§ 1.3.6 – L.R. 16 maggio 1991, n. 10.
Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e sugli Enti strumentali della Regione. Norme per il funzionamento dell'Organo di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 esercizio della funzione di controllo
Data:16/05/1991
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni Generali).
Art. 2.  (Articolazione e Autonomia dell'Organo di Controllo).
Art. 3.  (Costituzione, Durata e Composizione dell'Organo di Controllo).
Art. 4.  (Convocazione delle Adunanze).
Art. 5.  (Adunanze e Deliberazioni).
Art. 6.  (Verbale delle Adunanze).
Art. 7.  (Scioglimento dell'Organo di Controllo).
Art. 8.  (Coordinamento).
Art. 9.  (Rappresentanza in giudizio).
Art. 10.  (Divieti).
Art. 11.  (Elezione dei Presidenti e dei Vice-Presidenti).
Art. 12.  (Attribuzioni del Presidente).
Art. 13.  (Supplenze del Presidente).
Art. 14.  (Assenza o Impedimento dei Componenti Effettivi).
Art. 15.  (Sostituzione dei Componenti e Sospensione).
Art. 16.  (Responsabilità dei Componenti gli Organi di Controllo).
Art. 17.  (Indennità e Rimborso Spese).
Articolazioni territoriali dell'Organo di Controllo Competenze Atti soggetti a controllo di Enti diversi dagli Enti Locali Territoriali
Art. 18.  (Articolazioni Territoriali dell'Organo di Controllo).
Art. 19.  (Atti di Enti diversi dagli Enti Locali Territoriali soggetti al Controllo Regionale).
Art. 20.  (Controllo sugli Atti degli Enti Strumentali).
Art. 21.  (Deliberazione di Urgenza e Immediatamente Eseguibile).
Art. 22.  (Responsabilità dei Dirigenti).
Art. 23.  (Pubblicazione ed Esecutività delle Deliberazioni).
Art. 24.  (Esercizio di Controllo).
Art. 25.  (Audizioni).
Art. 26.  (Pareri Tecnici).
Art. 27.  (Regolarizzazione degli Atti).
Art. 28.  (Provvedimenti dell'Organo di Controllo).
Art. 29.  (Pubblicazione dei Provvedimenti Adottati dall'Organo di Controllo).
Art. 30.  (Relazione annuale).
Art. 31.  (Conservazione degli Atti).
Art. 32.  (Rilascio di copia degli Atti).
Art. 33.  (Ufficio e Personale).
Art. 34.  (Controllo Sostitutivo).
Art. 35.  (Attività Ispettiva).
Art. 36.  (Scioglimento e sospensione degli Organi - Rimozione e sospensione degli Amministratori).
Art. 37.  (Spese di Funzionamento).
Art. 38.  (Norma Transitoria).
Art. 39.  (Norma Finanziaria).
Art. 40.  (Abrogazione).
Art. 41.  (Pubblicazione).


§ 1.3.6 – L.R. 16 maggio 1991, n. 10. [1]

Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e sugli Enti strumentali della Regione. Norme per il funzionamento dell'Organo di Controllo.

(B.U. 23 maggio 1991, n. 23).

 

TITOLO I

L'ORGANO DI CONTROLLO

 

Capo I

Composizione, Funzionamento e Scioglimento dell'Organo di Controllo

 

Art. 1. (Disposizioni Generali).

     1. La Regione Basilicata esercita, nei limiti del proprio territorio, il controllo sugli atti, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni delegato o subdelegato, delle Provincie, dei Comuni, dei loro Consorzi, della Unione dei Comuni, della Comunità Montana, delle Unità Sanitarie Locali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza degli altri Enti Locali e degli Enti Pubblici sottoposti per legge al controllo della Regione.

 

     Art. 2. (Articolazione e Autonomia dell'Organo di Controllo).

     1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti di cui al precedente articolo 1, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 56, I° comma dello Statuto Regionale e della L. n. 142 dell'8-6- 90, è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo, con sede a Potenza e dalle sezioni territoriali di Potenza, Matera, Lagonegro e Melfi.

 

     Art. 3. (Costituzione, Durata e Composizione dell'Organo di Controllo).

     1. L'Organo di controllo è costituito all'inizio di ogni Legislatura, entro novanta giorni dalla seduta del Consiglio regionale di elezione della Giunta, con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per l'intera Legislatura.

     2. Il Consiglio regionale, elegge, col voto favorevole dei tre quinti dei componenti assegnati, gli esperti di propria competenza entro sessanta giorni dalla seduta di cui al precedente comma.

     3. I componenti dell'Organo di Controllo, designati dal Commissario di Governo restano in carica fino a nuove designazioni [2].

     4. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'insediamento del Comitato e delle Sezioni convocandone i componenti entro 30 giorni dal decreto di nomina.

     5. Sino all'insediamento del nuovo Organo di controllo, le relative funzioni vengono esercitate da quello uscente.

     6. Il Comitato regionale di controllo e le sezioni sono rispettivamente composte:

     a) da quattro esperti eletti dal Consiglio regionale di cui:

     1) Uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto, per il Comitato, in una terna proposta con designazione congiunta dagli ordini professionali aventi sede nel territorio regionale, e per ciascuna Sezione, in una terna proposta dagli ordini professionali rispettivamente competenti nel territorio in cui ha sede l'organo di controllo.

     2) Uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in due terne proposte, per il Comitato, con designazione congiunta rispettivamente dagli ordini dei commercialisti e dai collegi dei ragionieri aventi sede nel territorio regionale, e, per ciascuna Sezione, in due terne proposte ciascuna dagli ordini dei commercialisti o dai collegi dei ragionieri rispettivamente competenti nel territorio in cui ha sede l'organo di controllo.

     3) Uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di Sindaco di Presidente della Provincia, di Consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli Enti Locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a Dirigente o equiparata.

     4) Uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di Università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i Segretari comunali o provinciali in quiescenza.

     b) da 1 esperto designato dal Commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio nelle rispettive Province.

     7. Il Consiglio Regionale elegge, col voto favorevole dei tre quinti dei componenti assegnati, un componente supplente avente i requisiti di cui alla lett. a) del comma precedente; un secondo supplente, avente i requisiti di cui alla lett. b) dello stesso comma, è designato dal Commissario del Governo.

     8. Qualora gli ordini o i collegi professionali non procedono alle designazioni di rispettiva competenza, entro 30 giorni dalla data della richiesta, il Consiglio Regionale vi provvede in via sostitutiva, entro i successivi 30 giorni, attingendo tra gli iscritti agli ordini o collegi medesimi.

     9. [3].

     10. Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato e delle Sezioni, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

     11. Ai componenti del Comitato e delle Sezioni si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

 

     Art. 4. (Convocazione delle Adunanze).

     1. Il Comitato regionale e le Sezioni stabiliscono il calendario delle sedute ordinarie che devono avere luogo almeno due volte alla settimana in giorni prefissati, a orario stabilito, senza necessità di convocazione, durante l'orario di ufficio. salvo motivate eccezioni.

     2. Il calendario viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

     3. L'ordine del giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie fissate dal calendario dei lavori, è depositato, presso la segreteria dell'Organo di controllo il giorno precedente all'adunanza, insieme con i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, per la consultazione da parte dei componenti il Collegio.

     4. In caso di necessità, è in facoltà del Presidente convocare il Collegio in seduta straordinaria dandone avviso, anche telegrafico, a turni i componenti, effettivi e supplenti, presso il loro domicilio almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

 

     Art. 5. (Adunanze e Deliberazioni).

     1. Le sedute dell'Organo di Controllo non sono pubbliche.

     2. L'adunanza è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.

     3. i supplenti, partecipano comunque alle adunanze del comitato. Hanno diritto di voto deliberativo solo in assenza dei componenti effettivi. Sono relatori delle pratiche loro assegnate dal Presidente [4].

     4. Le decisioni sono adottate, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione dal voto.

     5. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente o dal relatore.

     6. I componenti del Collegio devono astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione ed alle deliberazioni, concernenti atti che direttamente o indirettamente riguardano interessi proprio o di parenti o affini entro il quarto grado.

 

          Art. 6. (Verbale delle Adunanze).

     1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sintetico delle questioni trattate e delle decisioni adottate; esso è redatto a cura del segretario e sottoscritto da quest'ultimo, dal Presidente e dai componenti ed è approvato dal Collegio nella seduta immediatamente successiva.

     2. Ogni componente del Collegio ha la facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della deliberazione.

 

     Art. 7. (Scioglimento dell'Organo di Controllo).

     1. Il Comitato e le Sezioni sono rinnovati a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti effettivi.

     2. Il Comitato e le Sezioni sono sciolti per ogni altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

     3. Le cause che possono determinare lo scioglimento del Comitato o delle Sezioni devono essere contestate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, all'Organo di controllo, che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

     4. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio, che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

     5. In caso di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo è esercitata dal Comitato di controllo fino all'insediamento del nuovo Organo; se lo scioglimento riguarda il Comitato, le relative funzioni sono esercitate dalla Sezione avente sede nel capoluogo di Regione che viene integrata nei modi previsti dalla legge per il controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali. Il controllo è esercitato nella sede dell'Organo disciolto.

     6. Alla ricostituzione del Comitato regionale di controllo o delle Sezioni, in caso di scioglimento, si provvede entro 50 giorni dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale, nei modi previsti dal precedente art. 3.

 

     Art. 8. (Coordinamento).

     1. Il Presidente della Giunta Regionale promuove le opportune azioni di coordinamento, in collaborazione con i Presidenti del Comitato e delle Sezioni di Controllo, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, in occasione dell'apposito dibattito sulla relazione annuale di cui al successivo art. 30 [5].

     2. Il Presidente della Giunta Regionale promuove e convoca, altresì, riunioni dei componenti del Comitato e delle Sezioni per favorire unitarietà di indirizzo e per assicurare la migliore utilizzazione del personale regionale assegnato.

     3. Il Presidente del Comitato Regionale:

     a) convoca, una volta all'anno riunioni plenarie di tutti i componenti del Comitato regionale e delle Sezioni, al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'Organo di controllo e di assicurare la omogeneità delle procedure;

     b) convoca riunioni dei presidenti delle Sezioni per l'esame di argomenti specifici e straordinari connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo.

     4. Il Consiglio regionale delibera la convocazione di una conferenza annuale sull'esercizio delle funzioni di controllo, con la partecipazione degli enti locali, delle loro associazioni e dell'organo di controllo.

 

     Art. 9. (Rappresentanza in giudizio).

     1. La rappresentanza nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, aventi per oggetto atti dell'Organo di controllo, è del Presidente della Giunta Regionale.

     2. Il Dirigente dell'Ufficio dell'Organo di controllo deve trasmettere al Presidente della Giunta Regionale gli atti relativi al provvedimento impugnato, con le modalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

     3. La Giunta regionale, sentito l'Organo di controllo interessato, delibera in ordine alla opportunità di costituirsi o meno in giudizio.

 

Capo II

Dei Componenti dell'Organo di Controllo

 

     Art. 10. (Divieti).

     1. Ai componenti degli Organi di Controllo è fatto divieto di prestare opere, servizi, ovvero assumere incarichi o nomine di qualsiasi genere, anche a carattere non continuativo, dagli enti le cui deliberazioni sono sottoposte al controllo, rispettivamente, del Comitato e delle Sezioni [6].

 

     Art. 11. (Elezione dei Presidenti e dei Vice-Presidenti).

     1. Nella prima seduta di insediamento, convocata dal Presidente della Giunta Regionale, il Comitato regionale e le Sezioni di Controllo, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eleggono, a scrutinio segreto, e a maggioranza assoluta dei componenti i rispettivi Presidenti tra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

     2. Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta, è eletto Presidente che ha riportato il maggior numero di voti: a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

     3. Con votazione separata e con la stessa modalità vengono eletti il Vice presidente del Comitato regionale ed il Vice presidente della Sezione.

 

     Art. 12. (Attribuzioni del Presidente).

     1. Il Presidente rappresenta il Collegio, formula l'ordine del giorno delle adunanze, convoca il Collegio e presiede la seduta: sottoscrive i verbali delle sedute ed ogni altra decisione del Collegio; ripartisce tra i membri del Collegio i compiti e le attribuzioni relative all'istruttoria e alla relazione sui singoli atti sottoposti al controllo del Collegio medesimo; vigila sull'esecuzione delle decisioni adottate dal Collegio; provvede, in caso di assenza, alla sostituzione dei componenti effettivi con i supplenti.

 

     Art. 13. (Supplenze del Presidente).

     1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vice presidente; in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono assunte dal componente effettivo più anziano di età tra gli eletti dal Consiglio regionale.

 

     Art. 14. (Assenza o Impedimento dei Componenti Effettivi).

     1. I componenti supplenti eletti o designati intervengono alla seduta solo nei casi di assenza o di impedimento dei componenti effettivi della stessa categoria.

     2. I componenti supplenti sono convocati, salvo i casi d'urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, con qualsiasi mezzo, presso il domicilio dagli stessi indicato, dall'Ufficio del Organo di controllo.

 

     Art. 15. (Sostituzione dei Componenti e Sospensione).

     1. Qualora, per qualunque motivo, uno dei componenti il Collegio abbia cessato di farne parte, il Presidente ne dà immediatamente comunicazione al Presidente della Giunta che, entro 15 giorni, ne promuove la sostituzione [7]. Il membro subentrato resta in carica sino alla scadenza del mandato del componente dal lui sostituito. In caso di decadenza, i componenti sono sostituiti con atti contestuali di nomina del sostituto.

     2. Qualora la cessazione della carica riguardi il Presidente del Collegio, le funzioni di cui al I° comma sono svolte dal componente che lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 13.

     3. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dall'Organo di controllo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza. Questi ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta che promuove la sostituzione entro i termini di cui al precedente I° comma.

     4. Le incompatibilità e le ineleggibilità sopravvenute, di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comportano la decadenza dalla carica di componente dell'Organo di controllo. Il Presidente della Giunta regionale assegna il termine di 10 giorni per la rimozione delle cause sopravvenute di incompatibilità o di ineleggibilità; ove il componente non ottemperi nel termine assegnato, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, prende immediatamente atto della decadenza dalla carica.

     5. I componenti dell'Organo di Controllo che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del proprio collegio ovvero assumano uno degli incarichi vietati dal precedente art. 10 decadano dalla carica. La causa di decadenza è comunicata dall'Ufficio Enti Locali al Presidente della Giunta Regionale che la contesta all'interessato. Questi ha facoltà di controdedurre entro 15 giorni dalla contestazione. In tal caso il Presidente trasmette gli atti al Consiglio Regionale, che decide in merito. La decadenza dei componenti dell'organo di controllo è dichiarata, in ogni caso, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme provvedimento motivato del Consiglio Regionale.

     6. La pronunzia di decadenza deve essere tempestivamente comunicata al Presidente dell'Organo di Controllo interessato.

     7. I componenti dell'Organo di Controllo sono sospesi, con delibera del Consiglio Regionale, dalle loro funzioni nei casi e con le modalità previste dalla legge statale che disciplina la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

 

     Art. 16. (Responsabilità dei Componenti gli Organi di Controllo).

     1. I componenti degli Organi di controllo sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti degli enti sottoposti a controllo per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 17. (Indennità e Rimborso Spese).

     1. Ai componenti il Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate viene corrisposta una indennità mensile nella seguente misura:

     a) - per il Presidente: lire 1.200.000

     b) - per il V. Presidente: lire 1.000.000

     c) - per i componenti effettivi e supplenti: lire 800.000

     Tali indennità sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria [8].

     2. Il Presidente ed il Vice Presidente degli Organi di controllo, collocati fuori ruolo, continueranno a percepire dall'Amministrazione di appartenenza il trattamento economico loro spettante; se dipendenti privati collocati in aspettativa non retribuita, hanno diritto ad una indennità pari al trattamento economico in godimento e, comunque, l'indennità non può essere maggiore del trattamento economico previsto per il dirigente di ufficio della Regione [9].

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

     5. Ai componenti del Comitato e delle Sezioni che non hanno la residenza nel Comune in cui ha sede l'Organo di Controllo del quale fanno parte, è corrisposto, inoltre, per ogni seduta, il rimborso delle spese di viaggio se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici e nel caso dell'uso di mezzo privato, l'importo di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro della distanza stradale tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'Organo di Controllo.

     6. Le spese di viaggio sono commisurate comunque alla minore distanza tra i comuni in cui ha sede l'Organo di Controllo e quella di domicilio o abituale dimora del componente.

     7. L'autorizzazione all'uso del mezzo privato è rilasciata dal Presidente dell'Organo di Controllo.

     8. Ai Presidenti ed ai componenti l'Organo di Controllo che, per ragioni del loro Ufficio, si rechino previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, fuori della località in cui ha sede l'Organo medesimo, compete anche il trattamento economico di missione nella misura prevista dalla L.R. 4-6-79 n. 18 e successive modificazioni.

 

TITOLO II

L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO

 

Capo I

     Articolazioni territoriali dell'Organo di Controllo Competenze

Atti soggetti a controllo di Enti diversi dagli Enti Locali Territoriali

 

     Art. 18. (Articolazioni Territoriali dell'Organo di Controllo).

     1. Il Comitato regionale esercita la funzione di controllo sugli atti:

     a) delle Provincie;

     b) dei Consorzi di cui all'art. 25 della Legge 142/90, costituiti tra i Comuni e Province e tra Province;

     c) [12];

     d) degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     e) dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata, [13] dell'E.C.O.P.R.O.L., dell'Ente Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, degli Enti Provinciali per l'Edilizia Residenziale, dell'Ente Regionale per la gestione delle Acque Lucane, dell'Istituto Regionale per il Diritto allo studio universitario della Basilicata, [14] dell'I.B.R.E.S., dell'A.R.S.A., nonché di altri enti strumentali della Regione Basilicata che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa, per i quali è previsto il controllo;

     f) di tutti gli altri enti pubblici soggetti al controllo della Regione Basilicata con esclusione di quelli sottoposti al controllo dalle Sezioni.

     2. Le Sezioni esercitano la funzione di controllo sugli atti:

     a) dei Comuni e dei Consorzi tra Comuni;

     b) delle Unioni dei Comuni e delle Comunità Montane;

     c) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

     3. La Sezione con sede in Potenza esercita la funzione di controllo sugli atti dei seguenti Comuni e degli altri Enti di cui al comma secondo aventi sede nei medesimi comuni:

     - Potenza, Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno, Picerno, Pietragalla, Petrapertosa, Pignola, Roccanova, Ruoti, San Chirico Nuovo, San Martino d'Agri, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza e Viggiano.

     4. La Sezione con sede in Lagonegro esercita la funzione di controllo sugli atti dei seguenti Comuni e degli altri Enti di cui al secondo comma aventi sede nei medesimi comuni:

     - Lagonegro, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla Sul Sinni, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sarconi, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina e Viggianello.

     5. La Sezione con sede in Melfi esercita la funzione di controllo sugli atti dei seguenti Comuni e degli altri Enti di cui al precedente secondo comma aventi sede nei medesimi Comuni:

     - Melfi, Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.

     6. La Sezione con sede in Matera esercita la funzione di controllo su tutti i Comuni che fanno parte della Provincia di Matera e su tutti gli Enti di cui al precedente secondo comma aventi sede nei medesimi Comuni.

 

     Art. 19. (Atti di Enti diversi dagli Enti Locali Territoriali soggetti al Controllo Regionale).

     1. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità gli atti degli enti di cui alle lettere d), e), f) - primo comma - e alla lettera d) - secondo comma - del precedente art. 18 di seguito indicati:

     a) gli statuti, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

     b) i programmi e piani annuali e pluriennali, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi e progetti di opere pubbliche, i programmi di opere industriali o di opere di carattere esclusivamente redditizio;

     c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

     d) i piani regolatori, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi e gli eventuali pareri in materia;

     e) la disciplina dello stato giuridico e le assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

     f) le convezioni e gli atti costitutivi e modificativi di forme associative;

     g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

     h) l'assunzione diretta dei servizi, la concessione di servizi, la costituzione di aziende, la partecipazione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizio mediante convenzione;

     i) la disciplina generale della tariffa per la fruizione dei beni e dei servizi, le quote di partecipazione, di associazione, canoni;

     l) la contrazione di mutui, emissioni di prestiti obbligazionari, l'assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi;

     m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;

     n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni;

     o) la nomina, la designazione, la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni cui l'ente partecipa;

     p) l'elezione o la nomina degli organi esecutivi, monocratici o collegiali, la nomina dei revisori dei conti;

     q) la nomina dei dirigenti dell'ente;

     r) le liti attive, passive e transazioni;

     s) le consulenze a carattere continuativo;

     t) i compensi, le indennità e i rimborsi spese agli amministratori ed ai revisori;

     u) i compensi, le indennità ed i rimborsi spese non previsti espressamente da norme di legge o regolamenti.

     2. Non sono soggette a controllo di legittimità le deliberazioni di mera esecuzione di precedenti atti e gli atti privi di carattere dispositivo.

 

     Art. 20. (Controllo sugli Atti degli Enti Strumentali). [15]

     1. Il controllo sugli atti degli enti di cui alla lett. e) del primo comma del precedente art. 18 è esercitato nel modo seguente:

     a) sono sottoposte al controllo di merito e di legittimità del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, previo parere motivato della Commissione Tecnico Consultiva di cui all'art. 13 della L.R. 9/86, le deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività annuali e/o pluriennali, i regolamenti, le piante organiche, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i costi consuntivi, gli statuti, le emissioni di prestiti obbligazionari;

     b) sono sottoposte al controllo di merito e di legittimità della Giunta Regionale previo parere motivato dalla Commissione Tecnico Consuntiva di cui all'art. 13 della L.R. 9/86, nei termini e nei modi di cui ai successivi artt. 24 e 28, le deliberazioni concernenti gli interventi di assistenza tecnica ed economica, le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie e le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;

     c) il controllo del Consiglio e della Giunta è esercitato anche attraverso la richiesta di riesame;

     d) i rimanenti atti, di cui al precedente art. 19, adottati dagli enti di cui al presente articolo sono sottoposti, secondo le procedure e termini di cui alla presente legge, al controllo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo e sono trasmessi, per competenza, dall'Ente deliberante alla Giunta regionale.

     2. Le deliberazioni di cui alla lettera a), corredate dal parere reso dalla Commissione Tecnico Consultiva, devono essere trasmesse dalla Giunta Regionale, entro il termine perentorio di 25 giorni dal ricevimento, al Consiglio Regionale che decide entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con suo provvedimento definisce i periodi di sospensione di attività del Consiglio Regionale per ferie o altre attività riconosciute. In tali circostanze i termini di cui al presente comma sono prolungati del periodo di sospensione dell’attività del Consiglio [16].

     3. Gli atti deliberativi adottati dal Consiglio Regionale o dalla Giunta nell'esercizio della funzione di controllo di cui al presente articolo sono definitivi e non sono soggetti al controllo della Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale.

     4. La nomina da parte del Consiglio Regionale di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, per l'adozione del bilancio degli enti di cui alla lett. e) dell'art. 18 I° comma, comporta lo scioglimento dagli Organi Collegiali e la rimozione dei Presidenti e dei Vice Presidenti con la conseguente nomina da parte del Consiglio Regionale di un Commissario straordinario che esercita i poteri degli Organi ordinari dell'ente che devono essere ricostituiti, a norma di legge, entro tre mesi dalla sua nomina.

     5. Per gli altri atti obbligatori di cui alle lettere a) e b) del presente articolo che non dovessero essere adottati dai competenti organi degli enti strumentali, il controllo è esercitato dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Regionale secondo le rispettive competenze con le procedure di cui al successivo art. 34 della presente legge.

     6. Dallo scioglimento del Consiglio Regionale all'insediamento del Consiglio neo-eletto e, comunque, fino alla costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, l'attività di controllo sugli atti degli enti strumentali esercitata dal Consiglio Regionale, è demandata alla Giunta Regionale.

 

     Art. 21. (Deliberazione di Urgenza e Immediatamente Eseguibile).

     1. La trasmissione all'Organo di Controllo delle deliberazioni, obbligatoriamente soggette a controllo, dichiarate urgenti a quelle dichiarate immediatamente eseguibili, ha luogo entro 5 giorni dalla adozione, a pena di decadenza della stessa.

     2. Le deliberazioni dichiarate urgenti e quelle dichiarate immediatamente eseguibili devono essere affisse, per la pubblicazione, all'albo pretorio entro lo stesso termine di cinque giorni.

     3. Le deliberazioni non soggette a controllo e dichiarate immediatamente eseguibili devono essere affisse, per la pubblicazione, all'albo pretorio dell'ente entro 5 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

 

     Art. 22. (Responsabilità dei Dirigenti).

     1. Su ogni proposta di provvedimento degli organi deliberanti degli enti di cui alla lettera d) - e) ed f) primo comma ed alla lettera d) secondo comma dell'art. 18 [17], è richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché per il profilo di legittimità, del funzionario individuato per legge o per regolamento a svolgere le funzioni di direttore o coordinatore degli Uffici o altra qualifica equivalente.

     2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

     3. I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

 

     Art. 23. (Pubblicazione ed Esecutività delle Deliberazioni).

     1. Tutte le deliberazioni degli enti soggetti a controllo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

     2. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

     3. L'accertamento della non assoggettabilità a controllo è effettuato dallo stesso Organo deliberante ed è dichiarato a margine del dispositivo.

     4. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

 

Capo II

    L'esercizio del Controllo e Provvedimenti dell'Organo di Controllo

 

     Art. 24. (Esercizio di Controllo).

     1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi in duplice esemplare autenticato, corredati da un elenco descrittivo degli stessi, anche in duplice esemplare, dei quali uno sarà restituito all'Ente deliberante con l'apposizione del timbro e data di ricezione. ll termine per la trasmissione degli atti è di 10 giorni dalla loro adozione e fatta salva ogni altra eventuale responsabilità, anche ai sensi degli articoli 53 e 58 della legge 142/90, decorso comunque il termine di giorni 30, gli anti si intendono decaduti.

     2. Gli atti inviati a controllo divengono esecutivi se, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento, l'Organo di Controllo, con provvedimento motivato, non abbia pronunciato l'annullamento o chiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dandone, entro il medesimo termine comunicazione all'Ente interessato, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma, che contenga il testo del dispositivo del provvedimento.

     3. Il testo integrale del provvedimento deve essere trasmesso all'Ente deliberante entro i successivi dieci giorni.

     4. Il termine dei 20 giorni è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza, l'Organo di Controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante.

     5. In tal caso, l'atto diviene esecutivo se, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della risposta l'Organo di Controllo non ne abbia pronunciato l'annullamento.

     6. Gli atti in ordine ai quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, si intendono decaduti, ove non sia fatta pervenire risposta all'Organo di Controllo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

     7. La decadenza dell'atto è accertata dall'Organo di Controllo competente salvo che non sia intervenuto il ritiro dell'atto stesso, ed è comunicata al legale rappresentante dell'ente deliberante.

     8. Sono fatti salve i termini diversi espressamente previsti agli articoli 34 e 46 della legge n. 142/90.

 

     Art. 25. (Audizioni).

     1. I rappresentanti legali degli enti sottoposti a controllo devono essere sentiti dal Collegio nel caso di richiesta scritta, in relazione ad atti determinati non ancora esaminati.

     2. I rappresentanti legali degli enti possono essere invitati alle adunanze del Collegio esclusivamente per fornire chiarimenti relativi all'atto sottoposto al controllo.

     3. I rappresentanti legali degli enti possono farsi sostituire, alle audizioni, da altri amministratori da loro stessi formalmente delegate possono farsi assistere da esperti dipendenti degli enti.

     4. L'audizione non interrompe il termine di 20 giorni per l'esame dell'atto.

 

     Art. 26. (Pareri Tecnici).

     1. L'Organo di controllo, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, può chiedere pareri tecnici ad organi ed uffici centrali e periferici dello Stato e della Regione.

     2. La richiesta di parere non interrompe i termini di cui all'art. 46 della legge 8-6-1990 n. 142.

 

     Art. 27. (Regolarizzazione degli Atti).

     1. Il Presidente del Collegio, qualora l'atto inviato presenti errori od omissioni materiali, può invitare l'ente deliberante a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

     2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata occasionalmente, quando ciò sia necessario ai fini della rapidità del procedimento.

     3. L'Organo dell'Ente che ha emesso il provvedimento può deliberare il mero ritiro dell'atto prima che sullo stesso sia intervenuta decisione dell'Organo di controllo.

 

     Art. 28. (Provvedimenti dell'Organo di Controllo).

     1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'Ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

     2. L'Organo di Controllo adotta, nell'esercizio delle sue funzioni i seguenti provvedimenti:

     a) l'annullamento per vizi di legittimità;

     b) la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

     3. Il provvedimento di annullamento deve essere sufficientemente motivato e deve indicare, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

     4. I provvedimenti dell'Organo di controllo sono definitivi.

     5. Qualora non venga adottato alcuno dei provvedimenti suindicati, l'atto sottoposto a controllo viene restituito all'Ente deliberante con il visto recante la formula "non sono stati riscontrati vizi di legittimità".

 

     Art. 29. (Pubblicazione dei Provvedimenti Adottati dall'Organo di Controllo).

     1. Le decisioni definitive adottate dall'Organo di controllo, sono trasmesse, in forma integrale dal Dirigente dell'Ufficio al Presidente della Giunta Regionale.

     2. L'Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni della Giunta Regionale, in collaborazione con gli uffici del Comitato e delle Sezioni e dell'Ufficio Enti Locali del dipartimento Presidenza Giunta, cura la pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale della Regione delle decisioni sugli atti sottoposti al controllo obbligatorio per legge.

 

     Art. 30. (Relazione annuale).

     1. I Presidenti del Comitato e delle Sezioni trasmettono, entro il 28- 2 di ogni anno al Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

     2. La relazione deve essere approvata dal Comitato o dalle Sezioni e deve contenere le eventuali osservazioni o relazioni dei singoli componenti.

     3. Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo e devono essere analiticamente indicati:

     a) il numero delle sedute del Collegio;

     b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;

     c) il numero degli atti annullati suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;

     d) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti e elementi integrativi di giudizio;

     e) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;

     f) una valutazione in merito all'attività di controllo o alla normativa in vigore, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, alla funzionalità degli Uffici, con eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.

     4. Le relazioni formeranno oggetto di apposito dibattito in Consiglio Regionale, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.

 

     Art. 31. (Conservazione degli Atti).

     1. Gli atti sottoposti al controllo sono tenuti negli archivi del Comitato e delle Sezioni per la durata minima di cinque anni, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

 

     Art. 32. (Rilascio di copia degli Atti).

     1. I Dirigenti degli Uffici degli Organi di Controllo rilasciano, nei modi e nei termini fissati dalle norme vigenti, a chiunque ne faccia richiesta, copia delle decisioni emesse dal Collegio.

     La spesa è a carico dei richiedenti.

 

     Art. 33. (Ufficio e Personale).

     1. Il Comitato e le Sezioni si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, di uffici costituiti nei modi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

     2. La Giunta Regionale nomina i dirigenti degli uffici del Comitato e delle Sezioni, nonché i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

     3. Funge da segretario per la verbalizzazione delle sedute un funzionamento regionale nominato dal Comitato di Controllo dalle Sezioni in servizio presso i rispettivi uffici.

     4. Il personale in servizio presso gli Organi di controllo dipende funzionalmente dal Presidente del rispettivo organo, fatte salve le competenze e le responsabilità previste dalla L.R. 6-6-1986, n. 9 e dalle leggi regionali di recepimento dei contratti collettivi.

     5. Al Comitato di Controllo e alle Sezioni non possono essere assegnati dipendenti che ricoprono cariche elettive presso gli enti i cui atti sono sottoposti e controllo.

     6. I divieti di cui al precedente art. 10 si applicano ai dipendenti regionali in servizio presso gli organi di controllo, nonché a turni i dipendenti regionali operanti presso uffici che esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività degli enti locali e degli enti strumentali.

 

Capo III

Controllo Sostitutivo

 

     Art. 34. (Controllo Sostitutivo).

     1. Il controllo sostitutivo per tutti gli enti sottoposti al controllo di legittimità di cui alla presente legge, è esercitato dal Comitato e dalle Sezioni, nell'ambito delle rispettive competenze, esclusivamente per adempiere ad atti dovuti per legge ai quali l'ente non abbia provveduto nei termini previsti e non vi provveda entro 30 giorni dalla diffida dell'Organo di Controllo. Il termine di 30 giorni può essere motivatamente derogato per i casi di urgenza.

     2. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Organo di controllo nomina un Commissario ad acta designato dal Presidente della Giunta tra dirigenti regionali secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nell'atto di nomina è indicato il compenso spettante al Commissario, da commisurarsi alla qualità ed alla complessità dell'atto da porre in essere. Il compenso spettante ai Commissari ad acta, che è a carico dell'Ente controllato, è calcolato facendo riferimento a parametri oggettivi adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente del Comitato regionale predisposta in una riunione dei Presidenti delle Sezioni indetta ai sensi della lett. b), comma 3 del precedente art. 8 dopo aver sentito la Federazione regionale delle Autonomie Locali. Anche il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, fissato nella misura prevista per i dirigenti regionali, è a carico dell'Ente controllato [18].

     3. Per le designazioni e le nomine dei rappresentanti dei Comuni e delle Province, l'Organo di Controllo, accertata l'inosservanza delle procedure previste dal quinto comma dell'art. 36 della L. 8-6-90 n. 142, adotta i provvedimenti sostitutivi nel termine perentorio dei successivi 60 giorni.

     4. Gli atti posti in essere dal Commissario sono soggetti agli ordinari controlli e devono ispirarsi alla massima salvaguardia delle autonomie locali.

 

     Art. 35. (Attività Ispettiva).

     1. Il Presidente della Giunta Regionale dispone, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, ispezioni presso gli enti di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma del precedente art. 18 nonché presso gli enti di cui alla lett. d) del primo comma dell'articolo medesimo in conformità dell'art. 42 della legge 833/78 e degli articoli n. 19 e n. 21 del D.P.R. n. 617/80.

     2. La deliberazione della Giunta Regionale determina finalità ad ambiti, modalità e termini delle singole ispezioni e nomina gli ispettori ai quali non può essere opposto il segreto d'Ufficio.

 

     Art. 36. (Scioglimento e sospensione degli Organi - Rimozione e sospensione degli Amministratori).

     1. Il controllo sugli organi degli enti di cui alla lett. e) del primo comma [19] del precedente art. 18, è esercitato dalla Regione.

     2. Gli Organi vengono sciolti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale:

     a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

     b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per dimissioni o decadenza di almeno la metà dei componenti;

     c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

     3. Con il Decreto del Presidente della Giunta di scioglimento dell'Organo assembleare si provvede alla nomina del Commissario dell'Ente su conforme deliberazione del Consiglio Regionale.

     4. Il rinnovo dell'Organo, nell'ipotesi di scioglimento, deve avvenire entro 90 giorni dal decreto di cui al comma precedente.

     5. I componenti, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, decadono automaticamente dagli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti in ragione della carica rivestita e sono sostituiti dal Commissario.

     6. L'efficacia del provvedimento di scioglimento decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, gli organi esecutivi ed i singoli amministratori componenti degli organi collegiali degli enti di cui al precedente 2° comma, sono rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla L. 13-9-82, n. 646 c successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza. Gli organi che hanno proceduto alla loro elezione provvederanno alla loro sostituzione nel termine di trenta giorni. I rimossi non sono rieleggibili.

 

TITOLO III

 

Capo I

Norme Transitorie e Finali

 

     Art. 37. (Spese di Funzionamento).

     1. Le spese di funzionamento dell'Organo di controllo sono a carico della Regione Basilicata, che provvede, tramite il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio.

 

     Art. 38. (Norma Transitoria).

     1. Alla prima costituzione dell'Organo di controllo, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 39. (Norma Finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1991, con lo stanziamento previsto al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

     2. Per gli anni successivi farà carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

 

     Art. 40. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate le Leggi Regionali 14-3-88 n. 11, 14-3-88 n. 12 e 9- 4-90 n. 12.

 

     Art. 41. (Pubblicazione).

     1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[2] Punto così modificato dall'art. unico della L.R. 29 marzo 1993, n. 13.

[3] Punto soppresso dall'art. unico della L.R. 29 marzo 1993, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 3.

[5] Comma così rettificato dall'art. unico della L.R. 11 novembre 1991, n. 20.

[6] Comma così rettificato dall'art. unico della L.R. 11 novembre 1991, n. 20.

[7] Comma così rettificato dall'art. unico della L.R. 11 novembre 1991, n. 20.

[8] I presenti commi 1 e 2 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 3.

[9] I presenti commi 1 e 2 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 3.

[10] I presenti commi 1 e 2 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 3.

[11] I presenti commi 1 e 2 così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 3.

[12] Lettera abrogata dall'art. unico della L.R. 11 novembre 1991, n. 20.

[13] Lettera già modificata dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 1994, n. 32 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 28 febbraio 1995, n. 22.

[14] Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 30 luglio 1996, n. 34.

[15] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. unico della L.R. 16 luglio 1993, n. 32.

[16] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 47.

[17] Comma così rettificato dall'art. unico della L.R. 11 novembre 1991, n. 20.

[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 3.

[19] Comma così rettificato dall'art. unico della L.R. 11 novembre 1991, n. 20.