§ 6.1.183 - L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:18/12/2009
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Riprogrammazione economie vincolate in materia di agricoltura
Art. 2.  Finanziamento regionale in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
Art. 3.  Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento del capitale sociale della S.A.G.A. Spa
Art. 4.  Modifica all’art. 12 della L.R. 16/2009
Art. 5.  Modifica all’art. 2 della L.R. 35/2006
Art. 6.  Modifiche alla L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato)
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 6.1.183 - L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo), ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009.

(B.U. 21 dicembre 2009, n. 12 Straord.)

 

Art. 1. Riprogrammazione economie vincolate in materia di agricoltura

1. Dopo l’art. 17 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)" è inserito il seguente articolo:

«Art. 17 bis

Disposizioni in materia di agricoltura

1. E’ disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 5.717.000,00 iscritte con L.R. 26 novembre 2008, n. 16, art. 1, comma 79, nell’ambito della U.P.B. 07.02.016 sul capitolo di spesa 102403 denominato "Programma di sviluppo Rurale 2007/2013 - Cofinanziamento regionale" ed è autorizzata l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 per competenza e cassa nei capitoli di spesa e per gli importi indicati nella seguente tabella:

 

UPB

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IMPORTO

07.01.002

101302

Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex Casmez L.R. 10.3.2008, n. 3

€ 230.000,00

07.01.015

101580

Erogazione all’ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) - ex ERSA - dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento

€ 1.200.000,00

07.02.005

102396

Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l’irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70

€ 1.170.000,00

07.02.003

102489

Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n 53

€ 3.117.000,00

 

 

TOTALE

€ 5.717.000,00

 

 

2. Al comma 2 dell’art. 32 della L.R. 30 aprile 2009, n. 7 recante: "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo" le parole "€ 10.100.000,00 al capitolo 07.01.015 – 101580 – per oneri per il personale e per le spese di funzionamento" sono sostituite dalle parole "€ 11.300.000,00 al capitolo 07.01.015 – 101580 – per oneri per il personale e per le spese di funzionamento".»

 

     Art. 2. Finanziamento regionale in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

1. Al fine di garantire le risorse necessarie per l’erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, in attuazione delle funzioni trasferite con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, relative alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, la Regione procede ad integrare annualmente con risorse proprie regionali, per la parte di spesa eccedente, l’importo delle assegnazioni statali in materia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutate per l’anno 2009 in € 412.000,00, si provvede mediante lo stanziamento sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81545, di nuova istituzione, denominato "Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Quota integrativa con risorse regionali".

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

4. Al bilancio di previsione dell’ esercizio finanziario 2009 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa: a) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.001 - 81545, denominato "Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Quota integrativa con risorse regionali", è incrementato di € 412.000,00; b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.001 - 11660, denominato "Addizionale regionale sull’imposta di consumo sul gas metano", è incremento di € 412.000,00.

 

     Art. 3. Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento del capitale sociale della S.A.G.A. Spa

1. Per le finalità di cui ai commi 52 e 53 dell’art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16, recante “Provvedimenti urgenti e indifferibili”, è autorizzata per l’anno 2009 l’iscrizione dell’ulteriore somma di € 341.322,36, rispetto a quanto già previsto dall’art. 22 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, nell’ambito della UPB 06.02.001 sul capitolo di spesa 182351 denominato: “Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione 2009, in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.001 – 182351 denominato “Interventi nel campo dei trasporti”, è aumentato di € 341.322,36;

b) stanziamento del capitolo di entrata 01.01.001 – 11660 denominato “Addizionale regionale sull’imposta di consumo di gas metano”, è aumentato di € 341.322,36.

 

     Art. 4. Modifica all’art. 12 della L.R. 16/2009

1. All’art. 12 della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento a sostengo del settore edilizio) le parole "di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "del 30 aprile 2010".

 

     Art. 5. Modifica all’art. 2 della L.R. 35/2006

1. Al comma 2bis dell’art. 2 della L.R. 15 novembre 2006, n. 35 (Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare) le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2010".

 

     Art. 6. Modifiche alla L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato)

1. All’art. 2 (Destinatari) della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lett. a), le parole "nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana"" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

b) al comma 1, lett. b), le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

c) al comma 1, lett. c), le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane";

d) al comma 1, lett. d), le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane".

2. All’art. 7 (Funzioni dei Comuni) della L.R. n. 23 del 30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

b) al comma 1, lettera b), le parole "dal registro delle imprese" sono sostituite dalle parole " dall’albo delle imprese artigiane".

3. All’art. 13 (Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane) della L.R. n. 23 del 30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

b) al comma 2 le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

c) al comma 3 le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane".

4. Alla rubrica del Titolo IV della Parte prima della L.R. n. 23 del 30.10.2009, le parole "registro delle imprese” sono sostituite dalle parole "albo provinciale delle imprese artigiane".

5. All’art. 14 (Iscrizione delle imprese artigiane) della L.R. n. 23 del 30/10/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. E’ istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l’albo provinciale delle imprese artigiane.";

b) al comma 2 le parole "Con la denominazione di "impresa artigiana" sono iscritte nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "Sono iscritte nell’albo delle imprese artigiane";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4 le parole "nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".

6. All’art. 15 (Natura costitutiva delle iscrizioni) della L.R. n. 23 del 30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

b) al comma 2 le parole "nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

c) al comma 3 le parole "nel registro delle imprese come imprese artigiane" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".

7. All’art. 16 (Procedimento di iscrizione) della L.R. n. 23 del 30.10.2009 il comma 7 è soppresso.

8. All’art. 18 (Iscrizione d’ufficio) della L.R. n. 23 del 30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "nel registro delle imprese con la dicitura di "impresa artigiana”", sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

b) al comma 2 le parole "nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana"", sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

c) al comma 4 le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".

9. All’art. 19 (Modificazioni e cancellazioni) della L.R. n. 23 del 30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 3 le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".

10. All’art. 20 (Ricorsi), comma 1, della L.R. n. 23 del 30.10.2009, le parole "dal registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana"" sono sostituite dalle parole "dall’albo delle imprese artigiane".

11. All’art. 21 (Sanzioni amministrative) della L.R. n. 23 del 30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lett. d) le parole "nel registro delle imprese con le denominazioni di cui all’art. 2 della presente legge" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";

b) al comma 5 le parole "nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".

12. All’art. 38 (Requisiti per fruire dei contributi), comma 3, lettera c) della L.R. n. 23 del 30.10.2009, le parole "nel registro delle imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".

13. All’art. 57 (Clausola valutativa), comma 2, della L.R. n. 23 del 30.10.2009, la lettera b) è soppressa.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.