§ 4.4.61 - L.R. 10 aprile 2000, n. 39.
Istituzione della riserva San Giuliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/04/2000
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Ridenominazione, istituzione e finalità della riserva.
Art. 2.  Norme di tutela.
Art. 3.  Gestione della Riserva.
Art. 4.  Programma di gestione territoriale della Riserva.
Art. 5.  Regolamento della Riserva.
Art. 6.  Attribuzioni del Comune.
Art. 7.  Gestione ed acquisizione di beni immobili.
Art. 8.  Programma di spesa.
Art. 9.  Misure di incentivazione.
Art. 10.  Vigilanza.
Art. 11.  Sorveglianza.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Entrate della Riserva.
Art. 14.  Norma di rinvio.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.  Pubblicazione.


§ 4.4.61 - L.R. 10 aprile 2000, n. 39.

Istituzione della riserva San Giuliano.

(B.U. 15 aprile 2000, n. 27).

 

Art. 1. Ridenominazione, istituzione e finalità della riserva.

     1. [1].

     2. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, è istituita con la presente legge la Riserva naturale orientata "San Giuliano".

     3. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, nonché degli articoli 4 e 6 della medesima legge l'istituzione Riserva naturale orientata "San Giuliano" ha le seguenti specifiche finalità:

     a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio della Riserva;

     b) sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale verso l'ottimale mantenimento degli habitat recuperando, a tal fine, le aree degradate;

     c) proteggere le specie animali e vegetali tipiche dell'area naturale, ricostituendo i loro habitat, i luoghi di sosta per la fauna selvatica migratoria, ed eventualmente reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione per conservare l'elevata biodiversità presente;

     d) favorire l'attività scientifica, culturale e didattica promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;

     e) promuovere l'attività di agricoltura biologica e pratiche zootecniche ecocompatibili ad alto livello qualitativo sulle aree agricole private ricomprese nella riserva, quale esempio applicabile nelle aree contermini alla stessa.

     4. L'area della Riserva naturale orientata "San Giuliano", comprende i territori del comune di Matera, Miglionico e Grottole, come individuati nella cartografia in scala 1:50.000, costituente parte integrante della presente legge e come di seguito descritti:

     - partendo dal Km. 560 della S.S. 7 Matera - Ferrandina, in prossimità dello svincolo per "Diga San Giuliano", ci si immette su un cavalcavia e si segue la strada sulla destra. Poco più avanti si imbocca sulla sinistra la strada brecciata consortile e si prosegue sempre diritto fino a superare il ponticello sul torrente Acquaviva; subito dopo si svolta a destra immettendosi sulla strada asfaltata Bradanica che costeggia la destra orografica dell'invaso e si prosegue risalendo il bacino del Bradano fino al bivio per Grassano, posto nei pressi del ponte Bailey (ex Ponte Cagnolino). A tale bivio si prosegue dritto lungo la Bradanica fino al ponte sovrastante il torrente Bilioso. Si prosegue lungo la riva sinistra del torrente Bilioso fino ad arrivare alla confluenza con il Bradano, si risale in sinistra lungo il vallone Arsizza fino ad incrociare la strada provinciale Matera-Irsina che corre in sinistra Bradano. Giunti sulla strada si svolta a destra e si prosegue fino al bivio per Matera; si svolta poi a sinistra fino ad un nuovo bivio per Matera. A questo punto si prende la diramazione di destra seguendo la strada asfaltata in sinistra Bradanica e si prosegue costeggiando l'invaso fino ad incontrare la Strada Statale n. 7; da qui si prosegue in destra fino ad arrivare sul ponte della gravina del Bradano e si prosegue lungo la statale fino ad arrivare al Km. 560 e quindi al punto di partenza.

     5. I confini della Riserva sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge da parte dell'Amministrazione Provinciale di Matera recanti la scritta "Regione Basilicata - Provincia di Matera - Riserva naturale orientata San Giuliano".

 

     Art. 2. Norme di tutela.

     1. Sull'intero territorio della riserva, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, per quest'ultima l'Ente gestore dovrà predisporre apposita regolamentazione, sono espressamente vietate:

     a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l'asportazione di materiali inerti, minerali, organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio autorizzate dall'ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale effettuati dall'organismo gestore;

     b) il transito di qualsiasi mezzo motorizzato fuori dalle strade e dai sentieri segnalati; sono esclusi dal divieto i mezzi di servizio della riserva, i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi impiegati sui terreni agrari durante i lavori agricoli;

     c) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione di quelle agricole su terreni già posti a coltura, e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva ivi compresa la realizzazione di nuovi insediamenti;

     d) l'apertura di cave e discariche;

     e) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità della riserva;

     f) la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

     g) l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti;

     h) la costruzione di nuovi insediamenti produttivi e artigianali anche se connessi all'attività agricola;

     i) l'impiego nell'attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

     l) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate;

     m) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell'anno;

     n) l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla riserva naturale e di quella viaria ordinaria.

     2. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivo art. 6, specificherà meglio gli interventi consentiti volti al conseguimento delle finalità istitutive della stessa.

 

     Art. 3. Gestione della Riserva.

     1. La gestione della Riserva naturale orientata "San Giuliano", in applicazione dell'art. 15 della L.R. n. 28/1994, è delegata alla Amministrazione Provinciale di Matera.

     2. L'Ente esercita le funzioni amministrative ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali, istituzioni, associazioni protezionistiche ufficialmente riconosciute in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. L'Amministrazione Provinciale garantisce la partecipazione degli Enti Locali alle scelte prioritarie nell'ambito della gestione della Riserva in applicazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     4. L'Amministrazione Provinciale per la gestione della Riserva si avvale della consulenza tecnica e scientifica dell'ufficio regionale Tutela della Natura e del Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente di cui alla L.R. 28/94, art. 11.

 

     Art. 4. Programma di gestione territoriale della Riserva.

     1. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, aggiornabile periodicamente ad ogni inizio di legislatura dell'Amministrazione Provinciale, individua gli interventi volti al conseguimento delle finalità istitutive della Riserva ed in particolare:

     - individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;

     - indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;

     - prevede il piano di gestione forestale e le norme ed indirizzi relativi alle attività agricole;

     - individua il sistema di attrezzature, impianti e servizi;

     - prevede gli interventi per la prevenzione degli incendi con gli organi competenti nel rispetto del Piano annuale antincendio predisposto dall'ufficio regionale competente;

     - indica il programma dell'attività di sorveglianza;

     - regolamenta l'accesso, le modalità di fruizione e l'esercizio delle attività consentite ivi comprese le attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica.

     2. I suddetti interventi saranno puntualmente riportati su idonea cartografia in scala non inferiore a 1:10.000.

     3. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare il Programma di gestione di concerto con i Comuni e gli uffici regionali competenti per materia ed adottarlo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     4. La delibera di adozione diventa esecutiva a seguito della relativa affissione agli Albi Pretori della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati dove chiunque potrà prenderne visione per trenta giorni e presentare eventuali osservazioni.

     5. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, la Giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del Programma ai criteri ed indirizzi della programmazione regionale in materia di aree protette indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine.

     6. Il Programma è approvato in via definitiva dalla Amministrazione Provinciale entro i successivi trenta giorni. L'atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni ed alla eventuale pronunzia della Giunta Regionale.

     7. Il Programma è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 

     Art. 5. Regolamento della Riserva.

     1. Entro sei mesi dalla istituzione della Riserva contestualmente al Programma di gestione della Riserva l'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare di concerto con i Comuni ed approvare un apposito regolamento di disciplina delle attività consentite entro il territorio della stessa anche in relazione al precedente art. 2.

     2. Nel regolamento sarà individuata, altresì, la forma di coinvolgimento degli Enti Locali, di cui al precedente art. 3.

     3. Il regolamento acquista efficacia dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 

     Art. 6. Attribuzioni del Comune.

     1. I Comuni territorialmente competenti:

     1) partecipano alla redazione del Programma di gestione territoriale della riserva d'intesa con l'Amministrazione Provinciale;

     2) partecipano alla redazione del regolamento della riserva d'intesa con l'Amministrazione Provinciale;

     3) curano l'asportazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, e concorrono nella sorveglianza con i propri agenti di polizia urbana, lungo le strade ed in ogni altro luogo pubblico all'interno della riserva, secondo il dettato delle vigenti disposizioni di legge in materia in occasione di particolari flussi consolidati e nell'ambito di circostanze specifiche o su richiesta dell'Amministrazione Provinciale.

 

     Art. 7. Gestione ed acquisizione di beni immobili.

     1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili ricadenti nell'area della Riserva, di proprietà degli Enti territorialmente interessati, necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale della Riserva, è operata in modo unitario dalla Amministrazione Provinciale.

     2. L'acquisizione di terreni ed immobili è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/1994 la cui applicazione si estende anche alle Riserve.

     3. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente Regione o Provincia, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente acquirente.

 

     Art. 8. Programma di spesa.

     1. Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Ente gestore predispone ed approva un programma di spesa, relativo al programma di gestione nell'ambito del proprio stanziamento destinato alla gestione della Riserva, inviandolo preliminarmente all'Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata per opportuna conoscenza.

 

     Art. 9. Misure di incentivazione.

     1. Per i territori compresi nel perimetro delle riserve regionali si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 23 della L.R. 28- 6-1994 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'area delle riserve è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti, anche da privati, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di gestione relativi alle opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, alle opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali compatibili, ed alle attività culturali e formative nei campi di interesse delle riserve.

 

     Art. 10. Vigilanza.

     1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione della Riserva ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 28/94.

     2. A tale scopo l'Amministrazione Provinciale invia alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla attività di gestione svolta in attuazione della presente legge.

 

     Art. 11. Sorveglianza.

     1. La sorveglianza sul territorio della Riserva e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:

     a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca provinciali ed al Corpo Forestale dello Stato;

     b) a guardie ecologiche volontarie, coordinate dall'Ente gestore, di associazioni riconosciute dal Ministero Ambiente, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza.

 

     Art. 12. Sanzioni.

     1. Alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, al Programma ed al regolamento della Riserva, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai rispettivi punti di Cui al precedente art. 4 che devono essere comminate in rapporto alle normative vigenti per le specifiche materie.

     2. In caso di violazioni di altre disposizioni dell'Ente gestore la Riserva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

     3. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia, ove sia esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal programma e dal regolamento della Riserva, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino e la eventuale ricostituzione di specie animali e vegetali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di esecuzione di opere.

     4. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 ed all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

 

     Art. 13. Entrate della Riserva.

     1. Costituiscono entrate dell'Ente Gestore della Riserva, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) i contributi ordinari, previsti nella legge di bilancio, e straordinari della Regione e degli altri Enti pubblici;

     b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

     c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

     d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

     e) gli eventuali redditi patrimoniali;

     f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dalla Riserva;

     g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente gestore ai sensi del precedente art. 12;

     h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali effettuate dall'ente gestore;

     i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente gestore.

 

     Art. 14. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e nella legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, in quanto compatibili.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri per la gestione iniziale della Riserva, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario in corso, si provvede con i fondi stanziati al Capitolo 1230 del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 e per gli anni seguenti con le leggi di bilancio.

 

     Art. 16. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica il numero 4), lettera a), primo comma, art. 10 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28.