| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 12/02/1991 | 
| Numero: | 69 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, è sostituito dal seguente | 
§ 98.1.31111 - D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 69.
Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811.
(G.U. 7 marzo 1991, n. 56)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
     Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con 
     Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con 
     Visto il 
     Vista la 
     Visto l'art. 17, comma 1, della 
Ritenuta la necessità di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale della Banca d'Italia, il sistema degli emolumenti accessori;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Emana
il seguente regolamento:
     1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con 
"Art. 30.
     Ai sensi dell'art. 19, 4° comma, della 
     In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con 
Le somme di cui al 2° comma saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero, per essere successivamente trasferite, con ordini di accreditamento da commutarsi in quietanza di contabilità speciale, intestata alla Direzione generale del tesoro, da aprirsi presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
A detta contabilità saranno applicate le norme di cui agli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
La liquidazione delle competenze di cui al 2° comma avverrà nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
Eventuali somme risultanti, a fine esercizio; versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al 15 comma, saranno rimborsate alla Banca d'Italia a carico della contabilità speciale.".