§ 10.10.1a - Legge 14 ottobre 1960, n. 1219.
Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:14/10/1960
Numero:1219


Sommario
Art. 1.      All'art. 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: "è concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con le parole: "è concessa fino al 31 dicembre 1963".
Art. 2.      Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.
Art. 3.      Ai profughi che si dimetteranno dai Centri di raccolta, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, potrà venire concessa, ove ne facciano [...]
Art. 4.      L'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire [...]
Art. 6.      Gli alloggi costruiti nelle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine con lo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai [...]
Art. 7.      All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 10.10.1a - Legge 14 ottobre 1960, n. 1219.

Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(G.U. 31 ottobre 1960, n. 268).

 

     Art. 1.

     All'art. 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: "è concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con le parole: "è concessa fino al 31 dicembre 1963".

     Nell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge le parole: "dopo il 30 giugno 1959" sono modificate in: "dopo il 30 giugno 1962".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.

     L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi, è concessa fino al 31 dicembre 1963.

 

          Art. 3.

     Ai profughi che si dimetteranno dai Centri di raccolta, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, potrà venire concessa, ove ne facciano richiesta, in luogo delle provvidenze stabilite dall'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, l'assistenza di cui all'art. 3 della medesima legge, anche oltre il termine del 31 dicembre 1963, e fino a che sussista lo stato di bisogno.

     I profughi di cui al precedente comma, che non siano titolari di redditi nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno venire ricoverati, previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni, in idonei istituti verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 pro capite.

 

          Art. 4.

     L'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è sostituito dal seguente:

     "Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere già intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza.

     In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.

     Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2a categoria ai sensi dell'art. 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

     Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valor militare".

 

          Art. 5.

     Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-61, due miliardi nell'esercizio 1961-62, due miliardi nell'esercizio 1962-63, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

     Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

     Le somme, così somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinate alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curerà la realizzazione del programma edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

     Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potrà avvalersi dell'U.N.R.R.A.-Casas.

     Tale programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sarà sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 6.

     Gli alloggi costruiti nelle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine con lo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalità di cui all'art. 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

 

          Art. 7.

     All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.


[1] Comma abrogato dall'art. 34 della L. 26 dicembre 1981, n. 763.