Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 27/02/1958 |
Numero: | 173 |
Sommario |
Art. 1. L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, è concessa fino al 31 dicembre 1963 a [...] |
Art. 2. I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere [...] |
Art. 3. Le disposizioni previste dall'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello [...] |
Art. 4. Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato [...] |
Art. 5. All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini [...] |
Art. 6. I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, potranno cumulare [...] |
Art. 7. I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, [...] |
Art. 8. [5] |
Art. 9. I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960, delle preferenze per l'emigrazione, di che all'art. 29 [...] |
Art. 10. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere [...] |
Art. 11. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione [...] |
§ 10.10.13 - Legge 27 febbraio 1958, n. 173.
Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi [1] .
(G.U. 22 marzo 1958, n. 71)
L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della
Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:
a) siano ripartiti da oltre dieci anni;
b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla
Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per i profughi isolati tale misura è elevate a lire quindicimila mensili.
Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonchè il trattamento assistenziale previsto dall'art. 11 della
I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell'art. 1 della presente legge, nonchè quelle dell'art. 11 della
Nel primo comma dell'art. 11 suddetto, modificato con l'art. 2 della
A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 è consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della
Le disposizioni previste dall'art. 17 della
Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 18 della
Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che, per la costruzione degli alloggi, si avvarrà della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.
Le anticipazioni suddette, nonchè quelle disposte a termini dell'articolo 21 della
Le località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno sentita l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.
Per l'attuazione del programma di cui sopra si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 19, 22, 24 e 25 della
All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini dell'art. 23, ultimo comma, della
I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della
I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla
Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'art. 21 della
In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.
Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2 categoria ai sensi dell'art. 25 della
Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valor militare.
I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960, delle preferenze per l'emigrazione, di che all'art. 29 della
I suddetti profughi possono, inoltre beneficiare della assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla
In deroga a quanto disposto dal
Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi della assistenza pubblica.
[1] L'art. 34 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma modificato dall'art. 1 della
[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dall'art. 2 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[6] Per una modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 3, della