§ 10.10.50 - Legge 4 gennaio 1968, n. 7.
Proroga con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:04/01/1968
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le [...]
Art. 2.      Al primo comma dell'art. 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole "nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento" sono sostituite dalle parole "nè abbiano congiunti [...]
Art. 3.      All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei [...]


§ 10.10.50 - Legge 4 gennaio 1968, n. 7. [1]

Proroga con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi.

(G.U. 19 gennaio 1968, n. 15)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo.

     L'assistenza di cui al primo comma è estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

     Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'art. 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta.

     I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.

 

          Art. 2.

     Al primo comma dell'art. 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole "nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento" sono sostituite dalle parole "nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo".

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.