§ 3.8.6 - L.R. 16 settembre 1998, n. 80.
Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 energia
Data:16/09/1998
Numero:80


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Istituzione del Fondo Regionale.
Art. 3.  Oggetto dell'intervento.
Art. 4.  Soggetti destinatari.
Art. 5.  Modalità attuative.
Art. 6.  Programma di intervento annuale.
Art. 7.  Comitato di valutazione.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.8.6 - L.R. 16 settembre 1998, n. 80.

Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

(B.U. 9 ottobre 1998, n. 24).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La Regione Abruzzo, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale promuove ed incentiva azioni ed interventi tesi ad ottenere un uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed il contenimento dei consumi di energia.

 

     Art. 2. Istituzione del Fondo Regionale.

     Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sanciti all'art. 1 della presente legge la Regione Abruzzo istituisce un «Fondo Regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici».

 

     Art. 3. Oggetto dell'intervento. [1]

     I finanziamenti del Fondo di cui all'art. 2 sono destinati alla predisposizione ed attuazione di interventi finalizzati a contenere i consumi energetici e/o a sviluppare l'uso delle fonti rinnovabili di energia da parte di soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 4. Soggetti destinatari. [2]

     Ai finanziamenti di cui all'art. 3 hanno diritto di accesso i soggetti pubblici e privati che realizzano le seguenti tipologie di intervento:

     1) impianti solari termici;

     2) impianti fotovoltaici;

     3) impianti eolici;

     4) generatori termici ad altissimo rendimento;

     5) pompe di calore;

     6) impianti finalizzati a ridurre di almeno il trenta per cento il consumo di energia.

     La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, su proposta del Componente preposto al Servizio Energia, fissa annualmente le tipologie di intervento da ammettere a finanziamento.

 

     Art. 5. Modalità attuative. [3]

     La Giunta Regionale, con proprio provvedimento su proposta del Componente preposto al Servizio Energia, determina le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse. In ogni caso le richieste di finanziamento dovranno contenere la quantità di energia prodotta o risparmiata per unità di capitale investito, nonché una sintesi sulla validità economica dell'investimento ed il suo tempo di rientro. Ai fini dell'erogazione del contributo vige il principio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze relative.

     I finanziamenti relativi all'installazione di impianti solari termici e generatori termici ad altissimo rendimento, pompe di calore ed impianti finalizzati a ridurre di almeno il 30 per cento il consumo di energia non possono superare la misura massima del trenta per cento della spesa ammissibile documentata. Per l'installazione di impianti fotovoltaici e generatori eolici il finanziamento non può superare la misura massima del sessanta per cento della spesa ammissibile documentata. Se concesso a soggetti richiedenti non imprenditori ai sensi della normativa comunitaria il contributo può essere elevato di un ulteriore dieci per cento per tutte le tipologie di impianti.

     Ai soggetti pubblici e privati richiedenti il contributo regionale e ricadenti nelle zone classificate "montane", la Regione concede un'ulteriore elevazione pari al 10% per tutte le tipologie dell'impianto.

     Per i soggetti pubblici la misura massima del contributo non può superare 100.000 ECU, per i privati il contributo non può superare 50.000 ECU, in ogni caso non sono cumulabili con altri contributi della Regione Abruzzo.

     Per la produzione di energia elettrica con nuovi impianti fotovoltaici o eolici il tetto massimo del contributo regionale è parificato ed uguale a 50.000 ECU.

     La qualità degli impianti fotovoltaici e solari termici deve essere garantita attraverso la certificazione rilasciata secondo le modalità stabilite nel D.M. 2 Aprile 1998. I generatori termici devono essere tali da poter vantare, secondo apposita certificazione da organo abilitato, una classe di rendimento a quattro stelle, secondo il DPR n. 660 del 15.11.96 recante il regolamento di attuazione della Direttiva CEE 92/42 ed inoltre devono avere valori di emissioni rientranti nella classe più restrittiva prevista dalla normativa tecnica europea EN/97.

     L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia avvengono nel rispetto delle leggi in materia di urbanistica, tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Qualora richiesti dalla normativa in vigore, i nulla osta e le autorizzazioni devono essere rilasciati, improrogabilmente, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza relativa. Nelle zone soggette a vincolo storico è ammessa la realizzazione di impianti solari che rispondono alle seguenti tipologie:

     a) pannelli solari a filotetto senza strutture di sovraelevazione con posizionamento di serbatoi non in vista;

     b) pannelli solari con posizionamento a terra, anche con eventuale serbatoio a vista.

     8. La Giunta regionale fissa con proprio atto i principi ed i criteri per l’ammissione e l’erogazione dei finanziamenti avvalendosi anche della FIRA S.p.A. [4].

 

     Art. 6. Programma di intervento annuale. [5]

 

     Art. 7. Comitato di valutazione. [6]

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: cap. 292210 denominato «Fondo regionale per gli interventi di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale L.R. 28.11.1996 n. 117» in diminuzione lire 1.500.000.000.

     Cap. 282440 di nuova istituzione ed iscrizione nel (sett. 28, Tit. 2, Ctg. 4) denominato «Fondo regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici» in aumento lire 1.500.000.000.

     Per gli esercizi successivi al 1998 le leggi di approvazione dei pertinenti bilanci regionali, provvedono al finanziamento del fondo, se di necessità, con quota parte delle somme derivanti dalle entrate di cui ai capp. 35006, 35007, 11690 dello stato di previsione dell'entrata istituiti con legge regionale 28.11.1996, n. 117.

     A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” la quota pari all’1 per cento delle entrate relative al capitolo 12620 - UPB 01.02.001 denominato “Trasferimento dallo Stato di una quota dell'accisa sulla benzina” è annualmente destinata con legge di bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 282441 – UPB 08 02 017 denominato "Fondo regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici – L.R.16.9.1998, n. 80”;

b) capitolo 281341 – UPB 08 01 017 denominato "Interventi per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e per la riduzione dei consumi energetici” [7].

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 1999, n. 84.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 1999, n. 84.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 84.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 21 settembre 1999, n. 84.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 21 settembre 1999, n. 84.

[7] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.