§ 10.10.17 - Legge 25 febbraio 1963, n. 319.
Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:25/02/1963
Numero:319


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è sostituito dal seguente
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai [...]
Art. 3.      Le provvidenze spettanti ai profughi e ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 17 luglio 1954, n. 594; 27 [...]
Art. 4.      Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 800.000.000 si provvede con riduzione del capitolo 562 dello stato di [...]


§ 10.10.17 - Legge 25 febbraio 1963, n. 319. [1]

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano

(G.U. 30 marzo 1963, n. 86)

 

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è sostituito dal seguente:

     "A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 è consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficieranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 4 marzo 1952, n. 137".

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai ricoverati nei centri di raccolta nonchè ai sensi dell'art. 1 della presente legge ai ricoverati nel centro di smistamento, è stabilita in lire 200.000 per il capo famiglia e in lire 150.000 per ciascun componente a carico.

 

          Art. 3.

     Le provvidenze spettanti ai profughi e ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 17 luglio 1954, n. 594; 27 febbraio 1958, n. 130; 27 febbraio 1958, n. 173; 14 ottobre 1960, n. 1219; 25 ottobre 1960, n. 1306, e 10 febbraio 1961, n. 80, nonchè quelle previste dagli artt. 1 e 2 della presente legge sono estese ai connazionali residenti in Algeria, costretti a fare ritorno in Italia in conseguenza della situazione determinatasi nel detto Paese e forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana.

     Le stesse provvidenze saranno estese ai connazionali residenti in altri Paesi del continente africano, costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale che potranno determinarsi nei Paesi di provenienza semprechè forniti di analoga attestazione consolare.

     L'esistenza dello stato di necessità nel quale verranno a trovarsi in ciascun Paese i connazionali di cui al comma precedente sarà dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli esteri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.[Omissis]

 

          Art. 4.

     Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 800.000.000 si provvede con riduzione del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. Per una proroga delle disposizioni di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L. 24 giugno 1964, n. 538.