§ 10.10.12 - D.P.R. 4 luglio 1956, n. 1117.
Norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:04/07/1956
Numero:1117


Sommario
Art. 1.      Per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo, ai fini dell'estensione dei benefici accordati per i concorsi ai reduci e per ogni altro fine dalle leggi [...]
Art. 2.      L'istante nella domanda di cui all'articolo precedente deve indicare
Art. 3.      Un estratto di ciascuna domanda è affisso per quindici giorni nell'albo comunale della località dove risiede l'istante e nell'albo della Prefettura
Art. 4.      Il prefetto dispone gli accertamenti che ritiene necessari e provvede comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
Art. 5.      Contro il provvedimento negativo del prefetto l'interessato - entro trenta giorni dalla comunicazione - può ricorrere al Ministro per l'interno
Art. 6.      Il Ministro per l'interno decide sul ricorso in base alle ulteriori prove addotte dall'interessato ed agli eventuali nuovi accertamenti che ritenga necessari disporre


§ 10.10.12 - D.P.R. 4 luglio 1956, n. 1117.

Norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137.

(G.U. 4 ottobre 1956, n. 251)

 

 

     Art. 1.

     Per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo, ai fini dell'estensione dei benefici accordati per i concorsi ai reduci e per ogni altro fine dalle leggi previsto, i cittadini italiani che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare domanda al prefetto della Provincia in cui risiedono, entro la fine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Sono dispensati dal presentare domanda coloro ai quali la qualifica di profugo sia stata riconosciuta ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e conservano efficacia le attestazioni a quei fini già rilasciate.

 

          Art. 2.

     L'istante nella domanda di cui all'articolo precedente deve indicare:

     1) le generalità complete;

     2) la professione od il mestiere;

     3) le circostanze sulle quali l'interessato fonda la sua richiesta;

     4) la località di attuale residenza in Italia.

     La domanda deve essere corredata dei documenti idonei a comprovare l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

     a) per i profughi da zone del territorio nazionale la domanda deve essere corredata:

     1) da una dichiarazione dell'Ufficio del genio civile attestante la distruzione e l'inabitabilità, per eventi bellici, della casa abitata dall'interessato;

     2) da una dichiarazione del sindaco del Comune ove era domiciliato l'interessato, attestante l'impossibilità dello stesso di farvi ritorno, per mancanza di una qualsiasi sistemazione alloggiativa;

     b) per i profughi da territori esteri, la domanda deve essere corredata da dichiarazioni delle autorità consolari italiane del luogo di provenienza ovvero da una dichiarazione del Ministero degli affari esteri della Repubblica, comprovante che il rimpatrio è avvenuto per cause dipendenti dalla guerra.

 

          Art. 3.

     Un estratto di ciascuna domanda è affisso per quindici giorni nell'albo comunale della località dove risiede l'istante e nell'albo della Prefettura.

     Qualunque cittadino, anche non direttamente interessato, può comunicare al prefetto gli elementi informativi di cui sia in possesso circa la pertinenza della qualifica di profugo a chiunque ne abbia fatto richiesta.

 

          Art. 4.

     Il prefetto dispone gli accertamenti che ritiene necessari e provvede comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

     A coloro che vengono riconosciuti profughi è rilasciata una attestazione, in conformità ad un modello predisposto del Ministero dell'interno.

 

          Art. 5.

     Contro il provvedimento negativo del prefetto l'interessato - entro trenta giorni dalla comunicazione - può ricorrere al Ministro per l'interno.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per l'interno decide sul ricorso in base alle ulteriori prove addotte dall'interessato ed agli eventuali nuovi accertamenti che ritenga necessari disporre.

     Sui ricorsi prodotti dai profughi dai territori esteri, dovrà essere sentito il Ministero degli affari esteri.