§ 6.1.177 - L.R. 30 aprile 2009, n. 6.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:30/04/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per le aree terremotate
Art. 2.  Interventi in materia di TPL in favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009
Art. 3.  Misure straordinarie per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e per i consumatori
Art. 4.  Misure a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 6 aprile 2009 beneficiari di finanziamenti di Programmi Operativi Regionali FSE Abruzzo o di finanziamenti regionali
Art. 5.  Mobilità del personale sanitario
Art. 6.  Proroga di termini
Art. 7.  Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive
Art. 8.  Rifinanziamento di leggi regionali
Art. 9.  Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno
Art. 10.  Ridenominazione di capitoli di bilancio nello stato di previsione della spesa
Art. 11.  Modifiche alla L.R. 21 novembre 2008, n. 16
Art. 12.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 maggio 1995, n. 103
Art. 13.  Interventi nel campo delle donazioni di organi e tessuti - Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa
Art. 14.  Destinazione di proventi in materia sanitaria
Art. 15.  Disposizioni in materia di personale
Art. 16.  Disposizioni in materia di entrate regionali
Art. 17.  Riprogrammazione economie vincolate
Art. 17 bis.  Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 18.  Attività di Audit regionale per la programmazione 2007/2013
Art. 19.  Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà
Art. 20.  Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL
Art. 21.  Interventi in favore del porto canale di Pescara
Art. 22.  Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento
Art. 23.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 settembre 1998, n. 80
Art. 24.  Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77
Art. 25.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 marzo 2008, n. 5
Art. 26.  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa per il personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli enti, aziende, agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione
Art. 27.  Modifiche alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10
Art. 28.  Disposizioni transitorie in ordine agli organi delle Comunità Montane in deroga alle disposizioni della L.R. 27.6.2008, n. 10
Art. 29.  Revoca dei finanziamenti
Art. 30.  Revoca dei contributi
Art. 31.  Disposizioni in merito alla disciplina delle acque minerali e termali
Art. 32.  Modifiche all’art. 10 della l.r. n. 126/1995
Art. 33.  Modifiche alla l.r. n. 35/2006
Art. 34.  Modifiche all’art. 36 della l.r. n. 96/1996
Art. 35.  Norma transitoria
Art. 36.  Patto di stabilità interno
Art. 37.  Estensione e regole del patto di stabilità interno
Art. 38.  Norma finanziaria
Art. 39.  Entrata in vigore


§ 6.1.177 - L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

(B.U. 15 maggio 2009, n. 5 Straord.)

 

CAPO I

Disposizioni urgenti conseguenti al sisma del 6 aprile 2009

 

Art. 1. Disposizioni per le aree terremotate

1. La Regione Abruzzo, in collaborazione con lo Stato, con le Regioni, con le Province, con i Comuni, con gli Organismi internazionali, con l’Unione europea, con tutti gli enti pubblici e privati interessati promuove, d’intesa con il Comune di L’Aquila, con la Provincia di L’Aquila, con i Comuni terremotati, con le Province abruzzesi, la ricostruzione di tutte le zone distrutte e colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

 

2. La Regione Abruzzo destina le risorse finanziarie provenienti a tale scopo da misure regionali, nazionali, europee, internazionali, alla ricostruzione della città di L’Aquila e di tutti gli altri Comuni terremotati.

 

3. La Regione Abruzzo promuove iniziative e funzioni degli enti territoriali e locali interessati dal sisma in tutti i processi decisionali e di programmazione relativi alla ricostruzione, con particolare riferimento ai rapporti con lo Stato e l’Unione europea.

 

     Art. 2. Interventi in materia di TPL in favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 [1]

1. Fino al 31 agosto 2009, la Regione Abruzzo, al fine di sostenere la ripresa socio – economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, stabilisce, in favore di coloro che risultano residenti antecedentemente al 6 aprile 2009, nei Comuni così come individuati in attuazione dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, le seguenti agevolazioni:

 

a) abbonamenti nominativi mensili gratuiti limitatamente alla domanda di trasporto scolastico e lavorativo e per il servizio civile collegato con la protezione civile [2];

 

b) biglietti di andata e ritorno gratuiti fino ad un massimo di 5 mensili a persona al fine di garantire la mobilità non sistematica per tutto il periodo di vigenza della presente norma;

 

1 bis. Le agevolazioni di viaggio, di cui al comma 1, sono estese anche al personale che svolge attività di servizio civile con la protezione civile [3].

1 ter. Le agevolazioni di viaggio, di cui al comma 1, sono estese anche al trasporto ferroviario [4].

 

2. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono rilasciati dalle Aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale o comunale, secondo modalità organizzative stabilite dalla Direzione regionale trasporti e mobilità e limitatamente ai servizi automobilistici di trasporto pubblico locale in concessione regionale e comunale che si svolgono all’interno, da e verso il territorio della Provincia di L’Aquila, nonché dei Comuni, così come individuati in attuazione dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

3. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono rilasciati anche per i servizi automobilistici di trasporto pubblico locale in concessione regionale o comunale che si svolgono al di fuori del territorio dei Comuni individuati dall’Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri e che collegano l’attuale dimora degli aventi diritto di cui al comma 1 con le proprie sedi di lavoro e di studio.

 

4. Il Comune di L’Aquila, in qualità di Ente concedente il servizio di trasporto pubblico comunale, è autorizzato a derogare il vigente sistema tariffario regionale e consentire, fino al 31 agosto 2009, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico gestiti dall’Azienda Mobilità Aquilana S.p.A. (AMA). Il rimborso relativo ai mancati introiti da traffico derivante dalla libera circolazione e dovuto all’AMA, per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 agosto 2009, è calcolato in via forfetaria con riferimento ai medesimi introiti accertati dall’Azienda nel primo trimestre dell’anno 2009.

 

5. I titoli di viaggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono rimborsati alle Aziende concessionarie di TPL dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi, così come previsto dal Tariffario regionale vigente.

 

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte con uno stanziamento di € 3.000.000,00 (tre milioni), a valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri [5].

 

     Art. 3. Misure straordinarie per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e per i consumatori

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale situazione di crisi economico - finanziaria, anche derivante dai danni arrecati dalle calamità naturali dell’aprile 2009, adotta misure straordinarie ed urgenti per le PMI e per i consumatori, finalizzate a promuovere lo sviluppo economico ed a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva apposito programma definendo i fondi, i criteri e le modalità di riparto per il sostegno economico e finanziario delle PMI aventi sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo al fine di favorire il rilancio dell’economia e delle imprese locali e sostenere il potere d’acquisto dei consumatori.

 

     Art. 4. Misure a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 6 aprile 2009 beneficiari di finanziamenti di Programmi Operativi Regionali FSE Abruzzo o di finanziamenti regionali

1. Per accelerare l’erogazione dei finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo a valere su Programmi Operativi 2000 – 2006 e 2007 – 2013 del Fondo sociale europeo a favore di soggetti beneficiari che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede legale o operativa nei Comuni e nei territori colpiti dal sisma, individuati dal Decreto 16 aprile 2009, n. 3 del Commissario delegato ai sensi del DPCM del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le competenti strutture della Direzione “Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali” della Giunta regionale, sono autorizzate ad assegnare priorità all’esame dei rendiconti presentati dai predetti soggetti, adottando le misure organizzative necessarie.

 

2. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 o dei beneficiari di finanziamenti concessi a valere su risorse esclusivamente regionali afferenti le materie di competenza della Direzione “Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” della Giunta regionale che, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarino l’impossibilità in conseguenza dell’evento sismico di realizzare gli interventi finanziati o di presentare i rendiconti o di esibire la documentazione richiesta dalle competenti strutture della Direzione “Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali” della Giunta regionale o dalle altre Autorità competenti previste dai Programmi operativi regionali, o da Enti di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 24 marzo 2009, n. 4, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 tutti i termini previsti da atti normativi ed amministrativi regionali vigenti in materia che comportano decadenza o revoca dei benefici concessi. La sospensione dei termini non si applica per le ipotesi di decadenza o revoca dei benefici conseguenti all’accertamento di frodi o di irregolarità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

 

3. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 2 che, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarino l’impossibilità in conseguenza dell’evento sismico di accesso alle strutture o alla documentazione afferente gli interventi finanziati, sono sospese fino al 31 dicembre 2009 le attività di vigilanza delle competenti strutture della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” della Giunta regionale o delle altre Autorità competenti previste dai Programmi operativi regionali o da Enti di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 4/2009.

 

4. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 2 sono sospesi, fino al 31 dicembre 2009, tutti i termini di pagamento di somme dovute alla Regione Abruzzo in riferimento ai finanziamenti concessi.

 

     Art. 5. Mobilità del personale sanitario

1. In conseguenza degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 ed in attuazione del Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2009 “Interventi urgenti relativi al sisma del 6 aprile 2009 della Regione Abruzzo”, la Direzione Sanità, d’intesa con le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, sono autorizzate, anche in deroga alle norme regionali vigenti ed al Piano di risanamento sottoscritto con il Governo, ad attivare le procedure di comando provvisorio del personale in ambito regionale, al fine di compensare le carenze di dotazione necessaria a far fronte all’emergenza sanitaria insorta in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009.

 

     Art. 6. Proroga di termini

1. Tutti i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative regionali, ovvero da atti amministrativi adottati in esecuzione delle stesse, non ancora scaduti alla data del 6 aprile 2009, sono prorogati di diritto fino al 30 giugno 2009.

 

CAPO II

Disposizioni in materia tributaria

 

     Art. 7. Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) è istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

2. La disciplina dell’IRAP e le connesse procedure applicative sono regolate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

 

3. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui all’art. 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nonché quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso e ai rimborsi continuano ad essere svolte secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466.

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

SEZIONE PRIMA

Rifinanziamenti

 

     Art. 8. Rifinanziamento di leggi regionali

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali “Allegato 1” per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2009.

 

SEZIONE SECONDA

Stanziamenti continuativi e limiti d’impegno

 

     Art. 9. Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno “Allegato 2” ed iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

SEZIONE TERZA

Disposizioni in materia contabile e disposizioni recanti modifiche e integrazioni di leggi regionali

 

     Art. 10. Ridenominazione di capitoli di bilancio nello stato di previsione della spesa

1. Al fine di concorrere, ai sensi della L.R. 17 luglio 2007, n. 24, agli oneri conseguenti alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali con l’impiego delle risorse di cui al capitolo di spesa 151531 – U.P.B. 06.01.007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il suddetto capitolo di spesa è ridenominato nei seguenti termini: “Oneri per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali – L.R. 17.07.2004, n. 24”.

 

     Art. 11. Modifiche alla L.R. 21 novembre 2008, n. 16

1. All’art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 recante “Provvedimenti urgenti e indifferibili” i commi 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78 e 112 sono abrogati.

 

     Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 maggio 1995, n. 103

1. All’art. 9 della L.R. 8 maggio 1995, n. 103 recante “Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo” dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi 4bis e 4 ter:

 

“4bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura con le somme iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 81396 – UPB 12.01.001 – denominato “Interventi per il potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d’organo – L.R. 8.5.1995, n. 103” con uno stanziamento pari a quello riportato nella legge di bilancio per l’esercizio 2009.

4ter Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli nell’ambito delle disponibilità del fondo sanitario regionale.”

 

     Art. 13. Interventi nel campo delle donazioni di organi e tessuti - Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, al fine di dare attuazione al progetto per l’incremento e il miglioramento della qualità del processo della donazione di organi e tessuti, il capitolo 82398 – UPB 12.02.001 – denominato “Progetto per l’incremento e il miglioramento della qualità del processo della donazione di organi e tessuti ed iniziative per l’informazione sulla donazione di organi” è sostituito dal seguente capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 81398 – UPB 12.01.001 – denominato “Progetto per l’incremento e il miglioramento della qualità del processo della donazione di organi e tessuti ed iniziative per l’informazione sulla donazione di organi” con uno stanziamento pari a quello riportato nella legge di bilancio per l’esercizio 2009.

 

2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli nell’ambito delle disponibilità del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 14. Destinazione di proventi in materia sanitaria

1. Al fine dell’attuazione del Piano di rientro sanitario, il comma 2 dell’art. 83 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2004)” è sostituito dal seguente comma:

“2. L’importo di € 10.000.000,00, quale gettito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale disposta con il comma 1 è destinato alla copertura dei disavanzi finanziari sanitari maturati a decorrere dall’esercizio 2001”.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di personale

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per l’imputazione degli oneri relativi al personale regionale a tempo determinato che, a seguito di procedure di stabilizzazione, devono trovare copertura nell’ambito dei capitoli di spesa per gli oneri del personale regionale a tempo indeterminato.

 

2. La variazione di bilancio di cui al presente articolo è finalizzata all’utilizzo delle somme già iscritte in bilancio per il pagamento degli oneri per il personale a tempo determinato stabilizzato, mediante modifiche compensative tra capitoli di spesa anche se relativi a unità previsionali diverse o mediante recupero di importi erogati su capitoli di spesa finanziati con risorse non regionali.

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di entrate regionali

1. Per l’esercizio finanziario 2009, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate al finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale per l’importo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni).

 

2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all’art. 93, comma 8 ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

 

3. Per l’esercizio 2009 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 – 32107, denominato “Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico – Art. 86 del D.Lgs. 112/98” è fissato in Euro 12.000.000,00 (dodici milioni).

 

     Art. 17. Riprogrammazione economie vincolate

1. Per l’esercizio finanziario 2009 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell’“Allegato 3” di cui alla presente legge ed è autorizzata l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all’“Allegato 3” per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.

 

3. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l’esercizio finanziario 2009 e gli importi non impegnati entro il termine dell’esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.

 

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all’“Allegato 3” sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione per la riprogrammazione disposta dal comma 11 dell’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008- 2010 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)”.

 

     Art. 17 bis. Disposizioni in materia di agricoltura [6]

1. E’ disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 5.717.000,00 iscritte con L.R. 26 novembre 2008, n. 16, art. 1, comma 79, nell’ambito della U.P.B. 07.02.016 sul capitolo di spesa 102403 denominato "Programma di sviluppo Rurale 2007/2013 - Cofinanziamento regionale" ed è autorizzata l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 per competenza e cassa nei capitoli di spesa e per gli importi indicati nella seguente tabella:

 

UPB

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IMPORTO

07.01.002

101302

Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex Casmez L.R. 10.3.2008, n. 3

€ 230.000,00

07.01.015

101580

Erogazione all’ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) - ex ERSA - dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento

€ 1.200.000,00

07.02.005

102396

Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l’irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70

€ 1.170.000,00

07.02.003

102489

Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n 53

€ 3.117.000,00

 

 

TOTALE

€ 5.717.000,00

 

 

     Art. 18. Attività di Audit regionale per la programmazione 2007/2013

1. La Regione Abruzzo, al fine di superare le criticità segnalate dall’IGRUE in ordine alla adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo dei programmi Operativi 2007/2013 autorizza l’iscrizione della somma di € 128.294,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11477 – UPB 02.01.007 – denominato “Spese per l’autorità di Audit regionale”.

 

2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 19. Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire l’inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente contributi:

 

a) alle associazioni di volontariato iscritto all’Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo e alle Caritas Diocesane attive nella Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo [7];

 

b) alle Associazione di volontariato iscritte all’Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché alle Associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo [8];

 

c) alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora.

 

2. Con provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno 2009 in complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila), si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito del capitolo 71528 - UPB 13.01.003 - denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà".

 

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”.

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL

1. All’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 recante “Disposizioni in materia di libera circolazione sul Trasporto Pubblico Locale” dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

 

“ 1 bis. Per l’anno 2009 le agevolazioni di viaggio previste dalla presente legge si applicano esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1”.

 

2. All’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

 

“ 1 bis. Le minori entrate derivanti alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio dall’attuazione della presente legge e valutate, per l’anno 2009, in € 750.000,00 (settecentocinquantamila) sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 181565 – UPB 06.01.003 - denominato “Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

 

1 ter. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”.

 

     Art. 21. Interventi in favore del porto canale di Pescara

1. Gli interventi inerenti il porto canale di Pescara di cui all’art. 97 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2003)” sono rifinanziati limitatamente all’anno 2009 per l’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila).

 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l’esercizio 2009 nell’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila), si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 182441 - UPB 06.02.004 - denominato “Interventi di escavazione dei fondali dei porti abruzzesi – L.R. 29/2002”.

 

     Art. 22. Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento

1. Per le finalità di cui ai commi 52 e 53 dell’art. 1 della L.R. 21 novembre 2008 n. 16 recante: “Provvedimenti urgenti e indifferibili” è autorizzata per l’anno 2009 l’iscrizione della somma di € 1.000.000,00 (un milione) nell’ambito della UPB 06.02.001 sul capitolo di spesa 182351 denominato: “Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento” del bilancio regionale.

 

     Art. 23. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 settembre 1998, n. 80

1. All’art. 8 della L.R. 16 settembre 1998, n. 80 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico” dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:

 

“A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” la quota pari all’1 per cento delle entrate relative al capitolo 12620 - UPB 01.02.001 denominato “Trasferimento dallo Stato di una quota dell'accisa sulla benzina” è annualmente destinata con legge di bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

 

a) capitolo 282441 – UPB 08 02 017 denominato "Fondo regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici – L.R.16.9.1998, n. 80”;

 

b) capitolo 281341 – UPB 08 01 017 denominato "Interventi per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e per la riduzione dei consumi energetici””.

 

     Art. 24. Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77

1. L’art. 11 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante “interventi di sostegno alle imprese operanti nel settore del turismo” è abrogato.

 

     Art. 25. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 marzo 2008, n. 5

1. Il punto 3.2.1.1. “L’Agenzia Sanitaria Regionale” dell’allegato documento di cui all’art. 1 della L.R. 21 marzo 2008, n. 5, “Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010” è così sostituito:

 

“L’AGENZIA SANITARIA REGIONALE

 

Finalità

 

L’Agenzia Sanitaria Regionale è un’unità amministrativa caratterizzata dall’assegnazione di compiti specifici, come di seguito indicati, e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale.

 

L’Agenzia concorre al perseguimento della politica sanitaria regionale assicurando supporto tecnico-scientifico alla Direzione “Politiche della Salute”.

 

Compiti

 

L’Agenzia Sanitaria Regionale svolge le seguenti attività:

 

a) monitoraggio della spesa sanitaria;

 

b) autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie;

 

c) redazione del piano annuale delle prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle strutture private accreditate, nonché verifica e controllo delle prestazioni erogate;

 

d) osservazione epidemiologica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;

 

e) processo di budgeting annuale delle Aziende sanitarie e controllo di gestione;

 

f) attuazione E.C.M.;

 

g) ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per il governo clinico, per il miglioramento continuo della qualità e per lo sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria;

 

h) monitoraggio e superamento delle liste di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche.

 

Organi

 

Sono organi dell’Agenzia il Direttore ed il Collegio Sindacale.

 

Il Direttore dell’Agenzia

 

Il Direttore è nominato dalla Giunta Regionale, su designazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione “Politiche della Salute”, e dura in carica tre anni. E’ possibile procedere al rinnovo dell’incarico di Direttore per una sola volta.

 

Il Direttore dell’Agenzia è scelto tra dirigenti pubblici, con esperienza almeno quinquennale di attività dirigenziale presso strutture pubbliche che si occupano di materia sanitaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso del diploma di laurea.

 

Il provvedimento di nomina del Direttore dell’Agenzia è adottato esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui sopra.

 

Il Direttore esercita tutti i poteri di gestione dell’Agenzia ed assume la rappresentanza di essa.

 

Il rapporto di lavoro con il Direttore dell’Agenzia è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del codice civile.

 

Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale della Direzione “Politiche della Salute”.

 

Trovano applicazione nei confronti del Direttore dell’Agenzia le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 3 bis del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Il Direttore, nelle materie di competenza dell’Agenzia, sottopone alla Direzione Politiche della Salute schemi di proposte deliberative e pareri.

 

Il Collegio Sindacale

 

Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

 

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni. Ai componenti compete un gettone di presenza di Euro 200,00 per ogni seduta. Il Presidente del Collegio è eletto dai sindaci all’atto della prima seduta.

 

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di amministrazione e contabilità. Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili. Esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il consuntivo. Accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore sull’andamento dell’Agenzia. Il Collegio sindacale, inoltre, svolge tutte le attività previste dalla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.).

 

Organizzazione

 

L’Agenzia si articola in tre Sezioni a cui sono preposti tre Dirigenti.

 

Le Sezioni si articolano in Uffici con riferimento ai settori di attività e di competenza di ciascuna Sezione, secondo le modalità disposte dal Direttore dell’Agenzia.

 

A capo di ciascun Ufficio è assegnato un responsabile appartenente alla categoria “D”.

 

Il Direttore provvede all’affidamento delle competenze a ciascuna Sezione, sovrintende alle attività delle Sezioni e ne coordina il funzionamento al fine di assicurare, con modalità di lavoro interdisciplinare, l’attuazione dei programmi dell’Agenzia e il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

 

L’Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero di personale assunto con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

I rapporti di lavoro a tempo determinato possono avere una durata non superiore a tre anni.

 

Al personale dell’Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L. del personale della Regione Abruzzo.

 

L’onere del personale comandato è a carico dell’Agenzia.

 

L’Agenzia si può avvalere, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di apposite commissioni, comitati o gruppi di lavoro.

 

Il Direttore dell’Agenzia sottopone all’approvazione della Giunta regionale, per il tramite della Direzione Politiche della Salute, la consistenza annuale di personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati in relazione anche alle risorse finanziarie erogate.

 

Il Direttore dell’Agenzia, al fine di acquisire particolari professionalità e competenze, può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, d’intesa con il Componente la Giunta preposto alla Direzione “Politiche della Salute”, nel limite massimo di cinque incarichi complessivi.

 

Risorse finanziarie

 

L’Agenzia è dotata di apposite risorse finanziarie definite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base degli obiettivi assegnati ed iscritte in un apposito capitolo del bilancio regionale gravante sul fondo sanitario regionale.

 

Il Direttore dell’Agenzia invia semestralmente all’Assessore alle Politiche della Salute una relazione sull’attività svolta.

 

Annualmente il Componente la Giunta preposto alle Politiche della Salute riferisce sui risultati dell’attività alla Giunta Regionale ed al Consiglio regionale.

 

Il Direttore cura l’invio alla Giunta Regionale, per la relativa approvazione, del bilancio di previsione e del conto consuntivo con allegate relazioni dell’organo di gestione e del Collegio Sindacale.”

 

     Art. 26. Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa per il personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli enti, aziende, agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione

1. Nell’intento di perseguire il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, la Regione Abruzzo attua forme di controllo sulle agenzie, enti, aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto.

 

2. A tal fine gli organismi di cui al comma 1 sono obbligati al rispetto dei principi sanciti dalle leggi nazionali e regionali in materia di razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa per il personale, ivi compresa ogni forma di lavoro flessibile e/o atipico.

 

3. In attuazione di quanto stabilito nel comma 2 le agenzie, enti e aziende regionali sono tenuti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trasmettere alla Giunta Regionale, per il tramite delle Direzioni regionali di riferimento, gli atti relativi alla definizione delle dotazioni organiche e alla programmazione triennale delle assunzioni, nonché le richieste relative all’instaurazione di rapporti di lavoro flessibili e/o atipici.

 

4. La Giunta Regionale, nell'ambito dei propri poteri di controllo e vigilanza, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e del rispetto delle regole del patto di stabilità interno degli enti interessati e in armonia con i principi stabiliti dalle leggi nazionali, autorizza la definizione delle dotazioni organiche ed i relativi piani di assunzione, nonché le richieste di utilizzazione delle altre forme di lavoro flessibili e/o atipici.

 

5. Sono fatte salve le assunzioni inserite nei programmi di stabilizzazione già definiti per il personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme statali.

 

5 bis. E’ fatto divieto alle agenzie, enti ed aziende di cui al comma 1 di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa le cui procedure di stabilizzazione siano state avviate e definite in violazione dei requisiti e dei principi stabiliti dalle norme statali in materia. Sono fatti salvi gli atti di assunzione all’impiego con la stipulazione dei relativi contratti individuali di lavoro conclusi entro il 15 maggio 2009 [9].

5 ter. E’ fatto divieto alle agenzie, enti ed aziende di cui al comma 1, di procedere all’assunzione di personale a seguito di pubblici concorsi indetti e definiti in carenza della verifica delle compatibilità finanziarie dei piani triennali del fabbisogno di personale di cui al comma 1 dell’art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e in difformità da quanto previsto dagli artt. 30 e 34bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sono fatte salve le assunzioni di personale ai sensi della Legge n. 68 del 1999 [10].

 

6. Sono nulle le procedure concorsuali in atto o già definite e non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 5, 5bis e 5ter [11].

 

7. Le società partecipate di cui all’art. 57 dello Statuto, sono comunque tenute ad informare prioritariamente la Giunta Regionale, per il tramite delle Direzioni regionali di riferimento, di ogni azione in materia di costi del personale e di ogni altra forma di lavoro flessibile e/o atipico.

 

8. Per gli altri organismi dipendenti dalla Regione in qualunque forma costituiti e non individuati negli articoli 55, 56 e 57 dello Statuto, la Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana atti di indirizzo in armonia con le disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 27. Modifiche alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10

1. Al comma 6 dell’art. 20 della L.R. 27 giugno 2008 n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali” le parole: “ed i rapporti con lavoratori rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007” sono soppresse.

 

2. Al comma 5 dell’art. 21 della L.R. 27 giugno 2008 n. 10 le parole: “ed i rapporti con lavoratori rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007” sono soppresse;

 

3. Il comma 6 dell’art. 21 della L.R. 27 giugno 2008 n. 10, è abrogato.

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie in ordine agli organi delle Comunità Montane in deroga alle disposizioni della L.R. 27.6.2008, n. 10

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le Comunità Montane provvedono al rinnovo dell’organo rappresentativo, adeguandone la composizione alla previsione di cui all’art. 12, comma 2 della L.R. 27.06.2008, n. 10.

 

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco.

 

3. L’organo rappresentativo, nella prima seduta da tenersi entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede ad eleggere al proprio interno i componenti dell’organo esecutivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 27.06.2008, n. 10.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al rinnovo degli organi comunitari conseguente alla conclusione del procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane di cui all’art. 20 della L.R. 27.06.2008, n. 10 , nonché fino al rinnovo degli organi comunitari conseguente alle tornate elettorali.

 

     Art. 29. Revoca dei finanziamenti

1. Al fine di ridurre i limiti di impegno di spesa a carico del bilancio regionale relativi a mutui e prestiti assunti a vario titolo dalla Regione i cui proventi sono stati destinati a beneficiari diversi in attuazione di leggi regionali, la Giunta regionale procede alla revoca di diritto dei finanziamenti non utilizzati, in tutto o in parte, quando:

 

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione del finanziamento e i beneficiari non abbiano mai utilizzato i relativi fondi;

 

b) siano trascorsi cinque anni dalla data di ultima erogazione di quota parte del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano richiesto l’utilizzo della restante parte all’istituto finanziario mutuante;

 

c) la revoca non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Direzioni regionali competenti comunicano ai beneficiari l’avvio del procedimento di cui al presente articolo.

 

3. Entro 120 giorni dal termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni regionali competenti, procede:

 

a) all’adozione degli atti di revoca;

 

b) alla estinzione, parziale o totale, dei mutui e prestiti assunti dalla Regione ed al contestuale recupero delle somme disponibili.

 

     Art. 30. Revoca dei contributi

1. Al fine di ridurre i limiti di impegno di spesa a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi concessi entro la data del 31 dicembre 2005 per la realizzazione di opere o per la realizzazione di progetti, quando:

 

a) siano inutilmente scaduti i termini, indicati nell’atto di concessione, di inizio dei lavori per le opere da realizzare o di avvio degli interventi per la realizzazione dei progetti di spesa;

 

b) siano trascorsi quattro anni dalla data di concessione del contributo per la realizzazione di opere o per la realizzazione di progetti, quando l’atto di concessione del contributo medesimo non abbia espressamente previsto il termine di inizio dei lavori o di avvio degli interventi [12].

 

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Direzioni regionali competenti comunicano ai beneficiari di cui al comma 1, l’avvio del procedimento di revoca.

 

3. Entro 120 giorni dal termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni regionali competenti, procede:

 

a) all’adozione degli atti di revoca;

 

b) al recupero delle somme già erogate, sulla base della normativa vigente.

 

4. I periodi di proroga concessi, per l’inizio dei lavori o per l’avvio degli interventi per la realizzazione dei progetti di spesa, sono utilmente computati nella determinazione del periodo di cui al comma 1.

 

5. Dall’ambito di applicazione del presente articolo sono esclusi i contributi erogati a valere su risorse statali e comunitarie e i contributi erogati in attuazione dei Programmi Comunitari, nonché, in ogni caso, i contributi per i quali la revoca comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

6. Per i contributi concessi dopo il 31 dicembre 2005 e fino al 31 dicembre 2008 le Direzioni regionali competenti avviano il procedimento di revoca con le modalità previste nel presente articolo, dando la relativa comunicazione ai beneficiari:

 

a) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge qualora si siano già verificate le condizioni di cui al comma 1;

 

b) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine qualora il termine medesimo maturi successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

 

7. Con le stesse forme di cui al presente articolo i contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, qualora in sede di aggiudicazione di appalti per l’esecuzione di lavori o di verifica delle opere realizzate l’importo di aggiudicazione risulti minore rispetto alla spesa ammessa a contributo.

 

     Art. 31. Disposizioni in merito alla disciplina delle acque minerali e termali

1. La Giunta regionale propone, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un disegno di legge concernente l’adeguamento dei canoni sulle acque naturali minerali e termali con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

 

     Art. 32. Modifiche all’art. 10 della l.r. n. 126/1995

1. Al comma 3 dell’art. 10 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 (Istituzione del Difensore civico) le parole “può essere riconfermato una sola volta” sono sostituite con le parole “si intende tacitamente riconfermato una sola volta, ove il Consiglio regionale non provvede nei termini di cui al comma 5”.

 

2. Al comma 5 dell’art. 10 della l.r. n. 126/1995 prima delle parole “il Presidente del Consiglio” sono inserite le parole “, salva l’applicazione dell’ipotesi di cui al comma 3,”.

 

     Art. 33. Modifiche alla l.r. n. 35/2006

1. All’art. 2 della L.R. 15 novembre 2006, n. 35 (Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

 

“2 bis. Qualora le procedure concorsuali relative ai posti dirigenziali vacanti di cui ai commi 1 e 2 non fossero concluse entro dodici mesi dalla loro attivazione, gli incarichi di dirigenza afferenti ai medesimi posti possono essere rinnovati o nuovamente conferiti fino al completamento delle procedure concorsuali medesime e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2009.”

 

     Art. 34. Modifiche all’art. 36 della l.r. n. 96/1996

1. Al comma 1 dell’art. 36 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) le parole “alla data del 31 maggio 2007” sono sostituite dalle seguenti parole “alla data del 31 marzo 2009”.

 

2. Al comma 4, lettera a) dell’art. 36 della l.r. n. 96/1996, le parole “al protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 maggio 2007” sono sostituite dalle parole “al protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 marzo 2009”.

 

     Art. 35. Norma transitoria

1. Le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogavano prestazioni socio – sanitarie a seguito di “Progetti obiettivo” approvati con provvedimento di Giunta regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed accreditate, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere all’accreditamento istituzionale, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale [13].

 

CAPO IV

Patto di stabilità

 

     Art. 36. Patto di stabilità interno

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2009, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina l’assunzione degli impegni e l’effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all’interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l’Ente Regione.

 

     Art. 37. Estensione e regole del patto di stabilità interno

1. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di Stabilità Interno, estende ai propri Enti Strumentali e Aziende Regionali gli obblighi che ne derivano.

 

2. Le Direzioni competenti per materia individuano gli enti di cui al comma 1 e di concerto con la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria definiscono gli obiettivi di contenimento di spesa per gli enti medesimi.

 

3. Ai fini di cui al comma 1 agli Enti Strumentali e alle Aziende Regionali si applicano le disposizioni dell’art. 77-ter del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni.

 

4. Per gli Enti strumentali e le Aziende Regionali per i quali sono state disposte deroghe al patto di stabilità 2008, gli importi di riferimento per il calcolo delle percentuali di incremento di spesa sono comunque determinati con riferimento all’obiettivo programmatico per l’anno 2008.

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del Diritto allo Studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati.

 

6. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi da 1 a 5, con riferimento ai singoli Enti Strumentali e Aziende Regionali, nonché ad adottare i provvedimenti necessari per adeguare le procedure per il rispetto del patto di stabilità degli Enti medesimi alle ulteriori norme approvate con legge statale.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 38. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2009.

 

     Art. 39. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] La validità delle «tessere regionali trasporto pubblico emergenza terremoto 2009» di cui al presente articolo è stata prorogata fino al 30 settembre 2009 dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15.

[2] Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[7] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 37.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15.

[9] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[10] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[12] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2009, n. 12.

[13] Comma già modificato dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, dall'art. 24 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 67.