Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 04/01/1968 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le [...] |
Art. 2. Al primo comma dell'art. 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole "nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento" sono sostituite dalle parole "nè abbiano congiunti [...] |
Art. 3. All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei [...] |
§ 10.10.50 - Legge 4 gennaio 1968, n. 7. [1]
Proroga con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi.
(G.U. 19 gennaio 1968, n. 15)
Le disposizioni della
L'assistenza di cui al primo comma è estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'art. 3 della
Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'art. 10 della
I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.
Al primo comma dell'art. 2 della
All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del