle zone destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario;

     f) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

     g) nelle aree istituite a Parco, a decorrere dalla data di adozione del Regolamento del Parco che, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge Quadro sulle Aree Protette – stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge [2].

     2. Nelle zone a), b) e c) del precedente comma, tabellate a cura della competente Provincia, la cattura delle specie ittiche è autorizzata solo per scopi di ripopolamento delle acque interne pubbliche regionali.

     3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia competente, sentita la Commissione o su proposta della stessa o delle Associazioni piscatorie e deve contenere le indicazioni circa le modalità di prelievo, i quantitativi da prelevare, senza che ciò crei turbative ambientali, e la destinazione del pesce catturato.

     4. E' inoltre vietata la pesca:

     a) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

     b) con sostanze esplosive, tossiche ed anestetiche;

     c) con l'impiego di corrente elettrica o fondi luminose;

     d) durante il periodo di divieto delle diverse specie ittiche;

     e) negli orari non consentiti;

     f) di esemplari la cui dimensione è inferiore a quella consentita per singola specie;

     g) prosciugando o divergando i corsi d'acqua;

     h) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, ecc.;

     i) di specie ittiche di cui è vietata la pesca e la cattura;

     l) con l'uso di attrezzi e di esche non consentite, tenuto conto delle diverse specie ittiche;

     m) con reti occupando più della meta dei corsi d'acqua, fatta eccezione dei corsi e dei bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici;

     n) senza licenza di pesca in corso di validità.

     5. Con il Piano Ittico Regionale saranno definiti in maniera puntuale i punti d), e), f) ed l) del precedente comma e le eventuali deroghe.

     6. E' fatto altresì divieto:

     a) abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

     b) immettere rifiuti nelle acque pubbliche;

     c) scaricare nelle acque pubbliche materiale inquinante, senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dagli Uffici pubblici competenti.

 

Titolo V

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

 

     Art. 18. Vigilanza.

     1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alle Guardie Venatorie Provinciali, al Corpo Forestale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione delle Aziende Sanitarie Locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Municipali, a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

 

     Art. 19. Controlli.

     1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine, di pesca, la esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare attrezzature e le esche usate.

     2. Nei casi previsti, procedono al sequestro dei mezzi e degli attrezzi di pesca e degli esemplari di fauna ittica catturati o raccolti, redigendo apposito verbale.

 

     Art. 20. Sanzioni.

     1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comporta la confisca:

     a) per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l'esercizio della pesca;

     b) in via definitiva dei mezzi quali quelli per produrre corrente elettrica, fonti luminose o per stordire o uccidere la fauna ittica;

     c) del pesce catturato, che, se vivo, andrà reimmesso in acqua; se morto distrutto.

     2. Inoltre le infrazioni sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:

     a) pesca o cattura di pesce che non raggiunge le dimensioni prestabilite per le specie ittiche: da L. 50.000 a L. 200.000;

     b) pesca o cattura di pesce con corrente elettrica, con fonti luminose, con materiale atto ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna acquatica: da L. 200.000 a L. 500.000;

     c) pesca o cattura con reti o apparecchiature di ingombro, oltre i limiti consentiti: da L. 100.000 a L. 400.000;

     d) pesca o cattura di specie ittiche non pescabili: da: L. 100.000 a L. 400.000;

     e) l'esercizio della pesca negli orari e nei periodi di divieto: da L. 50.000 a L. 200.000;

     f) l'esercizio della pesca con attrezzature non consentite: da L. 50.000 a L. 200.000;

     g) l'esercizio della pesca nelle zone di protezione della fauna ittica: da L. 100.000 a L. 400.000;

     h) la pesca o la cattura di pesce entro le acque pubbliche concesse a fini economici, senza l'autorizzazione del concessionario: da L. 50.000 a L. 200.000;

     i) l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche:

     - senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento della concessione: da L. 100.000 a L. 400.000;

     - senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento delle concessioni, anche se conseguita e/o versate: da L. 20.000 a L. 50.000;

     l) l'abbandono di rifiuti dentro e fuori le acque: da L. 50.000 a L. 200.000;

     m) lo scarico di rifiuti da parte di qualsiasi tipo di stabilimento nelle acque pubbliche interne, senza le dovute autorizzazioni: da L. 500.000 a L. 2.000.000;

     n) tutte le altre violazioni: da L. 50.000 a L. 200.000.

     3. Le infrazioni rilevate in attuazione della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali reati di tipo penale.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

     Art. 21. Allevamento del pesce.

     1. L'allevamento del pesce, esercitato a fini economici nelle acque interne, è attività agricola a tutti gli effetti di legge.

     2. La Regione Basilicata, su indicazione delle Province e/o delle associazioni pescatorie riconosciute e sentiti gli eventuali Uffici pubblici interessati, individua le zone di interesse economico, su cui esercitare iniziative finalizzate alla produzione economica delle specie ittiche.

     3. La Regione affida, previo parere della Provincia interessata e rilascio delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, a privati, a società o cooperative la gestione delle aree idriche pubbliche individuate come zone di interesse economico.

     4. La Regione potrà quindi autorizzare:

     a) l'allevamento ittico nei bacini naturali o artificiali;

     b) il prelevamento o la derivazione dell'acqua, finalizzati all'allevamento ittico.

     5. La Regione, nell'atto autorizzativo, dovrà indicare:

     a) l'esatta ubicazione dell'area concessa;

     b) la durata della concessione, che non potrà superare i 15 anni;

     c) i corpi idrici da prelevare o da derivare, soprattutto nei periodi di magra, onde evitare danni alla fauna ittica spontanea dei corsi d'acqua interessati;

     d) le opere necessarie a tutelare la fauna ittica;

     e) le specie ittiche da allevare;

     f) i costi di concessione.

     6. La Regione Basilicata, sentite le Province e le associazioni piscatorie riconosciute, entro un anno dall'approvazione della presente legge adotta le procedure per la concessione delle zone definite d'interesse economico.

     7. La commercializzazione del pesce allevato, sia a scopi alimentari o per ripopolamento o per allevamento, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti d'origine animale.

 

     Art. 22. Pesca a pagamento.

     1. L'esercizio della pesca a pagamento nelle acque pubbliche interne non è consentito.

     2. L'esercizio della pesca a pagamento è consentita:

     a) nelle acque private, previo autorizzazione annuale rilasciata dal Comune quale attività integrativa di reddito alle normali attività esercitate nelle aree classificate montane o svantaggiate della Regione;

     b) negli allevamenti ittici privati, regolarmente esercitanti l'attività;

     c) negli allevamenti ittici praticati nelle zone di interesse economico, regolarmente esercitanti l'attività.

     3. I Comuni interessati territorialmente, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla lettera a) del precedente comma, stabilisce autonomamente il costo di concessione.

     4. Per il pesce pescato a pagamento, ad eventuali controlli, va documentata la provenienza.

 

     Art. 23. Pesca sportiva.

     1. Per l'esercizio della pesca sportiva le Province rilasciano apposite autorizzazioni, per il tempo strettamente necessario e qualora non ricorrono condizioni ostative alla tutela della fauna ittica, alle associazioni sportive che ne facciano richiesta.

     2. Le competizioni dovranno svolgersi, di norma, con il mantenimento del pesce in vita e la sua reimmissione nelle acque del campo di gara.

 

     Art. 24. Attività agonistica.

     1. Le province rilasciano apposite autorizzazioni alle associazioni sportive, che ne facciano richiesta, per attività sportive di tipo agonistico (canottaggio, sci d'acqua, ecc.).

     2. Le Province rilasciano le predette autorizzazioni per il tempo strettamente necessario, qualora non ricorrono condizioni ostative alla tutela della fauna ittica e nelle aree non concesse a fini economici, se non con il consenso del concessionario.

     3. La Regione, sentite le Province, può, su proposta degli organismi sportivi riconosciuti, individuare i corsi d'acqua e/o bacini idrici idonei allo svolgimento di gare sportive permanenti, allestendo le aree delle dovute opere.

     4. Non possono essere individuate ed allestite aree concesse per fini economici, se non con il consenso del concessionario.

     5. La gestione delle aree adibite ad attività agonistica sportiva è affidata alla Provincia competente per territorio.

     6. La gestione delle aree adibite ad attività agonistica sportiva e realizzata nelle zone concesse per fini economici è a carico dei concessionari.

 

     Art. 25. Attività ricreativa.

     1. Le Province, sentite le associazioni piscatorie, là dove i corsi d'acqua ed i bacini idrici lo consentono, possono rilasciare autorizzazioni annuali per lo svolgimento di attività ricreative, che non creino turbative alle specie ittiche presenti (battelli, pedalò, ecc.).

     2. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'attuazione di tutte le misure di sicurezza relative alla pubblica incolumità, rilasciate dalle autorità competenti per predette attività ricreative.

     3. La Regione stabilisce annualmente il costo per il rilascio delle autorizzazioni a scopo ricreativo nelle acque pubbliche interne.

     4. Il costo delle autorizzazioni è incamerato dalla Provincia territorialmente competente.

 

Titolo VII

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 26. Tassa concessione regionale.

     1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230.

     2. La tassa di concessione regionale è annuale e non dovuta nel caso in cui non si eserciti l'attività piscatoria durante l'anno.

     3. Il versamento della tassa di concessione regionale va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.

     4. La licenza di pesca ha validità solo se in regola con i versamenti delle tasse di concessione, che vanno allegati ed esibiti unitamente alla predetta licenza.

 

     Art. 27. Utilizzo risorse finanziarie.

     1. Per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge, la Giunta Regionale ripartisce annualmente una quota dei proventi derivanti dalla riscossione nell’anno precedente della tassa di concessione di cui al precedente art. 16 nel seguente modo:

     a) 70% a favore delle Province;

     b) 30% a favore della Regione. Alla quantificazione della quota di cui al presente comma si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale. [3]

     2. La quota finanziaria destinata alle Province, per le funzioni ad esse delegate, sarà ripartita tenendo a base:

     a) la superficie territoriale, nella misura del 40%;

     b) il numero di licenze rilasciate, nella misura del 40%;

     c) l'accertata necessità di tutela della fauna ittica in particolari situazioni manifestatesi per cause varie e non prevedibili, nella misura del 20%.

     3. Qualora non si dovesse verificare l'ipotesi manifestata alla lettera c) del precedente punto, la quota finanziaria ad essa riservata verrà paritariamente ripartita tra la lettera a) e b).

     4. Le Province utilizzano le risorse per far fronte alle iniziative previste nei Programmi Ittici Annuali, ivi comprese quelle affidate ai Comitati di Gestione degli Ambiti Ittici.

     5. La Regione, per la quota ad essa riservata, predispone ed approva, con atto di Giunta, il programma di iniziative annuali per le funzioni di propria competenza.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 28. Utilizzo fondi primo anno d'applicazione.

     1. La Regione Basilicata, nel primo anno di applicazione della presente legge, può destinare tutta o gran parte dotazione finanziaria inserita in Bilancio per la redazione del Piano Ittico Regionale.

 

     Art. 29. Relazione annuale.

     1. Le Province sono tenute a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione una relazione tecnico-economica, evidenziando le iniziative attivate, gli obiettivi raggiunti, le spese sostenute, nonché le violazioni accertate e le somme incamerate.

 

     Art. 30.

     1. Le presenti disposizioni di legge si applicano anche alle aree naturali protette istituite ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 28/94, salvo diverse disposizioni contenute nei relativi provvedimenti legislativi istituitivi regionali.

 

     Art. 31. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 9 luglio 2009, n. 20.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 49 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[3] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.