§ 98.1.39900 - Circolare 30 settembre 1998, n. 903 .
Stipula di C.C.N.L. peggiorativi di precedenti contratti nazionali. Accordi provinciali di gradualità.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/09/1998
Numero:903

§ 98.1.39900 - Circolare 30 settembre 1998, n. 903 .

Stipula di C.C.N.L. peggiorativi di precedenti contratti nazionali. Accordi provinciali di gradualità.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale.

 

 

Alla Direzione regionale del lavoro 

 

Settore ispezione 

 

Bari 

e, p. c.: 

Alla Divisione III della Direzione generale dei  

 

rapporti di lavoro 

 

Alla Divisione VII della Direzione generale  

 

dell'impiego 

 

Sede 

 

Alle Direzioni regionali del lavoro 

 

Loro sedi 

 

 

Con nota 8 giugno 1998, n. 1508, codesto Ufficio regionale ha rappresentato che da qualche tempo si sta verificando il fenomeno della proliferazione di C.C.N.L peggiorativi di altri C.C.N.L. ancora vigenti e precedentemente stipulati dalle O.S. "storiche" con la partecipazione anche di altre O.S.

A tal proposito ha posto il quesito per sapere:

- se il deposito presso le D.P.L. degli accordi provinciali di riallineamento unitamente ai corrispondenti contratti nazionali stipulati da organismi sindacali che sembrano meno rappresentativi (in deroga a già vigenti C.C.N.L. sottoscritti da organismi sindacali che sembrano comparativamente più rappresentativi) comporta l'implicito riconoscimento della valenza della deteriore regolamentazione negoziale sia nazionale che provinciale;

- se nel corso delle verifiche ispettive rivolte ad accertare la regolarità del versamento dei contributi previdenziali, considerato che l'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 stabilisce che, in presenza di più contratti per la medesima categoria, deve essere preso in considerazione il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle O.S. comparativamente più rappresentative, si pone il problema di stabilire qual è il contratto che abbia quest'ultimo requisito per considerare regolare la posizione contributiva delle aziende;

- i criteri con i quali deve essere valutato il requisito del contratto comparativamente più rappresentativo.

Con riferimento o quanto sopra rappresentato, va preliminarmente osservato che il legislatore, nel disciplinare la materia dei contratti di riallineamento retributivo (art. 5 della legge n. 608 del 1996, modificato dall'art. 23 della legge n. 196 del 1997), ha posto come condizione - per l'applicazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo e quindi del loro recepimento - l'obbligo di osservanza della parte normativa del C.C.N.L. e l'appartenenza dei soggetti firmatari dell'accordo ad una delle organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative" firmatarie del C.C.N.L.

Ciò premesso, risulta che solo l'aspetto retributivo possa essere oggetto di negoziazione delle parti sociali per il quale, comunque, il Legislatore ha posto come condizione il rispetto della normativa vigente sui tetti minimi retributivi, richiamando in particolare il combinato disposto dell'art. 1, comma 11, e dell'art. 6, commi 9, lett. c), e 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che assume, come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione prevista dal C.C.N.L. di categoria.

Con riferimento a tale problematica la Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione III, con nota del 29 luglio 1998 (che si allega in copia), ha espresso il proprio orientamento, ritenendo che nei casi in cui coesistano più contratti collettivi stipulati dalle O.S. maggiormente rappresentative trova applicazione il disposto dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che ha stabilito che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle O.S. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative in una determinata categoria.

In base a tale orientamento la suddetta disposizione ha valenza generale e pertanto trova applicazione anche in tema di contratti di riallineamento (art. 5, comma 4, della legge n. 608 del 1996), avendo il legislatore richiamato l'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 al fine della individuazione dell'imponibile.

Ciò premesso, in ordine al problema posto da codesto Ufficio relativo alla individuazione dei contratti collettivi stipulati dalle O.S. comparativamente più rappresentative, al fine di verificare la corretta applicazione del trattamento economico previsto dall'accordo provinciale di riallineamento, d'intesa con la Divisione III della Direzione generale dei rapporti di lavoro, si precisa quanto segue:

- la comparazione del grado di rappresentatività delle O.S. e datoriali deve essere effettuata nell'ambito della specifica categoria contrattuale individuata dal contratto collettivo. La predetta categoria contrattuale si identifica in quella esplicata dagli esercenti l'attività tipica di cui il contratto intende tutelare gli interessi. Ne consegue che, ad esempio, non può essere considerato tutelare di una specifica categoria un contratto collettivo che concerne i datori di lavoro che occupano fino a otto dipendenti, in quanto tale contratto coprirebbe una platea di interessi che forma oggetto anche della regolamentazione collettiva di cui sono parte organizzazioni sindacali che associano la generalità dei datori di lavoro, quale che sia il numero di lavoratori occupati alle dipendenze di ciascun datore di lavoro;

- occorre riferirsi, tra i contratti esistenti per la medesima categoria, a quello nazionale di riferimento;

- la comparazione del grado di rappresentatività delle O.S. dovrà esser effettuata sulla base dei criteri individuati dalla costante giurisprudenza in materia: consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole O.S.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive;

- la particolare normativa del richiamato art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 appare prevedere la comparazione a livello nazionale delle O.S. dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Alla valutazione degli elementi di cui sopra, appare ovviamente necessario che procedano direttamente le Direzioni provinciali del lavoro.