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Aggiornamento "Codici Importo" da esporre su DM 10/2 - V per la regolarizzazione della contribuzione previdenziale e sanitaria. - [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/11/1997
Numero:221

§ 98.1.38515 - Circolare 10 novembre 1997, n. 221 .

Aggiornamento "Codici Importo" da esporre su DM 10/2 - V per la regolarizzazione della contribuzione previdenziale e sanitaria. - Chiarimenti sulla compilazione dei modelli DM 10/2 - V.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale

Vigilanza e recuperi contributivi

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Prima parte: aggiornamento "codici importo"

Al fine di una corretta compilazione dei modelli DM 10/2 - V è stata costituita e sarà costantemente aggiornata la tabella dei codici importo da esporre su tali modelli, comparati con i corrispondenti codici del DM 10/2; le modalità per la stampa sono indicate alla fine della presente circolare.

Come è noto il sistema DM prevede che, nella denuncia contributiva mensile, vengano inseriti appositi codici nei quadri B - C per il versamento di contribuzioni particolari.

Qualora l'azienda, con la denuncia mensile, non abbia versato in tutto o in parte quanto dovuto, in sede di regolarizzazione, per la compilazione dei quadri B - C del DM 10/2 - V, dovrà utilizzare lo stesso codice previsto dalla procedura base DM.

Nel caso in cui, invece, per quel tipo di contribuzione abbia versato con la denuncia mensile un importo superiore al dovuto, per il recupero della differenza, dovrà essere indicato nel quadro D del modello DM 10/2 - V uno degli appositi codici della serie DQ o DD.

Similmente sono previsti appositi codici da esporre nel quadro D del modello DM 10/2 per le agevolazioni previste da particolari norme.

Se l'azienda, sempre nella citata denuncia mensile, non ha esposto o ha indicato un importo inferiore al beneficio spettante, in sede di regolarizzazione dovrà utilizzare per la compilazione del quadro D del modello DM 10/2 - V lo stesso codice previsto dalla procedura base.

Nel caso in cui, invece, abbia conguagliato sul DM 10/2 un importo superiore a quello spettante, per la restituzione della differenza, in sede di regolarizzazione dovrà essere inserito nei quadri B - C del DM 10/2 - V il codice appositamente istituito della serie CQ o CC.

Con la presente circolare, vengono altresì istituiti i seguenti nuovi codici da utilizzare in sede di regolarizzazione contributiva; per ciascuno di essi viene indicata la relativa descrizione ed il periodo di validità:

CQ96 - Contratti di solidarietà legge n. 236 del 1993 - Restituzione delle agevolazioni previste dall'art. 5, comma 2, D.L. n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993.

Trattasi delle riduzioni sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro dall'1 marzo 1993 per i lavoratori interessati al trattamento di integrazioni salariale:

a) riduzione del 25% - indicato sul DM 10/2 (quadro D) con codice L500;

b) riduzione del 30% - indicato sul DM 10/2 (quadro D) con codice L501;

c) riduzione del 35% - indicato sul DM 10/2 (quadro D) con codice L502;

d) riduzione del 40% - indicato sul DM 10/2 (quadro D) con codice L503.

Riduzioni spettanti per il periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 1995.

CQ97 - Contratti di solidarietà - legge n. 236 del 1993 stipulati dall'1 gennaio 1993 al 14 giugno 1995:

a) restituzione maggiorazione CIGS (15% ovvero 25%) della retribuzione persa dal lavoratore - trattasi della maggiorazione indicata sul DM 10/2, quadro D con il codice G602;

b) restituzione maggiorazione CIGS (15% ovvero 25%) della retribuzione persa dal lavoratore su ultramensilità - trattasi della maggiorazione indicata sul DM 10/2, quadro D con il codice F502.

Si rammenta che per la restituzione del beneficio al datore di lavoro del 25% della retribuzione non corrisposta al lavoratore - art. 5, comma 4 - (importo indicato sul modello DM 10/2, quadro D con il codice L700) è in uso il codice CQ25.

CQ98 - Cooperative sociali art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 381 - Restituzione dello sgravio totale di pertinenza di aziende con codice di autorizzazione 5V (Circolare n. 296 del 29 dicembre 1992). Indicato sul DM 10/2, quadro D, con il codice L190.

CQ99 - Extracomunitari D.L. n. 22 del 1996 - Restituzione delle somme conguagliate nel quadro D del DM 10/2, della contribuzione anticipata ex D.L. 18 novembre 1995, n. 489, reiterato con D.L. 18 gennaio 1996, n. 22 (Circolare n. 26 del 1996), riferita al recupero effettuato con il codice L800.

CC01 - Sgravio totale annuale D.L. n. 14 del 1992 - Restituzione dello sgravio effettuato da aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE per dipendenti assunti in aggiunta a quelli occupati alla data dal 30 novembre 1991 e indicato sul DM 10/2 quadro D con codice L300; in vigore dall'1 dicembre 1991 (Circolare n. 29 del 31 gennaio 1992).

CC02 - Profughi italiani - Restituzione della liquidazione per C.F.L. per i lavoratori in possesso dello "status" di profugo ai sensi della legge n. 344 del 1991 assunti con contratto di formazione lavoro in deroga ai limiti massimi di età previsti per tali assunzioni e per la durata di 36 mesi per ciascuna unità assunta (Circolare n. 50 del 1992). Indicato su DM 10/2 quadro D con codice L182.

CC03 - Dirigenti - Restituzione dello sgravio del 50% ex articolo D.L. 1° ottobre 1996, n. 511 (effetti fatti salvi dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.)

Trattasi degli incentivi all'occupazione per i dirigenti disoccupati:

a) agevolazioni periodi correnti: importi indicati sul DM 10/2 quadro D con codice R400;

b) agevolazioni periodi arretrati: importi indicati sul DM 10/2 quadro D con codice R401. (Circolare n. 2 dell'8 gennaio 1997).

Decorrenza dicembre 1996.

CC04 - Imprese di spedizione internazionale - Magazzini generali e spedizionieri doganali - Legge n. 293 del 1993, art. 1, Restituzione indennità pari al trattamento CIGS. Importo indicato sul DM 10/2 quadro D con codice T144. (Circolare n. 200 dell'11 agosto 1993).

CC05 - Contratti di formazione - Legge n. 451 del 1994 - Tipologia B - Trasformati - Restituzione riduzioni. Importo indicato sul DM 10/2 quadro D con il codice L191.

CC06 - Aziende agricole operanti nel Mezzogiorno - Legge n. 48 del 1988

Restituzione riduzione contributiva:

60% dall'1° gennaio 1987 al 30 giugno 1995;

40% dall'1° luglio 1995 al 30 settembre 1995;

30% dall'1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996;

20% dall'1° ottobre 1996 in poi.

Indicato sul DM 10/2, quadro D con il codice V860 per i periodi correnti e V866 per gli arretrati (Circolare n. 320 del 9 dicembre 1994).

CC07 - Aziende agricole operanti in zone svantaggiate e zone montane Centro - Nord - Legge n. 67 del 1988 - Restituzione riduzione contributiva:

a) riduzione dell'85% - indicato sul DM 10/2, quadro D con il codice V863;

b) riduzione del 60% - indicato nel DM 10/2, quadro D con il codice V864;

c) riduzione dell'80% - indicato nel DM 10/2, quadro D con il codice V865;

d) arretrati - indicato nel DM 10/2, quadro D con il codice V867.

I codici di cui sopra hanno validità dal gennaio 1988 al luglio 1993 (Circolare n. 320 del 9 dicembre 1994).

CC08 - Azienda agricole operanti in zone svantaggiate, zone montane Centro - Nord e zone svantaggiate Sud - Legge n. 243 del 1993, art. 10, comma 2 lettera b) - Restituzione sgravio sui contributi a carico del datore di lavoro indicati sul DM 10/2, quadro D con i codici: L194, L196, L198. Tali codici hanno decorrenza dal 6/1993 (Circolare n. 186 del 2 agosto 1993).

CC09 - Aziende agricole operanti in zone svantaggiate, zone montane Centro - Nord e zone svantaggiate Sud - Legge n. 243 del 1993, art. 10, comma 2 lettera b) - Restituzione sgravio sui contributi a carico del lavoratore indicati sul DM 10/2, quadro D con i codici: L195, L197, L199. Tali codici sono validi da gennaio 1994 al giugno 1995 (Circolare n. 320 del 1994 e n. 41 del 1995).

CC10 - Contratti di solidarietà stipulati dal 15 giugno 1995 al 30 novembre 1996 - Art. 9, comma 25, lett. d) legge 28 novembre 1996, n. 608.

Restituzione maggiorazione 10% del trattamento CIGS indebitamente conguagliato. Importo indicato sul modello DM 10/2 con il codice G604 (Circolare n. 122 del 28 maggio 1997.)

CC11 - Apprendisti qualificati legge n. 56 del 1987 - Artt. 21 e 22 - Restituzione sgravio a favore del datore di lavoro - Importo indicato sul modello DM 10/2 nel quadro D con il codice L156.

Si fa infine presente che alcuni codici già in uso possono essere utilizzati anche per ulteriori informazioni e che pertanto l'originaria descrizione va integrata come segue:

CQ34

a) Contratti di solidarietà legge n. 863 del 1984. Restituzione integrazione salariale straordinaria - 50% della retribuzione persa dal lavoratore - indicato sul DM 10/2, quadro D, con codice G600.

b) Contratti di solidarietà legge n. 236 del 1993 stipulati dall'1 gennaio 1993 al 14 giugno 1995.

Restituzione integrazione salariale straordinaria - 50% della retribuzione persa dal lavoratore - indicato sul DM 10/2, quadro D, con codice G601.

c) Contratti di solidarietà legge n. 236 del 1993 stipulati dall'1 gennaio 1993 al 14 giugno 1995.

Restituzione integrazione salariale straordinaria - 50% della retribuzione persa dal lavoratore su ultramensilità - indicato su DM 10/2, quadro D, con codice F501.

d) Contratti di solidarietà D.L. 14 giugno 1995, n. 232 stipulati dal 15 giugno 1995.

Restituzione integrazione salariale straordinaria - 60% della retribuzione persa dal lavoratore - indicato sul DM 10/2, quadro D, con codice G603.

Il codice CQ38 utilizzato per il recupero delle somme indebitamente conguagliate e riguardanti i richiamati alle armi dovrà essere utilizzato, oltre che per gli impiegati, anche per gli operai dal periodo di paga settembre 1988;

I codici CQ17 e DQ17 utilizzati per il lavoro straordinario del 15% dovranno essere utilizzati anche per la sistemazione del contributo lavoro straordinario del 5% (codice utilizzato sul DM 10/2 S005) e/o del 10% (codice utilizzato sul DM 10/2 S010).

Seconda parte: chiarimenti sulla compilazione dei modelli DM 10/2 - V

Su richiesta di numerose unità periferiche, si forniscono chiarimenti sulle più frequenti incertezze segnalate, relativamente alla compilazione della modulistica utilizzata per le regolarizzazioni contributive.

1. Denunce riguardanti la contribuzione previdenziale

Sui modelli utilizzati per le regolarizzazioni contributive (modelli DM 10/2 - V) come è noto, va indicato il tipo denuncia che può essere C - D - E - F - G.

1.a) - DM 10/2 - V di tipo C e D:

Sono rispettivamente usati per regolarizzare tutti i lavoratori di un'azienda in sostituzione della denuncia mensile o soltanto uno o più di essi non compresi nella denuncia mensile già presentata.

Questa tipologia non richiede particolari chiarimenti in quanto tale modulistica va compilata con le stesse modalità in uso per i DM 10/2.

1.b) - DM 10/2 - V di tipo E:

È utilizzato per regolarizzare sia una differenza di aliquota da applicare su retribuzioni già interamente denunciate, sia una contribuzione relativa a voci retributive non denunciate e percepite da lavoratori già presenti sul modello principale.

Poiché i dati esposti sul modello DM 10/2 - V hanno rilevanza ai fini del confronto dei monti retributivi vanno indicate le voci retributive solo se non denunciate con DM 10/2, utilizzando gli stessi codici di ripartizione istituiti per la denuncia mensile; nel caso, invece, in cui sia dovuta solamente una differenza contributiva su retribuzioni già denunciate, nel compilare i quadri destinati alla rilevazione del credito (quadri B e C), accanto alla descrizione sommaria del tipo di recupero, va indicato, tenendo presenti anche i chiarimenti contenuti nella prima parte della presente circolare, il codice di ripartizione del modello DM 10/2, o in mancanza, uno di quelli appositamente istituiti (CQ e CC), rilevabili dalla tabella che può essere stampata a cura dell'operatore.

Va prestata, infine, attenzione affinché si eviti l'improprio utilizzo del codice CQ29, che deve essere limitato al caso di effettivo errore di somma.

Per esempio, nel caso in cui un'azienda si sia indebitamente applicata la riduzione della CUAF e voglia restituirla mediante DM 10/2 - V, dovrà utilizzare il codice CQ29 e non CQ04 perché, in sede di ripartizione del DM 10/2, il minor importo denunciato è stato imputato a tutte le voci di ripartizione contabile e, pertanto, il codice CQ29 provvede ad integrare ciascuna voce con la differenza dovuta.

Nel caso, invece, in cui un'azienda abbia regolarmente denunciato il contributo applicandosi debitamente la riduzione della CUAF e, successivamente si sia rilevato che non aveva diritto a tale riduzione, si dovrà, in sede di regolarizzazione, utilizzare il codice CQ04, in quanto la differenza contributiva è dovuta solo a tale titolo, essendo stato l'importo denunciato, ripartito esattamente ad ogni voce ed in misura ridotta alla CUAF in quanto presente il relativo codice di autorizzazione.

Parimenti, particolare attenzione va posta per il codice DQ29 che dovrà essere usato esclusivamente per "errore di somma". Ad esempio, nel caso in cui un'azienda abbia denunciato esattamente le retribuzioni imponibili, indicando però un importo di contributi superiori al dovuto per mero errore, per recuperare la somma con DM 10/2 - V, dovrà utilizzare il codice DQ29; nel caso, invece, in cui l'azienda abbia denunciato la CUAF intera ma avesse diritto alla riduzione, il maggior importo può recuperarlo utilizzando il codice DQ04; lo stesso vale per le prestazioni non conguagliate sulla denuncia modello DM 10/2, che dovranno essere indicate nel quadro D del modello DM 10/2 - V con l'esatto codice e/o l'apposita riga precostituita, per fa sì che l'importo venga correttamente esposto sia a livello contabile che a livello statistico.

1.c) - DM 10/2 - V di tipo F:

È utilizzato per annullare totalmente o parzialmente un credito o un debito presenti nell'archivio recupero crediti DM, limitatamente a quelli rilevati nell'anno in corso, fino alla concorrenza dello stesso.

Si precisa che, se il modello F è un DM 10/2 - V attivo, non si dovrà compilare l'SC3, in quanto la registrazione avviene in automatico a fine mese sull'SC45; se, invece, il modello F è un DM 10/2 - V passivo, dovrà essere compilato l'SC3, in quanto l'archivio interessato è quello che gestisce il conto GPA 10/66.

Tali operazioni sono descritte nella Circolare n. 45 dell'1 marzo 1997.

1.d) - DM 10/2 - V di tipo G:

È utilizzato per:

- annullare un rapporto di lavoro ritenuto insussistente per una obiettiva causa (esempio amministratore unico di società iscritto come lavoratore subordinato);

- ridurre l'imponibile contributivo in conseguenza di una rideterminazione delle retribuzioni assoggettate a contributo;

- annullare un DM 10/2 nel caso in cui, per errore, per lo stesso mese risultino registrati in procedura base due DM 10/2 pagati o passivi.

La compilazione del modello DM 10/2 - V di tipo G va effettuata alla stessa stregua di un modello di tipo C, D o E, tenendo presente che il codice GF deve provvedere a registrare nelle sezioni contabili in maniera inversa rispetto agli altri tipi (C - D - E).

Puntualizzando che un DM 10/2 è "attivo" quando il saldo dello stesso è "a debito azienda" ed è "passivo", invece, quando il saldo è a "credito azienda", un DM 10/2 - V di tipo G attivo genera un debito per l'Istituto e confluisce nell'archivio GPA 10/66, mentre, al contrario, un DM 10/2 - V di tipo G passivo genera un credito per l'Istituto e confluisce nell'archivio recupero crediti DM (GPA 00/02). La compilazione del DM 10/2 - V di tipo G presuppone l'esistenza nell'archivio centrale di un DM 10/2 pagato o passivo con lo stesso periodo di riferimento; non ha rilevanza che esso sia di competenza dell'anno in corso oppure di anni precedenti. Ha, invece, rilevanza, che non sia un DM 10/2 attivo totalmente o parzialmente insoluto transitato nell'archivio recupero crediti. Ciò in quanto, nel caso di annullamento - in tutto o in parte - del modello DM 10/2 presente in quest'ultimo archivio, sarà necessario:

- compilare il modello DM 10/2 - V di tipo F, come sopra specificato, per i crediti contabilizzati nell'anno in corso e, quindi, non ancora portati a bilancio;

- attivare il programma di eliminazione dei residui attivi per i crediti contabilizzati in anni precedenti.

Si rammenta che, per tutti gli annullamenti che vanno a incidere sulle posizioni dei lavoratori, devono essere annullate o variate le registrazioni già presenti nel conto assicurativo individuale.

Per quanto riguarda l'eliminazione dei crediti a mezzo schede, che vanno ad incidere sul confronto cumuli retributivi (variazioni di retribuzione), si fa presente che, attualmente, il programma non provvede all'aggiornamento delle registrazioni utili per il confronto e che è in corso di realizzazione la fase procedurale che consentirà tale intervento.

In DM 10/2 - V di tipo G può essere attivo o passivo indipendentemente dal modello DM 10/2 che va ad annullare in tutto o in parte. Si può avere, pertanto, un modello DM 10/2 - V di tipo G passivo che annulla un DM 10/2 attivo.

Esempio: un'azienda denuncia 10 dipendenti e paga il saldo a suo debito derivante dalla contribuzione dovuta sulle retribuzioni denunciate, conguagliata con gli importi indicati nel quadro D del modello DM 10/2 (rid. contr. formaz., indenn. malattia, maternità, ecc.). Il DM 10/2 è, quindi, un DM attivo perché il saldo è a debito dell'azienda. Quindi, se bisogna annullare un rapporto di lavoro che, su quella denuncia mensile aveva comportato una contribuzione nel quadro C di 1.000.000 e nel quadro D un recupero di indennità di malattia di 1.500.000, l'operatore dovrà compilare un DM 10/2 - V di tipo G passivo ed il modulo verrà registrato, senza bisogno di compilare l'SC3, nella sezione Dare dell'archivio recupero crediti DM. Ciò in quanto l'azienda diventa debitrice nei confronti dell'Istituto di 500.000 che è il saldo algebrico tra il contributo (1.000.000) che deve avere in restituzione e la prestazione autoconguagliata (1.500.000) che l'azienda si è detratta dal pagamento dei contributi.

2. Denunce riguardanti la contribuzione sanitaria

I modelli DM 10/2 - V da utilizzare per tale tipo di contribuzione sono soltanto di tipo C ed E.

Quest'ultimo serve sia per denunciare la retribuzione di un ulteriore dipendente, sia per denunciare voci retribuite omesse per dipendenti già compresi nel DM 10S.

Il modello di tipo C, invece come già comunicato con Messaggio n. 15048 del 13 marzo 1996, comporta la copertura contributiva nell'archivio aziende e la registrazione dell'importo del modello nell'archivio debiti sanitari.

Il modello va utilizzato soltanto quando le denunce mensili (modello DM 10S), per effetto di operazioni di conguaglio, recano un saldo a credito dell'azienda che non potrebbe essere altrimenti esposto.

I codici da utilizzare, rispettivamente per restituire o recuperare somme indebite, sono:

- il codice P100 per quadro C;

- il codice DQ24 per il quadro D.

Quest'ultimo codice va utilizzato per tutti i casi di rimborso eccettuata la fiscalizzazione che va esposta nell'apposito campo precostituito.

Le tabelle dei codici importo possono essere stampate da un qualsiasi operatore del recupero crediti richiamando dal menu principale l'opzione 06 - subopzione 2 - l'opzione 11 dell'utility e richiamando la sub opzione 03 "decodifica codici importo".

Per qualsiasi problematica sull'argomento, sono a disposizione i colleghi segnalati con mess. n. 27939 del 16 ottobre 1997 e Laura Nascimbene tel. 0382/396253.

Il Direttore generale

Trizzino