Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/03/1991 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dal 1° marzo fino al 30 aprile 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento |
Art. 2. 1. La disposizione del comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992 |
Art. 4. 1. Le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonchè ai giudizi, [...] |
Art. 5. 1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del [...] |
Art. 6. 1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze per |
Art. 7. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:1. [...] |
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 1, stimato in lire 116 miliardi e dai commi 2, 3, 4 e 11 del medesimo art. 1, [...] |
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28206 - D.L. 1 marzo 1991, n. 62 [1].
Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria
(G.U. 2 marzo 1991, n. 52)
1. Dal 1° marzo fino al 30 aprile 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento.
2. Nell'art. 6, secondo comma, del
3. Nell'art. 6, quarto comma, del
4. Nell'art. 3 del
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'art. 26 del
6. Nel quarto comma dell'art. 74 del
7. La disposizione di cui all'art. 6, comma 6, della
8. All'art. 8 del
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'art. 8 del
10. La disposizione contenuta nell'art. 26-bis del
11. Il n. 5), terzo comma, dell'art. 72 del
1. La disposizione del comma 3-bis dell'art. 4 del
2. Alla
a) all'art. 3, comma 4, le parole: in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita";
b) all'art. 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:6-bis. Gli enti e le società di cui alla
c) all'art. 8, nel comma 7, le parole di cui al comma 6" sono sostituite con le parole di cui ai commi 6 e 6-bis";
d) all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Le modificazioni all'art. 51, comma 2, lettera a), e all'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e8 della
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5 della
1. Le disposizioni di cui all'art. 19 della
2. La disposizione recata nel primo periodo dell'art. 3, comma 13-ter, del
3. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il
4. Al tal fine le disponibilità di cui al comma 3 vengono così ripartite:
a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e123 del
b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettere a), b) e c), del
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 maggio 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, nonchè la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al comma 7.
7. La domanda per ottenere il contributo previsto dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 30 maggio 1991 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.
8. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze.
9. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'art. 72 del
10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.
11. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 61 del
1. Le disposizioni dell'art. 1 della
1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'art. 3 della
2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.
3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'art. 3 della
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze per:
a) lo svolgimento dei concorsi anche con procedure automatizzate per l'assunzione del personale di cui all'art. 20 della
b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 4 della
c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;
d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;
e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;
f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;
g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;
h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici nonchè di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e i pensionati".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del
2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti ``pronti contro termine'' si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.".
2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal
3. La tassa speciale di cui al presente articolo è comunque dovuta anche se i titoli e i valori sono trasferiti con scrittura privata o con atto pubblico. Sono esenti da tassa le transazioni fatte in borsa con non residenti.
4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno 4 marzo 1991.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 1, stimato in lire 116 miliardi e dai commi 2, 3, 4 e 11 del medesimo art. 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 9 del
2. In deroga a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della