Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 17/07/1954 |
Numero: | 594 |
Sommario |
Art. 1. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono soppresse le parole: "A decorrere dal 1° luglio 1951" |
Art. 2. Nel primo e nel terzo comma dell'art. 10 della legge predetta, le parole: "non oltre il 30 giugno 1953", sono modificate in: "non oltre il 30 giugno 1955" |
Art. 3. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e [...] |
Art. 4. Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della [...] |
§ 10.10.d - Legge 17 luglio 1954, n. 594.
Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi.
(G.U. 10 agosto 1954, n. 181).
Nel primo comma dell'art. 3 della
Il penultimo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:
"I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento".
Nel primo e nel terzo comma dell'art. 10 della legge predetta, le parole: "non oltre il 30 giugno 1953", sono modificate in: "non oltre il 30 giugno 1955".
Nel primo comma dell'art. 11, le parole: "entro il 30 giugno 1952", sono modificate in: "entro il 30 giugno 1955".
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania.
Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, è concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000.
In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 9 della
Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54 e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1954-55.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.