§ 98.1.41922 - Circolare 6 marzo 2000, n. 59 .
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 75. Contratti di riallineamento .


Settore:Normativa nazionale
Data:06/03/2000
Numero:59


Sommario
Art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, nel testo coordinato con l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e con gli articoli 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 45, comma 20, 58, comma 13, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Artt. 44 e 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
Art. 75 della legge n. 448 del 1998. 
Art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
Art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
Art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Art. 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 


§ 98.1.41922 - Circolare 6 marzo 2000, n. 59 .

L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 75. Contratti di riallineamento .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Dirigenti Medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

L'art. 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, recante norme in materia di contratti di riallineamento retributivo, già integrato ad opera dell'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente norme in materia di promozione dell'occupazione, è stato ulteriormente modificato dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 302 del 29 dicembre 1998 - Serie generale - ed entrata in vigore il 1° gennaio 1999 e dagli articoli 45, comma 20, e 58, comma 13, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata nel S.O. alla Gazz. Uff. n. 118 del 22 maggio 1999 - Serie generale - Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 27 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), pubblicata nel S.O. alla Gazz. Uff. n. 227/L - Serie generale. Il testo coordinato delle suddette norme viene riportato nell'allegato n. 1 e di seguito illustrato.

 

 

1. Generalità.

L'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dagli articoli 45, comma 20, e 58, comma 13, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, da ultimo, dagli articoli 44 e 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (cfr. allegato 2), rientra tra gli interventi normativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed ispirati dall'intento di incentivare la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti in zone svantaggiate del territorio nazionale.

In base alle norme richiamate le imprese operanti nelle predette zone possono progressivamente adeguare, mediante la stipula di appositi contratti provinciali di riallineamento, le retribuzioni corrisposte agli importi determinati dalla contrattazione nazionale di categoria, conservando contemporaneamente la possibilità di derogare al rispetto dell'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, quale condizione per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende che ricadono nel campo applicativo della normativa.

La retribuzione determinata dagli accordi provinciali di riallineamento è presa altresì come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in regime di riallineamento, nel rispetto delle misure progressive stabilite dall'art. 23 della legge n. 196 del 1997 e dall'art. 75 della legge n. 448 del 1998.

Inoltre l'applicazione nel tempo del programma di riallineamento comporta la sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze a titolo di contributi, sgravi, fiscalizzazione e relative sanzioni per le imprese che abbiano operato nel rispetto della normativa che si illustra.

 

 

2. Contratti di riallineamento.

I contratti di riallineamento costituiscono uno strumento negoziale finalizzato a realizzare programmi di graduale adeguamento dei trattamenti economici di fatto praticati dalle parti stipulanti a quelli indicati nei contratti nazionali di riferimento.

2.1 Gli adempimenti.

I contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni e organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144.) Si precisa che il requisito della maggiore rappresentatività ai fini della legittimazione alla stipula deve essere posseduto sia dalle organizzazioni datoriali che da quelle dei lavoratori. Detto requisito sarà più ampiamente illustrato al successivo paragrafo 2.3.

Successivamente alla stipula gli accordi provinciali devono essere recepiti mediante sottoscrizione di apposito verbale in sede aziendale con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. La sottoscrizione del verbale di recepimento costituisce condizione procedurale indispensabile ai fini della applicazione, in sede aziendale, della disciplina relativa ai contratti di riallineamento. Ai fini del recepimento in sede aziendale è comunque sufficiente che il relativo verbale sia sottoscritto da una sola organizzazione sindacale per il datore di lavoro e da una sola organizzazione sindacale per i lavoratori.

Secondo quanto disposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare 22 novembre 1999, n. 75 della Direzione generale degli affari generali e del personale che si allega (cfr. allegato 4), infatti, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione da parte di almeno una delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel rispetto del requisito della maggiore rappresentatività comparativa prevista dal citato articolo 45, comma 20, della legge n. 144 del 1999. Ciò in quanto la norma di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 608 del 1996 prevede che l'impresa deve sottoscrivere il verbale di recepimento con le "stesse parti", e quindi non necessariamente con tutte quelle che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Lo stesso Dicastero precisa inoltre che ove il datore di lavoro predisponga il verbale di adesione e lo sottoponga a tutte le organizzazioni territoriali suddette, lo stesso verbale potrà ritenersi vincolante nel momento in cui è raggiunto l'accordo con almeno una di esse, purché sia effettivamente rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell'azienda, a nulla rilevando l'eventuale assenza immotivata di una o più organizzazioni. In sostanza, la mancata e immotivata partecipazione alla stipula del verbale di adesione da parte di una organizzazione sindacale, nonostante il necessario invito da parte del datore di lavoro, non si ritiene possa incidere sulla validità dello stesso.

Diversamente, ove una delle organizzazioni sindacali abbia giustificato la mancata partecipazione all'accordo, la congruità, rispetto alla validità del verbale di adesione, della motivazione del diniego dovrà essere valutata dall'Ufficio depositario.

Entro trenta giorni dalla stipula, gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento devono essere depositati rispettivamente presso la competente Direzione provinciale del lavoro e l'Agenzia dell'I.N.P.S. dove l'azienda effettua gli adempimenti contributivi.

L'integrale rispetto di tutti gli adempimenti illustrati nel presente paragrafo costituisce condizione indefettibile ai fini dell'utilizzo dello strumento dei contratti di riallineamento.

2.2 I termini.

I termini stabiliti dalla legge n. 608 del 1996 per il completamento dei predetti adempimenti, già fissati al 19 luglio 1998 per effetto del disposto dell'art. 23, comma 2, della legge n. 196 del 1997, risultano ulteriormente aperti.

La legge n. 448 del 1998 aveva concesso all'art. 75, comma 3, altri 12 mesi di tempo a decorrere dalla data della propria entrata in vigore (1° gennaio 1999), per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento. Pertanto il termine ultimo per il completamento degli adempimenti previsto dalle disposizioni normative richiamate era stato fissato al 31 dicembre 1999.

Nel periodo tra il 19 luglio 1998 e il 31 dicembre 1998 per carenza di previsioni normative non sussisteva la possibilità di stipulare contratti provinciali di riallineamento. Al riguardo l'art. 58, comma 13, della legge n. 144 del 1999 ha fatto salvi in ogni caso i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data della entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, cioè entro il 31 dicembre1998.

Da ultimo la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha prorogato di ulteriori 12 mesi, quindi fino al 31 dicembre 2000, il termine entro il quale possono essere stipulati i contratti territoriali e quelli aziendali di recepimento.

2.3 I soggetti legittimati alla stipula.

L'art. 5, comma 1, della legge n. 608 del 1996 disponeva che i contratti di riallineamento potevano essere stipulati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti o comunque organizzativamente collegate alle associazioni e organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale.

L'art. 45, comma 20, della legge n. 144 del 1999, intervenendo con espressa modifica su tale previsione normativa, ha stabilito che i contratti di riallineamento devono essere stipulati a livello provinciale tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali locali aderenti o collegate con le associazioni e organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La nuova previsione normativa, pertanto, fa riferimento al principio generale della maggiore rappresentatività sindacale basata su un criterio di comparazione, a differenza della precedente disposizione che richiedeva, ai fini della legittimazione alla stipula, unicamente l'adesione alle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale di categoria.

Tali argomentazioni sono state illustrate nella circolare 30 settembre 1998, n. 903 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. allegato 3) e, da ultimo, riprese anche nella circolare n. 75/99 del 1999 citata dello stesso Ministero.

Premesso che, secondo quanto puntualizzato in tali disposizioni, la concreta indicazione degli indici di rappresentatività in relazione alla legittimazione alla stipula dei contratti provinciali è rimessa alla competenza istituzionale dello stesso Ministero, da quanto fin qui detto consegue che in occasione del deposito del verbale di recepimento la sede I.N.P.S. competente dovrà effettuare una preventiva disamina circa la sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti, chiedendo eventualmente indicazioni, in caso di incertezza, alla competente Direzione provinciale del lavoro. Per quanto attiene invece al riscontro del requisito della rappresentatività delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori firmatarie del verbale di recepimento, secondo quanto precisato al paragrafo 2.1, la competenza spetta alle strutture dell'Istituto in quanto uffici depositari.

Considerato inoltre che, sulla base delle richiamate indicazioni ministeriali, il criterio legittimante della maggiore rappresentatività comparativa è applicabile anche ai contratti di riallineamento stipulati prima della entrata in vigore della norma di cui all'art. 45, comma 20, della legge n. 144 del 1999, le fattispecie contrattuali sorte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 144 del 1999 dovranno essere valutate "ora per allora" in base agli stessi criteri.

Relativamente allo specifico profilo trattato nel presente paragrafo devono ritenersi pertanto superate, in base a quanto fin qui illustrato, le disposizioni contenute nella circolare 9 ottobre 1997, n. 202.

2.4 Le variazioni ai contratti in corso.

Il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996 consente di effettuare una sola variazione ai programmi di riallineamento retributivo in corso. Tale possibilità riguarda anche i contratti già stipulati.

La norma fa riferimento, nell'individuare gli elementi che costituiscono possibile oggetto della modifica, ai tempi ed alle percentuali fissate dagli accordi provinciali. Resta fermo il termine di 36 mesi dalla stipula del contratto provinciale originario per l'adeguamento al 100% del minimale di retribuzione giornaliera di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 389 del 1989.

Tale facoltà di modifica deve essere oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato l'originario accordo.

 

 

3. Campo di applicazione.

3.1 Settori.

Il campo di applicazione della norma, limitato dall'originario testo dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996 alle sole imprese industriali ed artigiane, risulta esteso dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (entrata in vigore il 19 luglio 1997) alla generalità dei settori già destinatari di misure agevolative in materia di riduzione degli oneri sociali, con riferimento all'industria, artigianato, agricoltura, terziario.

Rimangono escluse tuttavia le imprese appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia.

3.2 Territori.

Quanto alla individuazione dei territori nei quali è possibile operare con lo strumento dei contratti di riallineamento, l'art. 75 della legge n. 448 del 1998, modificando le disposizioni dettate dalla precedente disciplina, li individua nelle zone di cui all'art. 92, par. 3, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità europea. Detta norma, come noto, fa riferimento a criteri selettivi di tipo socio-economico, individuando senza ulteriori specificazioni "regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione" e prevedendo una verifica di compatibilità da operarsi in concreto, caso per caso, da parte della predetta Commissione, che rilascia apposita autorizzazione. Lo stesso art. 75 della legge n. 448 del 1998, al comma 4, ribadisce che l'efficacia delle misure da esso previste è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato CEE.

L'autorizzazione 8 aprile 1999, n. SG(99)D/2482 è stata rilasciata con riferimento ai seguenti territori: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna (Aiuto di Stato n. 545 del 1998).

 

 

4. Effetti in materia di adempimenti contributivi.

Si premette alle indicazioni che seguono la fondamentale considerazione che, rispondendo la disciplina relativa ai contratti di riallineamento alla finalità di favorire l'emersione del cosiddetto lavoro sommerso, le relative previsioni non danno vita ad una fattispecie di condono. Da ciò consegue, in particolare, che nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato denunciato regolarmente, sulla base della retribuzione prevista dal C.C.N.L. applicabile, e non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, non si possa fare ricorso alla disciplina in questione al fine di ottenere una rettifica dei dati dichiarati.

La normativa in esame consente di calcolare e versare la contribuzione di previdenza ed assistenza sociale prendendo a riferimento la retribuzione prevista dai contratti di riallineamento.

Pertanto in regime di riallineamento i parametri ordinariamente fissati in materia di retribuzione minima imponibile, in particolare quello della retribuzione contrattuale di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, come interpretato dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dei minimali giornalieri vigenti pro-tempore, vengono sostituiti dalla retribuzione fissata negli accordi di riallineamento, nel caso in cui l'azienda interessata li recepisca secondo le procedure sopra illustrate.

Le previsioni normative sono applicabili alle seguenti fattispecie:

- lavoratori non denunciati all'Istituto;

- lavoratori che sono stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte e/o con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989;

- lavoratori che sono stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1, citato.

In ogni caso la retribuzione-parametro da utilizzare per gli adempimenti contributivi in regime di riallineamento non può comunque attestarsi al di sotto di determinati minimali a tal fine specificamente individuati dalle norme.

Il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce in proposito espressamente che le disposizioni concernenti i minimali devono intendersi di interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lett. a), b), c), e 11 del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989.

4.1 Aziende di nuova costituzione e nuovi assunti.

Con nota prot./N. 6/PS/51418/p.t.P il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito chiarimenti in relazione alla questione della applicabilità del contratto di riallineamento anche in caso di nuove assunzioni da parte di azienda preesistente nonché in caso di costituzione di nuove aziende. Considera il predetto Dicastero che la norma di cui all'art. 5 della legge n. 608 del 1996 offre la possibilità di derogare, ai fini degli obblighi previdenziali, ai trattamenti economici previsti dai contratti collettivi vigenti e che per espresso disposto normativo il contratto di riallineamento assume validità identica a quella dei contratti nazionali di riferimento, quale requisito per l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali. Conseguentemente il contratto di riallineamento trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori nuovi assunti da parte dell'azienda che lo applica.

Per quanto attiene l'ulteriore profilo dell'applicabilità dei contratti di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione, il predetto Ministero ha espresso inoltre l'avviso che non possa darsi luogo a discriminazioni nei confronti di queste ultime, ed ha pertanto ritenuto applicabile anche in questa fattispecie il contratto di riallineamento purché sia stato recepito.

 

 

5. I minimali del riallineamento.

Occorre sottolineare che anche in regime di riallineamento si applica il principio generale della commisurazione dei contributi previdenziali alla retribuzione corrisposta. Pertanto, se detta retribuzione risulta di importo superiore ai minimali che vengono di seguito indicati, l'adempimento della obbligazione contributiva deve avvenire in relazione alla retribuzione effettivamente corrisposta.

Secondo l'art. 5, comma 4, della più volte citata legge n. 608 del 1996 le retribuzioni da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in regime di riallineamento sono quelle fissate dagli accordi provinciali, che comunque per i periodi precedenti agli accordi stessi non possono essere inferiori al 25% del minimale contributivo di retribuzione giornaliera, e per i periodi successivi al 50% del predetto minimale, da adeguare al 100% nell'arco di trentasei mesi dalla stipula.

Il minimale giornaliero è determinato in base all'art. 1, comma 2, della legge n. 389 del 1989, ed è pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione vigente al 1° gennaio di ciascun anno nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si riportano di seguito i minimali giornalieri vigenti dall'anno 1989 al 2000.

£. 42.969 Anno 1989; £. 46.028 Anno 1990;

£. 49.357 Anno 1991; £. 53.495 Anno 1992;

£. 54.886 Anno 1993; £. 57.223 Anno 1994;

£. 59.513 Anno 1995; £. 62.729 Anno 1996;

£. 65.175 Anno 1997; £. 66.282 Anno 1998;

£. 67.474 Anno 1999; £. 68.552 Anno 2000.

La effettiva corresponsione al lavoratore della retribuzione da contratto di riallineamento integra la condizione per il riconoscimento della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi per il Mezzogiorno, fermo restando l'obbligo della denuncia del lavoratore ai fini contributivi e delle giornate e delle ore lavorate sulla base della retribuzione predetta.

5.1 Regolarizzazione del pregresso.

La disciplina che si illustra consente altresì di attuare, per i periodi pregressi rispetto all'accordo provinciale, la regolarizzazione delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta, senza oneri accessori.

La possibilità di regolarizzazione offerta dalle norme, che comprende anche partite già oggetto di contestazione da parte dell'Istituto, permane fino alla scadenza del termine ultimo indicato per la stipula dei verbali aziendali di recepimento (31 dicembre 2000).

È comunque da escludere, in forza della disposizione che fa espressamente salvi i contributi versati in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle percentuali di riallineamento, la possibilità che dall'operazione di regolarizzazione scaturisca un rimborso a favore delle aziende.

5.2 Lavoratori e periodi oggetto di regolarizzazione.

In caso di recepimento dell'accordo provinciale, l'impresa può individuare in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori ed i rispettivi periodi di attività precedenti alla stipula del verbale di recepimento per i quali richiedere l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento, secondo i criteri illustrati in apertura del paragrafo e comunque non inferiore al 25% del minimale contributivo.

L'art. 5, comma 3-sexies, introdotto dal 1° gennaio 1999, prevede che l'individuazione avvenga d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione in forma scritta dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda.

Pertanto la predetta regolarizzazione può riguardare solo le pendenze a titolo contributivo collegate ai rapporti di lavoro che sono oggetto del riallineamento, relative ai lavoratori, che a tal fine hanno prestato espressamente il loro consenso.

La necessità di acquisire il consenso dal lavoratore in forza all'azienda porta inoltre a dedurre che non possono essere oggetto di regolarizzazione ai sensi della normativa in esame obbligazioni contributive relative a lavoratori che della stessa non fanno più parte.

La possibilità di regolarizzare partite pregresse attraverso lo strumento dei contratti di riallineamento è esercitabile nei limiti degli ordinari termini prescrizionali, come individuati dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le relative prestazioni sono commisurate ai contributi versati ad eccezione di quelle riguardanti gli operai a tempo determinato del settore agricolo in quanto, nel caso in cui la retribuzione di riallineamento sia per tali lavoratori inferiore al salario medio convenzionale del 1996, le prestazioni vengono calcolate con riferimento a quest'ultimo.

Da ultimo l'art. 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha ribadito espressamente la possibilità di adempiere gli obblighi contributivi per i periodi pregressi secondo le previsioni del citato comma 3-sexies dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996 anche per le imprese operanti nel settore agricolo che recepiscano o abbiano recepito gli accordi provinciali di riallineamento.

La norma vuole legittimare una applicazione del comma 3-sexies dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996 anche come supplemento di un contratto già recepito anteriormente al 1° gennaio 1999, entro i sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

5.2.1 Modalità di adempimento degli obblighi contributivi ai fini della regolarizzazione.

All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione, ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al verbale di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (5% maggiorato di un punto).

In sede di regolarizzazione potranno essere riconosciute, ove il datore di lavoro abbia corrisposto o corrisponda retribuzioni definite in regime di riallineamento non inferiori ai minimali gradualizzati, le agevolazioni previste dall'ordinamento in campo di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi per il Mezzogiorno, con esclusione degli sgravi incentivanti per la creazione di nuova occupazione (art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 e circolare 14 ottobre 1999, n. 188).

5.2.2 Pendenze in atto al momento della stipula.

In seguito alla sottoscrizione del verbale di adesione al contratto provinciale di riallineamento si determina la sospensione dei provvedimenti esecutivi, fino alla scadenza del termine previsto per il completamento dei programmi di riallineamento.

A riallineamento completato le aziende potranno inoltre usufruire di apposita causa di estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e premi, delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.

Qualora al termine dell'applicazione del programma di riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza tra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati. Tale sanzione non si applica nel caso in cui la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Il minimale di riferimento è quello di retribuzione contrattuale stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989.

Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo.

 

 

6. Inosservanza degli accordi.

6.1. Periodi successivi all'accordo di recepimento.

La violazione del programma di riallineamento comporta la cessazione del regime retributivo e contributivo agevolato con effetto dal momento temporale in cui si è realizzata l'inadempienza, anche se la stessa viene accertata in un momento successivo.

6.2. Periodi antecedenti l'accordo di recepimento.

Qualora esistano nei confronti dell'azienda interessata al programma di riallineamento pendenze contributive, anche a titolo di fiscalizzazione, sgravi e sanzioni, derivanti da evasione e/o elusione contributiva (con esclusione pertanto di somme denunciate e non versate), la violazione del programma fa venir meno, fin dall'origine, la sanatoria prevista per tali fattispecie dal comma 3-sexies dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996, già illustrata nei punti precedenti.

Nei casi in cui l'azienda per i periodi precedenti all'accordo provinciale fruisca dell'opzione al pagamento in forma rateale, la legge prevede che ad avvenuto integrale adempimento si estinguono le contravvenzioni ovvero ogni altra sanzione amministrativa e civile.

Considerato il tenore della norma si ritiene che l'interruzione o il mancato versamento di una o più rate alle scadenze previste, non influisca sul programma di riallineamento previsto, ma si configuri come un inadempimento ad un obbligo di pagamento rateale e come tale, in analogia alle regole fissate per le regolarizzazioni agevolate, comporti la richiesta di versamento del residuo debito, maggiorato delle sanzioni e somme accessorie previste dalla normativa ordinaria.

 

 

7. Contributi figurativi.

Il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996 prevede, in relazione alla differenza tra retribuzione prevista dai contratti di riferimento per il versamento dei contributi e l'intero importo del minimale di cui alla legge n. 389 del 1989, la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo per l'occupazione (art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modifiche in legge n. 236 del 1993), nel limite massimo delle risorse a tale scopo preordinate.

I criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti dovranno essere determinati con decreto del Ministro del lavoro.

Riguardo all'area agricola, lo stesso Ministero del lavoro, con nota del 13 maggio 1998, ha precisato che relativamente agli operai a tempo determinato non è applicabile la lettera d), comma 1, dell'art. 23 della legge n. 196 del 1997 per la parte in cui prevede l'integrazione con la tecnica della contribuzione figurativa in riferimento al minimale giornaliero stabilito dalle norme vigenti. Ciò in quanto per tali lavoratori le prestazioni pensionistiche vengono calcolate con riferimento al salario medio convenzionale del 1996 qualora la reribuzione da riallineamento sia inferiore a tale salario medio.

 

 

8. Adempimenti delle sedi.

Al fine di monitorare il fenomeno dei contratti di riallineamento e dei relativi verbali di recepimento e di accertare la rispondenza degli stessi alla normativa illustrata con la presente circolare, è in corso di predisposizione un'apposita procedura che attraverso l'acquisizione di tutti i dati significativi, costituirà un archivio nazionale in grado di colloquiare con i diversi archivi gestionali per verificare anche la corretta applicazione nel tempo degli accordi territoriali.

Nelle more del rilascio della procedura, le Agenzie attiveranno con immediatezza le dovute sinergie con le Direzioni provinciali del lavoro per acquisire le copie, non ancora trasmesse, degli accordi provinciali di riallineamento alle quali le stesse Agenzie allegheranno i relativi verbali di recepimento già in loro possesso o che perverranno.

Sulla base di tali documentazioni in questa prima fase dovranno essere attivate attente verifiche, in via prioritaria, sulla legittimità dei contratti di riallineamento, specie per quanto concerne la rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie, e, successivamente, sulla validità dei verbali di recepimento con particolare riguardo anche in questo caso alla legittimazione delle organizzazioni firmatarie.

Tutti i casi dubbi relativi ai contratti provinciali di riallineamento, secondo quanto previsto dalla circolare n. 903 del 1998 del Ministero del lavoro, dovranno essere rimessi alla decisione delle competenti Direzioni provinciali del lavoro.

Qualora emerga l'illegittimità dei contratti o dei verbali verrà notificata alle aziende la perdita dei benefici invitandole a regolarizzare la propria posizione contributiva con riferimento ai contratti collettivi nazionali.

Qualora le aziende non provvedano alla regolarizzazione dovranno essere attivate indagini ispettive finalizzate alla quantificazione degli addebiti.

Al fine di rilevare l'ampiezza del fenomeno le Direzioni regionali dovranno comunicare trimestralmente alla Direzione centrale delle entrate contributive i seguenti dati:

- numero dei contratti di riallineamento stipulati a livello provinciale, distinti per settore di attività, compreso quello agricolo, con separata evidenza di quelli per i quali sono state interessate le Direzioni provinciali del lavoro in merito alla legittimità;

- numero delle aziende che hanno recepito i contratti stessi, con l'indicazione del settore di appartenenza e, ove indicato, il numero dei lavoratori interessati.

Le Sedi regionali trasmetteranno i dati richiesti secondo lo schema allegato. La prima rilevazione dovrà far riferimento al 31 dicembre 1999 e dovrà pervenire entro il 31 marzo 2000.

Alla stessa Direzione centrale delle entrate contributive dovranno essere segnalate eventuali problematiche sorte nei rapporti tra le Agenzie I.N.P.S. e le Direzioni provinciali del lavoro in ordine alla tempestiva decisione da parte di queste ultime dei casi incerti in fatto di sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.

 

 

9. Istruzioni procedurali.

9.1 Codifica delle aziende.

Le Sedi, all'atto della ricezione dei verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali, provvederanno ad attribuire alle aziende interessate alla stipula dei contratti di riallineamento, il codice di autorizzazione "7X" avente il significato di "Impresa interessata al riallineamento contributivo di cui all'art. 5 della legge n. 608 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni". Il codice di autorizzazione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal periodo di paga in cui ha inizio il programma di riallineamento recepito dall'azienda e per tutta la durata dello stesso.

Lo stesso codice sarà attribuito alle aziende che abbiano già presentato i verbali di recepimento.

9.2 Modalità di compilazione delle denunce di mod. DM10/2.

Per l'assolvimento degli adempimenti contributivi correnti, le aziende che hanno recepito contratti di riallineamento si atterranno alle seguenti modalità:

- esporranno i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori interessati dal riallineamento in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione "95" (195 per gli operai e 295 per gli impiegati), relativamente ai lavoratori denunciati per la prima volta all'Istituto;

- codice tipo contribuzione "96" (196 per gli operai e 296 per gli impiegati) relativamente a lavoratori già denunciati ed interessati all'applicazione del contratto di riallineamento.

9.3 Istruzioni procedurali per l'area agricola.

I datori di lavoro agricolo, relativamente agli operai agricoli in riallineamento, compileranno un modello DMAG barrando la casella "A.R" sia nel foglio "D" che nel foglio "R".

 

 

10. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

10.1 Istruzioni generali.

Per la regolarizzazione delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta per i periodi pregressi, senza aggravio di oneri accessori, dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (mod. DM10/V) ed aperta l'inadempienza con T.S. n. 49 nella quale dovranno confluire i DM10/V. Per usufruire dell'opzione di pagamento rateale l'azienda dovrà far pervenire apposita comunicazione all'Agenzia interessata. I pagamenti trimestrali vanno effettuati con mod. DM20 Reg, contrassegnati dal codice tipo archivio "N".

Per la compilazione della modulistica occorrerà far riferimento alle precisazioni contenute nella circolare 10 novembre 1997, n. 221, mentre per la codifica delle retribuzioni oggetto di regolarizzazione, dovranno essere utilizzati i codici "195" per gli operai e "295" per gli impiegati nel caso in cui vengano denunciati nuovi lavoratori (denunce di tipo "C" o "D") ed i codici "196" per gli operai e "296" per gli impiegati, ove si tratti di regolarizzazione di differenze contributive connesse a retribuzioni non denunciate (denunce di tipo "E").

Relativamente ai lavoratori interessati da contratti di riallineamento, già ricompresi in denunce contributive di modello DM10/2, le Sedi provvederanno alla definizione delle eventuali note di rettifica emesse dalla procedura di controllo per mancato adeguamento ai minimali, alla luce di quanto previsto nella presente circolare.

10.2 Settore agricolo.

Per quanto riguarda la regolarizzazione nel settore agricolo è necessario compilare una dichiarazione di manodopera (DMAG/D e DMAG/R) indicando:

1) in caso di pagamento in unica soluzione:

nella prima casella del campo "Tipo denuncia" il codice 1 o 2, a seconda che la dichiarazione riguardi manodopera a tempo determinato o manodopera a tempo indeterminato;

nella seconda casella del campo "Tipo denuncia" la lettera X.

Va, inoltre, barrato il campo successivo "Accordi di riallineamento".

Per il resto la dichiarazione deve essere compilata secondo le consuete modalità.

Nel caso di periodi antecedenti al 1° gennaio 1998 si possono regolarizzare solo gli operai a tempo indeterminato ed è necessario compilare il modello ACC1/OTI, indicando sempre come origine della dichiarazione la lettera X. Per il resto la dichiarazione deve essere compilata con le consuete modalità.

Le dichiarazioni integrative di precedenti dichiarazioni già presentate dovranno essere compilate, sempre indicando l'origine X, avendo riguardo ai soli dati retributivi ed occupazionali che devono essere integrati:

- un lavoratore mai dichiarato;

- giornate mai dichiarate;

- retribuzioni omesse;

2) in caso di pagamento rateale:

esattamente come nel caso precedente, ma utilizzando la lettera Y al posto della suindicata lettera X.

10.3 Debiti accertati per evasioni o elusioni contributive.

Nei casi in cui per i periodi e per i lavoratori interessati dai programmi di riallineamento sussista un accertamento di credito da parte dell'Istituto (iscrizioni, note di rettifica, accertamento d'ufficio, ecc.), considerata la sospensione delle azioni esecutive prevista dall'art. 3 della legge n. 608 del 1996, dovrà essere sospesa ogni attività di recupero, anche coattivo. A tal fine nell'archivio recupero crediti l'inadempienza relativa dovrà essere contrassegnata dai codici di sospensione in uso. Le partite in gestione presso gli uffici legali dovranno essere restituite ai settori amministrativi.

 

 

11. Modalità per la compilazione del quadro SA del mod. 770/2000.

Ferme restando le modalità di compilazione del modello in argomento, nel codice tipo contratto (punto 84) sarà riportata la lettera "G" (contratto di riallineamento); nel tipo rapporto (punto 87) dovranno essere riportati i particolari codici tipo contribuzione "95" e "96".

Nella sezione seconda "retribuzioni particolari" (punti da 94 a 129) dovranno essere riportati i seguenti dati:

- nella casella tipo deve essere inserita la lettera "G"; nelle caselle "Data inizio" e "Data fine" dovrà essere indicato il periodo nel quale la retribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore;

- nella casella "retribuzione" dovrà essere indicato l'importo della retribuzione relativa alle giornate di cui al punto successivo;

- nella casella numero giornate retribuite (GG retrib.) dovrà essere riportato il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.

Per i periodi anteriori all'anno 1999 dovranno essere presentati i modelli O1/M. VIG.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTI PROVINCIALI DI RIALLINEAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE 

Numero contratti stipulati 

 

Settori di attività 

Provincia 

Industria 

Artigianato 

Agricoltura 

Commercio 

Terziario 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero aziende che hanno recepito i contratti anteriormente al 1° gennaio 1999 

 

Settori di attività 

Provincia 

Industria 

Artigianato 

Agricoltura 

Commercio 

Terziario 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero lavoratori interessati dai contratti recepiti anteriormente al 1° gennaio 1999 

 

Settori di attività 

Provincia 

Industria 

Artigianato 

Agricoltura 

Commercio 

Terziario 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero aziende che hanno recepito i contratti dal 1° gennaio 1999 (art. 5, comma 3-sexies, L. n. 608 del 1996) 

 

Settori di attività 

Provincia 

Industria 

Artigianato 

Agricoltura 

Commercio 

Terziario 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero lavoratori interessati dai contratti dal 1° gennaio 1999 (art. 5, comma 3-sexies, L. n. 608 del 1996) 

 

Settori di attività 

Provincia 

Industria 

Artigianato 

Agricoltura 

Commercio 

Terziario 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

Art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, nel testo coordinato con l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e con gli articoli 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 45, comma 20, 58, comma 13, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Artt. 44 e 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

1. «Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389». Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie.

Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S., entro trenta giorni dalla stipula.

2 bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro può chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a dodici mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione all'interessato, nonché, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.

2 ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2 bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2 bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.

2 quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2- bis e 2 ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione , ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2 bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla metà.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'I.N.P.S. accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.

Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo.

3 bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute.

3 ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.

3 quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3 bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.

3 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3 bis a 3 quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3 bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.

3 sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati.

L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento può utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'I.N.P.S.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'art. 6, commi 9, lettere a), b), e c), e 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purché tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

5 bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento.

6. L'Ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

     Art. 75 della legge n. 448 del 1998.

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 è abrogato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei termini ivi previsti. Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     Art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Comma 20. All'art. 5, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole "nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

     Art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Comma 13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge».

     Art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Comma 3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000.

     Art. 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Comma 1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

 

 

Allegato 3

 

 

Allegato 4