Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 25/02/1963 |
Numero: | 319 |
Sommario |
Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è sostituito dal seguente |
Art. 2. A decorrere dal 1° luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai [...] |
Art. 3. Le provvidenze spettanti ai profughi e ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 17 luglio 1954, n. 594; 27 [...] |
Art. 4. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 800.000.000 si provvede con riduzione del capitolo 562 dello stato di [...] |
§ 10.10.17 - Legge 25 febbraio 1963, n. 319. [1]
Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano
(G.U. 30 marzo 1963, n. 86)
L'ultimo comma dell'art. 2 della
"A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 è consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficieranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della
A decorrere dal 1° luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'art. 11 della
Le provvidenze spettanti ai profughi e ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 17 luglio 1954, n. 594; 27 febbraio 1958, n. 130; 27 febbraio 1958, n. 173; 14 ottobre 1960, n. 1219; 25 ottobre 1960, n. 1306, e 10 febbraio 1961, n. 80, nonchè quelle previste dagli artt. 1 e 2 della presente legge sono estese ai connazionali residenti in Algeria, costretti a fare ritorno in Italia in conseguenza della situazione determinatasi nel detto Paese e forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana.
Le stesse provvidenze saranno estese ai connazionali residenti in altri Paesi del continente africano, costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale che potranno determinarsi nei Paesi di provenienza semprechè forniti di analoga attestazione consolare.
L'esistenza dello stato di necessità nel quale verranno a trovarsi in ciascun Paese i connazionali di cui al comma precedente sarà dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli esteri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.[Omissis]
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 800.000.000 si provvede con riduzione del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del